Sentenza n. 529/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/05/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dal
Pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Bagni
Partenopea e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 211 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255
dell'anno 1982;
Visti gli atti di costituzione di Bagni Partenopea e
dell'I.N.A.I.L.;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Uditi l'avv. Franco Agostini per Bagni Partenopea e l'avv.
Antonino Catania per l'I.N.A.I.L.;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 10 febbraio 1982,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 77,
secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Osserva, infatti,
l'ordinanza che la norma impugnata, vigente fino al 18 dicembre 1977,
richiede, per la corresponsione delle quote integrative alla moglie
infortunata, la riduzione dell'attitudine al lavoro del marito a meno
di un terzo, anziché il semplice fatto che egli viva a carico della
moglie: situazione considerata invece sufficiente, nell'ipotesi
inversa, ove l'infortunato fosse il marito.
Tale disparità di trattamento, secondo il Pretore, violerebbe gli
artt. 3 e 29 della Costituzione che pongono il principio di parità
tra uomo e donna, e segnatamente fra i conuigi. In realtà l'art. 9
della legge n. 903 del 1977 ha disposto che alla donna lavoratrice o
pensionata debbano essere corrisposte le maggiorazioni delle
pensioni, per i familiari a carico, alle stesse condizioni e con gli
stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Ma non avendo
tale disposizione effetto retroattivo, resterebbe tuttora in vigore,
fino al 18 dicembre 1977, l'art. 77 impugnato.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il Pretore
si richiama ai precedenti di questa Corte costituiti dalle sentenze
nn. 6 e 105 del 1980.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte
Costituzionale si è costituita la signora Partenopea Bagni,
ricorrente nel giudizio a quo, rappresentata e difesa dall'avv.
Franco Agostini. S'è costituito altresì l'INAIL, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani e Antonio
Catania.
3. - La difesa della signora Bagni ricorda come la Corte abbia
già dichiarato l'illegittimità costituzionale di normative
previdenziali, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della
legge n. 903 del 1977, a causa della mancata retroattività della
legge stessa.
L'ordinanza di rimessione si porrebbe dunque in questa stessa
linea, nella quale viene censurata l'irrazionale limitazione della
piena eguaglianza dei coniugi in materia di prestazioni erogata in
caso di infortuni sul lavoro.
A sua volta la difesa dell'INAIL deduce, in primo luogo,
l'inammissibilità della questione proposta, sia perché sarebbe
formulata in termini generici sia perché la questione sarebbe
irrilevante.
Secondo l'INAIL, infatti, la condizione della riduzione a meno di
un terzo delle capacità di lavoro del marito non è posta
dall'impugnato art. 77 d.P.R. n. 1124 del 1965, ma dal successivo
art. 85, seconda ipotesi del n. 1, stesso d.P.R., cui espressamente
rinvia la prima disposizione. Peraltro, a far data dal 18 dicembre
1977, quest'ultimo articolo non sarebbe più operante nella sua
originaria portata, bensì in quella ricavabile dall'art. 12 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, entrata in vigore appunto il giorno 18
successivo.
In tale situazione, non sarebbe più possibile disquisire, nei
termini prospettati dall'ordinanza, sul contenuto di una norma non
più esistente nel nostro ordinamento, e perciò non più
applicabile.
Nel merito l'INAIL afferma che i precedenti di questa Corte,
riguardando le assicurazioni gestite dall'INPS, si fonderebbero su
presupposti diversi da quelli che regolano la particolare situazione
dell'assicurazione infortuni: mentre, d'altra parte, la legge n. 903
del 1977 (art. 9 in particolare) non avrebbe espressamente modificato
il regime delle quote integrative di rendita infortunistica.
In ogni caso, poi, sarebbe palesemente infondato l'assunto, che si
evince dall'ordinanza, secondo cui ogni qualvolta intervenga un
trattamento più favorevole debba necessariamente conseguirne
l'incostituzionalità delle norme anteriori.
La difesa della signora Bagni ha presentato memoria con cui
ribadisce le già rassegnate conclusioni. Considerato in diritto
1. - Non sembra che l'eccezione di inammissibilità proposta
dall'INAIL abbia fondamento.
In realtà, non può dirsi che la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, sia formulata in modo generico. Lamentando che la donna
infortunata non possa ricevere, per l'epoca antecedente all'entrata
in vigore della l. 9-12-1977 n. 903, quelle quote integrative della
rendita infortunistica che le vengono corrisposte a far epoca dal 18
dicembre 1977, l'ordinanza ha correttamente messo in luce che la
disparità di trattamento tra uomini e donne (che la legge citata ha
eliminato da quel momento) permane però per il periodo precedente,
fino ai limiti della prescrizione quinquennale: e ciò perché
l'INAIL eccepiva la vigenza dell'art. 77, secondo co., del D.P.R. 30
giugno 1965 n. 1124, fino all'entrata in vigore della citata nuova
legge. Secondo tale articolo, infatti, le quote integrative della
rendita infortunistica dovevano essere corrisposte anche nel caso in
cui l'infortunio fosse occorso ad una donna, sempreché, però, il
coniuge versasse nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma
dell'art. 85 n. 1 della stessa legge: e cioè che la sua attitudine
al lavoro fosse ridotta a meno di un terzo. Laddove al marito
venivano corrisposte per il solo fatto che la moglie vivesse a suo
carico, senza ulteriori condizioni.
Ebbene, tutto questo ad avviso del Pretore si pone in contrasto
sia con il principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.) sia con la parità
fra coniugi nella famiglia (art. 29 Cost.). Non è, dunque,
consistente la censura di genericità.
Nemmeno può essere accolto il secondo profilo di
inammissibilità, secondo cui si sarebbe verificata aberratio ictus
in quanto la condizione che non consente la corresponsione delle
quote integrative non è posta dall'articolo impugnato ma dal
successivo art. 85 della legge. Articolo che è stato abrograto dalla
l. n. 903 del 1977, mentre la disciplina sarebbe ora contenuta
nell'art. 12 della nuova legge. Ma l'assunto non è esatto, perché
è proprio il secondo comma dell'art. 77 impugnato che pone
l'esclusione ove non ricorrano le condizioni descritte nell'art. 85
successivo: dove appare evidente che il rinvio all'art. 85 è
ricettizio, e che quelle condizioni vanno lette come se fossero parte
integrante dell'art. 77 che le recepisce interamente.
2. - Nel merito la questione è fondata.
È vero, infatti, come oppone l'INAIL, che le sentenze nn. 6 e 105
del 1980 di questa Corte hanno provveduto nei sensi ora richiesti
dall'ordinanza in esame, ma in materia di pensioni d'invalidità e
vecchiaia e, rispettivamente, di assegni famigliari. Non sono, però,
condivisibili le conseguenze che l'INAIL vorrebbe trarne. Secondo la
difesa di quest'ultima, infatti, trattandosi in quei casi di
assicurazioni gestite dall'INPS, i presupposti che regolano la
particolare assicurazione infortuni sarebbero diversi. Non spiega,
però, la difesa dell'Ente per quali ragioni quei differenti
presupposti dovrebbero comportare la legittimità di una
disuguaglianza fra i coniugi, tale da giustificare la disapplicazione
dei principi costituzionali sanciti negli art.li 3 e 29 della
Costituzione.
Ed è strano che si faccia riferimento all'art. 9 della nuova
legge n. 903 del 1977 per escludere che la legge stessa abbia inteso
modificare anche la speciale disciplina delle quote integrative di
rendita infortunistica, quando dalla stessa ordinanza risulta che
alla parte privata ricorrente proprio l'INAIL corrisponde le quote
integrative a far epoca dal 18 dicembre 1977, giusto sulla base
dell'art. 9 della l. 9 dicembre 1977 n. 903: né la difesa dell'INAIL
ha contestato questa affermazione, che rappresenta la premessa
dell'ulteriore pretesa della ricorrente in ordine al periodo
precedente.
In effetti, il punto non è in contestazione; tant'è vero che la
questione sollevata dal Pretore riguarda soltanto il tempo che
precede l'entrata in vigore della legge fino alla prescrizione.
Evidentemente gli Uffici amministrativi dell'INAIL, come il Pretore
nell'ordinanza, hanno dato all'art. 9 un'interpetrazione estensiva in
relazione alla voce "pensioni per famigliari a carico",
ricomprendendovi anche le rendite per infortunio sul lavoro.
D'altra parte, lo spirito generale della legge è quello di
eliminare qualunque disparità di trattamento fra uomini e donne in
materia di lavoro, e la nuova legge non si riferisce, perciò,
soltanto agl'istituti previdenziali ed assistenziali, ma anche a
quelli delle assicurazioni contro gl'infortuni sul lavoro (cfr.
art.li 10 e 12).
3. - Ciò chiarito, appare di tutta evidenza che gl'interventi
operati dalla Corte con le precedenti sentenze per rendere
applicabile la parità al marito superstite (quando sia venuta a
morte la moglie assicurata) anche per il periodo precedente al
decesso, devono ora essere estesi, nell'ambito della stessa ratio,
anche alle quote integrative della rendita infortunistica, per il
periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 903/1977.
Tale risultato non può essere ottenuto in altro modo se non
dichiarando l'illegittimità dell'art. 77 nella parte impugnata, in
modo da eliminare l'operatività per il tempo antecedente all'entrata
in vigore della legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui dispone che,
per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di
cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:529 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte