Corte costituzionale

Sentenza n. 529/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/05/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dal

Pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Bagni

Partenopea e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 211 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255

dell'anno 1982;

Visti gli atti di costituzione di Bagni Partenopea e

dell'I.N.A.I.L.;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Bagni Partenopea e l'avv.

Antonino Catania per l'I.N.A.I.L.;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 10 febbraio 1982,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 77,

secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Osserva, infatti,

l'ordinanza che la norma impugnata, vigente fino al 18 dicembre 1977,

richiede, per la corresponsione delle quote integrative alla moglie

infortunata, la riduzione dell'attitudine al lavoro del marito a meno

di un terzo, anziché il semplice fatto che egli viva a carico della

moglie: situazione considerata invece sufficiente, nell'ipotesi

inversa, ove l'infortunato fosse il marito.

Tale disparità di trattamento, secondo il Pretore, violerebbe gli

artt. 3 e 29 della Costituzione che pongono il principio di parità

tra uomo e donna, e segnatamente fra i conuigi. In realtà l'art. 9

della legge n. 903 del 1977 ha disposto che alla donna lavoratrice o

pensionata debbano essere corrisposte le maggiorazioni delle

pensioni, per i familiari a carico, alle stesse condizioni e con gli

stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Ma non avendo

tale disposizione effetto retroattivo, resterebbe tuttora in vigore,

fino al 18 dicembre 1977, l'art. 77 impugnato.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il Pretore

si richiama ai precedenti di questa Corte costituiti dalle sentenze

nn. 6 e 105 del 1980.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte

Costituzionale si è costituita la signora Partenopea Bagni,

ricorrente nel giudizio a quo, rappresentata e difesa dall'avv.

Franco Agostini. S'è costituito altresì l'INAIL, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani e Antonio

Catania.

3. - La difesa della signora Bagni ricorda come la Corte abbia

già dichiarato l'illegittimità costituzionale di normative

previdenziali, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della

legge n. 903 del 1977, a causa della mancata retroattività della

legge stessa.

L'ordinanza di rimessione si porrebbe dunque in questa stessa

linea, nella quale viene censurata l'irrazionale limitazione della

piena eguaglianza dei coniugi in materia di prestazioni erogata in

caso di infortuni sul lavoro.

A sua volta la difesa dell'INAIL deduce, in primo luogo,

l'inammissibilità della questione proposta, sia perché sarebbe

formulata in termini generici sia perché la questione sarebbe

irrilevante.

Secondo l'INAIL, infatti, la condizione della riduzione a meno di

un terzo delle capacità di lavoro del marito non è posta

dall'impugnato art. 77 d.P.R. n. 1124 del 1965, ma dal successivo

art. 85, seconda ipotesi del n. 1, stesso d.P.R., cui espressamente

rinvia la prima disposizione. Peraltro, a far data dal 18 dicembre

1977, quest'ultimo articolo non sarebbe più operante nella sua

originaria portata, bensì in quella ricavabile dall'art. 12 della

legge 9 dicembre 1977, n. 903, entrata in vigore appunto il giorno 18

successivo.

In tale situazione, non sarebbe più possibile disquisire, nei

termini prospettati dall'ordinanza, sul contenuto di una norma non

più esistente nel nostro ordinamento, e perciò non più

applicabile.

Nel merito l'INAIL afferma che i precedenti di questa Corte,

riguardando le assicurazioni gestite dall'INPS, si fonderebbero su

presupposti diversi da quelli che regolano la particolare situazione

dell'assicurazione infortuni: mentre, d'altra parte, la legge n. 903

del 1977 (art. 9 in particolare) non avrebbe espressamente modificato

il regime delle quote integrative di rendita infortunistica.

In ogni caso, poi, sarebbe palesemente infondato l'assunto, che si

evince dall'ordinanza, secondo cui ogni qualvolta intervenga un

trattamento più favorevole debba necessariamente conseguirne

l'incostituzionalità delle norme anteriori.

La difesa della signora Bagni ha presentato memoria con cui

ribadisce le già rassegnate conclusioni. Considerato in diritto

1. - Non sembra che l'eccezione di inammissibilità proposta

dall'INAIL abbia fondamento.

In realtà, non può dirsi che la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, sia formulata in modo generico. Lamentando che la donna

infortunata non possa ricevere, per l'epoca antecedente all'entrata

in vigore della l. 9-12-1977 n. 903, quelle quote integrative della

rendita infortunistica che le vengono corrisposte a far epoca dal 18

dicembre 1977, l'ordinanza ha correttamente messo in luce che la

disparità di trattamento tra uomini e donne (che la legge citata ha

eliminato da quel momento) permane però per il periodo precedente,

fino ai limiti della prescrizione quinquennale: e ciò perché

l'INAIL eccepiva la vigenza dell'art. 77, secondo co., del D.P.R. 30

giugno 1965 n. 1124, fino all'entrata in vigore della citata nuova

legge. Secondo tale articolo, infatti, le quote integrative della

rendita infortunistica dovevano essere corrisposte anche nel caso in

cui l'infortunio fosse occorso ad una donna, sempreché, però, il

coniuge versasse nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma

dell'art. 85 n. 1 della stessa legge: e cioè che la sua attitudine

al lavoro fosse ridotta a meno di un terzo. Laddove al marito

venivano corrisposte per il solo fatto che la moglie vivesse a suo

carico, senza ulteriori condizioni.

Ebbene, tutto questo ad avviso del Pretore si pone in contrasto

sia con il principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.) sia con la parità

fra coniugi nella famiglia (art. 29 Cost.). Non è, dunque,

consistente la censura di genericità.

Nemmeno può essere accolto il secondo profilo di

inammissibilità, secondo cui si sarebbe verificata aberratio ictus

in quanto la condizione che non consente la corresponsione delle

quote integrative non è posta dall'articolo impugnato ma dal

successivo art. 85 della legge. Articolo che è stato abrograto dalla

l. n. 903 del 1977, mentre la disciplina sarebbe ora contenuta

nell'art. 12 della nuova legge. Ma l'assunto non è esatto, perché

è proprio il secondo comma dell'art. 77 impugnato che pone

l'esclusione ove non ricorrano le condizioni descritte nell'art. 85

successivo: dove appare evidente che il rinvio all'art. 85 è

ricettizio, e che quelle condizioni vanno lette come se fossero parte

integrante dell'art. 77 che le recepisce interamente.

2. - Nel merito la questione è fondata.

È vero, infatti, come oppone l'INAIL, che le sentenze nn. 6 e 105

del 1980 di questa Corte hanno provveduto nei sensi ora richiesti

dall'ordinanza in esame, ma in materia di pensioni d'invalidità e

vecchiaia e, rispettivamente, di assegni famigliari. Non sono, però,

condivisibili le conseguenze che l'INAIL vorrebbe trarne. Secondo la

difesa di quest'ultima, infatti, trattandosi in quei casi di

assicurazioni gestite dall'INPS, i presupposti che regolano la

particolare assicurazione infortuni sarebbero diversi. Non spiega,

però, la difesa dell'Ente per quali ragioni quei differenti

presupposti dovrebbero comportare la legittimità di una

disuguaglianza fra i coniugi, tale da giustificare la disapplicazione

dei principi costituzionali sanciti negli art.li 3 e 29 della

Costituzione.

Ed è strano che si faccia riferimento all'art. 9 della nuova

legge n. 903 del 1977 per escludere che la legge stessa abbia inteso

modificare anche la speciale disciplina delle quote integrative di

rendita infortunistica, quando dalla stessa ordinanza risulta che

alla parte privata ricorrente proprio l'INAIL corrisponde le quote

integrative a far epoca dal 18 dicembre 1977, giusto sulla base

dell'art. 9 della l. 9 dicembre 1977 n. 903: né la difesa dell'INAIL

ha contestato questa affermazione, che rappresenta la premessa

dell'ulteriore pretesa della ricorrente in ordine al periodo

precedente.

In effetti, il punto non è in contestazione; tant'è vero che la

questione sollevata dal Pretore riguarda soltanto il tempo che

precede l'entrata in vigore della legge fino alla prescrizione.

Evidentemente gli Uffici amministrativi dell'INAIL, come il Pretore

nell'ordinanza, hanno dato all'art. 9 un'interpetrazione estensiva in

relazione alla voce "pensioni per famigliari a carico",

ricomprendendovi anche le rendite per infortunio sul lavoro.

D'altra parte, lo spirito generale della legge è quello di

eliminare qualunque disparità di trattamento fra uomini e donne in

materia di lavoro, e la nuova legge non si riferisce, perciò,

soltanto agl'istituti previdenziali ed assistenziali, ma anche a

quelli delle assicurazioni contro gl'infortuni sul lavoro (cfr.

art.li 10 e 12).

3. - Ciò chiarito, appare di tutta evidenza che gl'interventi

operati dalla Corte con le precedenti sentenze per rendere

applicabile la parità al marito superstite (quando sia venuta a

morte la moglie assicurata) anche per il periodo precedente al

decesso, devono ora essere estesi, nell'ambito della stessa ratio,

anche alle quote integrative della rendita infortunistica, per il

periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 903/1977.

Tale risultato non può essere ottenuto in altro modo se non

dichiarando l'illegittimità dell'art. 77 nella parte impugnata, in

modo da eliminare l'operatività per il tempo antecedente all'entrata

in vigore della legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui dispone che,

per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di

cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:529 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte