Sentenza n. 529/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/12/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 420d.P.R. 247/1988
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 127legge 87/1953
- art. 666d.P.R. 247/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma
quinto, del codice di procedura penale (d.P.R. 22 ottobre 1988, n.
247), promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il
Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Cresci Susanna
ed altri, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 19 aprile 1990 dal G.I.P. presso il
Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fugiaschi
Ubaldo, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 26 maggio 1990 dal G.I.P. presso il
Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Turri Massimo
ed altri, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con tre identiche ordinanze, emesse il 9 gennaio, il 19
aprile e il 26 maggio 1990, il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
dell'art. 420, quinto comma, del codice di procedura penale del 1988
"nella parte in cui prevede che il verbale dell'udienza preliminare
sia in ogni caso redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140,
secondo comma, stesso codice, anziché prevedere che il giudice possa
disporre, anche in tale fase processuale, la redazione del verbale in
forma stenotipica o fonografica".
Osserva il giudice remittente che l'art. 2, punto 8, della legge
delega n. 81 del 1987 contiene il principio secondo cui la
verbalizzazione degli atti del processo sarebbe dovuta avvenire, in
ogni fase processuale, mediante strumenti di uso semplice e rapido e
con l'ausilio di mezzi tecnici adeguati per una integrale e fedele
trasposizione delle parole adoperate dalle parti. Resterebbe invece
affidata alla discrezionalità del giudice l'adozione di una diversa
forma di documentazione degli atti in relazione alla loro semplicità
o limitata rilevanza, nonché alla contingente indisponibilità di
mezzi o ausiliari tecnici.
Ciò posto, non sembra, ad avviso del giudice a quo, che il
legislatore delegato si sia attenuto alla direttiva del delegante, in
quanto non ha previsto la verbalizzazione mediante mezzi tecnici di
riproduzione in ogni fase del procedimento, ma l'ha limitata alla
sola fase dibattimentale, precludendo al giudice dell'udienza
preliminare di utilizzare mezzi tecnici idonei ad una integrale
verbalizzazione delle proprie operazioni, anche quando la
complessità del caso consiglierebbe il ricorso a tale strumento.
Il richiamo effettuato dalla norma impugnata al solo secondo comma
dell'art. 140 del codice di procedura penale eliminerebbe ogni dubbio
sul fatto che per fasi processuali differenti da quella
dibattimentale è vietata qualsiasi forma di verbalizzazione che non
sia meramente riassuntiva.
Può peraltro darsi il caso in cui, come nella fattispecie,
l'udienza preliminare, a seguito dell'esercizio del diritto alla
prova esercitato dalle parti, assuma caratteri di complessità e che
una verbalizzazione non riassuntiva delle dichiarazioni delle parti
risulti opportuna ai fini sia dell'esercizio del diritto di difesa,
sia della speditezza processuale e dell'attendibilità stessa
dell'atto.
2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.
Osserva in primo luogo l'Avvocatura dello Stato che la
disposizione impugnata, in deroga a quanto stabilito in via generale
dall'art. 134 del codice di procedura penale e in linea con quanto
previsto per tutti i procedimenti in camera di consiglio dall'art.
127, decimo comma, si limita a consentire la redazione del verbale
dell'udienza preliminare in forma soltanto riassuntiva, cioè non
accompagnata dalla riproduzione fonografica. Ciò, peraltro, non
esclude l'uso della stenotipia o di altro strumento meccanico
adeguato per la redazione di tale verbale, come si evince chiaramente
dalla formulazione dell'art. 134, secondo comma, che tali strumenti
indica sia per la redazione del verbale nella forma integrale, che
per quella del verbale in forma riassuntiva.
Neppure può ritenersi, prosegue l'Avvocatura, che la disposizione
citata precluda al giudice l'adozione di forme integrali di
documentazione laddove le ritenga necessarie. L'art. 134, quarto
comma, infatti, in via generale, consentirebbe al giudice di disporre
la riproduzione audiovisiva dell'atto, quando ritenga insufficiente
le altre modalità di documentazione previste dal medesimo articolo;
analogo potere discrezionale dovrebbe a maggior ragione riconoscersi
al giudice in ordine alla effettuazione della riproduzione
fonografica quando questa, se pure non richiesta dalla legge, si
riveli necessaria ed opportuna in relazione alle caratteristiche
dell'atto da documentare.
Infine, i poteri di vigilanza del giudice previsti dall'art. 140,
secondo comma, al quale la disposizione denunciata fa espresso
richiamo, sembrerebbero sufficienti a garantire che anche la
verbalizzazione riassuntiva sia effettuata in modo da riprodurre
fedelmente e adeguatamente le dichiarazioni rese nell'udienza
preliminare.
Ciò posto, ad avviso dell'Avvocatura, non sembra potersi
ravvisare nella disposizione denunciata alcun contrasto con le
direttive della legge-delega. Infatti, tenuto conto delle modalità
di svolgimento dell'udienza preliminare, nell'ambito della quale
l'espletamento dell'attività consentita dall'art. 422 è una mera
eventualità, la previsione di forme semplificate quali forme
ordinarie di verbalizzazione costituirebbe attuazione del criterio di
adeguatezza degli strumenti di documentazione in relazione alle
caratteristiche della fase processuale e alla natura delle attività
da documentare, indicato dalla direttiva n. 8, oltre che del criterio
di massima semplificazione delle attività processuali enunciato
dalla direttiva n. 2 (recte n. 1) della legge delega. Considerato in diritto
1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 420, comma 5,
del nuovo codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre
1988, n. 247) il quale prevede che il verbale dell'udienza preliminare
"è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140,
comma 2". Ad avviso del giudice a quo, che ha sollevato la stessa
questione con tre distinte ordinanze di identico contenuto, è così
precluso al giudice di disporre la verbalizzazione integrale di tale
fase processuale, in violazione del criterio direttivo di cui
all'art. 2, n. 8, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che
prevede la verbalizzazione mediante mezzi tecnici di riproduzione in
ogni fase del procedimento, salva la facoltà del giudice di disporre
"l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in
relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi o
alla contingente indisponibilità degli strumenti o degli ausiliari
tecnici".
2. - I tre giudizi possono essere riuniti in quanto le relative
ordinanze di rimessione sono di identico contenuto.
3. - La questione è fondata, sia pur nei limiti che verranno in
prosieguo precisati.
Nell'elenco dei criteri e dei principi dell'art. 2 della legge di
delega al Governo, per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81), il punto 8 prevede "adozione
di strumenti opportuni per la documentazione degli atti processuali;
previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per
la redazione degli atti processuali con adeguati strumenti, in ogni
sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una
diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla
semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla
contingente indisponibilità degli strumenti e degli ausiliari
tecnici".
Al riguardo va preliminarmente considerato che se dal complesso
della disposizione richiamata si evince la preferenza del legislatore
delegante per la verbalizzazione integrale degli atti processuali,
questa non costituisce però una regola assoluta essendo prevista la
forma alternativa di una diversa documentazione in relazione alla
loro "semplicità e limitata rilevanza".
Il carattere alternativo delle forme di verbalizzazione ivi
indicate, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti,
rende legittimo in sede di attuazione della delega la possibilità, a
seconda delle peculiari caratteristiche di ognuna delle fasi
processuali di volta in volta considerate, di prevedere l'una o
l'altra forma di verbalizzazione, cioè quella integrale o quella
riassuntiva, come la regola di ciascuna di esse, però sempre
rimettendo al giudice la possibilità di ricorrere all'altra. Così,
mentre appare legittimo che per le fasi, per loro natura complesse,
la regola sia quella della verbalizzazione integrale, per converso è
possibile che la regola contraria valga, per una giusta esigenza di
rapidità del processo, quando in altre fasi non siano di norma
ravvisabili, attesa la natura degli atti che vi si svolgono, la
stessa complessità e rilevanza. Ciò che non è però consentito
dalla legge di delega è la possibilità che, in quest'ultima
ipotesi, la ricorrenza dei presupposti della "semplicità e della
limitata rilevanza" assurga a presunzione assoluta, e che quindi la
verbalizzazione riassuntiva venga a costituire per alcune fasi
processuali una regola insuscettibile di deroga da parte del giudice
che dovesse, in relazione a determinati atti, escludere la
sussistenza dei presupposti che giustificano, in via di principio, la
forma semplificata di documentazione.
4. - L'art. 420 del nuovo codice di procedura penale, facente
parte del Titolo IX che disciplina l'udienza preliminare e recante il
titolo "Costituzione delle parti", prevede, come si è già riferito,
al comma 5, che "Il verbale dell'udienza preliminare è redatto
soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2",
ponendo così una regola assoluta che non consente al giudice, che ne
ravvisi i presupposti, di effettuare la verbalizzazione negli altri
modi previsti dal Titolo III per la documentazione degli atti.
In base a quanto si è avuto modo di esporre nel punto precedente,
in ossequio al principio di rapidità degli atti processuali, che pur
costituisce un altro dei cardini fondamentali del nuovo processo
penale, non è da ritenersi in contrasto con i criteri ed i principi
dell'art. 2, punto 8, della legge di delega, che il legislatore
delegato abbia previsto, tenuto conto delle caratteristiche
dell'udienza preliminare e della natura degli atti che normalmente vi
si compiono, che la documentazione di questi avvenga mediante la loro
verbalizzazione riassuntiva.
Il contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta però
nella circostanza che la disposizione impugnata prevede in modo
esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudice, che ne
ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella alternativa della
verbalizzazione integrale. Difatti, la peculiare natura dell'udienza
preliminare può ragionevolmente giustificare la presunzione di
"semplicità e di limitata rilevanza" degli atti che in essa si
compiono, tale da far elevare a regola la forma della verbalizzazione
riassuntiva e ad eccezione, rimessa alla espressa valutazione del
giudice, la forma della verbalizzazione integrale, ma non la
possibilità di considerare come assoluta quella presunzione, facendo
assurgere a regola inderogabile la forma semplificata di
documentazione di quegli atti. Difatti, in base ai criteri e principi
della delega, qualunque delle due forme alternative sia prevista come
regola nella fase di volta in volta considerata, deve pur sempre
essere conservata al giudice la possibilità di avvalersi dell'altra
forma di verbalizzazione in relazione alle concrete esigenze
processuali, il che determina l'illegittimità costituzionale della
disposizione impugnata perché essa prevede che la verbalizzazione
dell'udienza preliminare avvenga "soltanto" anziché "di regola" in
forma riassuntiva.
5. - Le considerazioni che precedono suggeriscono altresì di
estendere - ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 - la dichiarazione
di illegittimità costituzionale all'ultimo comma dell'art. 127 e
all'ultimo comma dell'art. 666 del nuovo codice di procedura penale
che, con disposizioni di identico contenuto, prevedono, per i
procedimenti in camera di consiglio e per il procedimento di
esecuzione, la redazione soltanto in forma riassuntiva del relativo
verbale di udienza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 420, comma 5, del codice di procedura penale (approvato con
d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola
"redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola";
Visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità
costituzionale:
a) dell'art. 127, comma 10, del codice di procedura penale (
approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo
la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola";
b) dell'art. 666, comma 9, del codice di procedura penale
(approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui
dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositato in cancelleria il 3 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:529 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte