Corte costituzionale

Ordinanza n. 529/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

23 febbraio 2000 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Reggio Calabria, iscritta al n. 298 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 23 febbraio 2000,

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui prevede che il limite del

doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1, cod. proc.

pen. sia parimenti applicabile all'ipotesi di regresso del

procedimento di cui all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., oltre che

all'ipotesi di evasione dell'interessato di cui all'art. 303, comma

3, cod. proc. pen., con conseguente irragionevole equiparazione di

situazioni tra loro sostanzialmente eterogenee";

che il remittente riferisce che l'imputato nei confronti del

quale si procede, catturato dopo un periodo di latitanza e

successivamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio,

aveva subito condanna in primo grado con sentenza poi annullata dalla

Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria per nullità del decreto

che ne aveva disposto il giudizio, sicché il procedimento era

regredito alla fase delle indagini preliminari;

che nell'ordinanza di rimessione si precisa che la difesa

dell'imputato ha dedotto il superamento del doppio del termine

massimo di fase previsto per le indagini preliminari, computando

l'intero periodo di custodia cautelare dal momento della cattura a

quello della sentenza d'appello;

che il giudice a quo assume che il limite finale di cui

all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., pari al doppio dei termini di

custodia cautelare previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. proc.

pen., debba essere calcolato tenendo conto soltanto dei segmenti di

custodia cautelare "omogenei", relativi cioè alla medesima fase,

senza computare quelli relativi a fasi diverse e anteriori al

provvedimento che ha determinato la regressione del procedimento;

che su queste premesse il trattamento riservato all'imputato

in caso di regressione del procedimento (art. 303, comma 2, cod.

proc. pen.) appare al remittente irragionevolmente equiparato a

quello dell'evaso (art. 303, comma 3, cod. proc. pen.), in quanto,

mentre il primo soggiace sine culpa all'evento ripristinatorio del

corso dei termini, il secondo vi ha dato illecitamente causa;

che, in particolare, l'equiparazione delle due situazioni

(regressione del procedimento ed evasione), ai fini della

operatività del limite massimo di cui all'art. 304, comma 6, cod.

proc. pen., sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che

impone trattamenti identici per situazioni omogenee e discipline

ragionevolmente differenziate per situazioni diverse;

che, secondo il giudice a quo la disposizione censurata

violerebbe l'art. 3 della Costituzione anche per "l'incongruenza

sistematica" e "l'irrazionalità complessiva dell'istituto",

derivanti dal fatto che "il doppio del termine massimo di una fase

non può mai verificarsi prima del compimento del termine massimo

semplice", sicché la estensione della regola di cui all'art. 304,

comma 6, cod. proc. pen. ai casi di cui all'art. 303, commi 2 e 3,

dello stesso codice potrebbe operare soltanto "nelle ipotesi in cui

si siano verificate più regressioni del procedimento o più evasioni

e conseguenti catture, ovvero un regresso od una evasione, con

successiva cattura, indefettibilmente contrappuntati però da vicende

di sospensione del decorso dei termini massimi di custodia cautelare,

a norma dell'art. 304 cod. proc. pen";

che in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque infondata.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Reggio Calabria, nel promuovere questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale,

muove dal presupposto interpretativo che questa disposizione, nella

parte in cui prevede che la custodia cautelare non possa comunque

superare il doppio dei termini di cui all'art. 303, commi 1, 2 e 3,

cod. proc. pen., si riferisca esclusivamente ai periodi di custodia

cautelare tra loro omogenei, relativi cioè ad una stessa fase, e non

debbano perciò essere calcolati, ai fini del raggiungimento del

termine massimo, periodi di custodia cautelare sofferti in fasi

diverse;

che, posta questa interpretazione, la disposizione censurata

gli appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché, nel

prevedere che il limite del doppio dei termini previsti

dall'art. 303, comma 1, cod. proc. pen. sia parimenti applicabile

nell'ipotesi di regresso del procedimento di cui all'art. 303, comma

2, cod. proc. pen. e in quella di evasione di cui all'art. 303, comma

3, cod. proc. pen., determinerebbe una irragionevole equiparazione di

situazioni tra loro sostanzialmente eterogenee, in quanto nel caso di

regressione del procedimento l'imputato soggiace sine culpa

all'evento ripristinatorio del corso dei termini di fase, mentre nel

caso di evasione vi ha dato illecitamente causa;

che un'ulteriore censura è avanzata dal remittente sempre in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della

irrazionalità e della incongruenza sul piano sistematico che

deriverebbero proprio dall'interpretazione che egli ritiene di poter

dare dell'art. 304, comma 6, riferendo il doppio dei termini ivi

previsto soltanto alle fasi omogenee: in tal modo - argomenta il

giudice a quo - la disciplina dei termini massimi di custodia

cautelare, sia nel caso di regressione del procedimento ex art. 303,

comma 2, sia in quello di evasione dell'imputato ex art. 303, comma

3, avrebbe un limitatissimo ambito di applicazione (le sole ipotesi

di più evasioni o più regressioni del procedimento), giacché ben

prima dello spirare del termine massimo verrebbe sempre raggiunto il

termine di fase;

che entrambi i profili di censura muovono dall'erroneo

presupposto interpretativo che ai fini del termine massimo di cui

all'art. 304, comma 6, vadano calcolati soltanto i periodi di

custodia cautelare subiti dall'imputato in fasi omogenee;

che a un simile errore non può certo avere indotto la

sentenza n. 292 del 1998 di questa Corte, giacché, contrariamente a

quanto ha ritenuto la stessa Corte di cassazione a sezione unite

(19 gennaio 2000, n. 4), in quella sentenza, come risultava

chiaramente dalla stessa esposizione dei fatti, si trattava di

imputato che aveva visto regredire il suo procedimento e aveva subito

custodia cautelare in fasi non omogenee, e proprio in ragione di ciò

la relativa questione era stata ritenuta rilevante e decisa nel

merito mediante una soluzione interpretativa coerente con i principi

di proporzionalità della pena e di inviolabilità della libertà

personale;

che va qui ribadito quanto già affermato da questa Corte

nella anzidetta sentenza e nelle successive ordinanze nn. 429 del

1999 e 214 del 2000, e cioè che l'uso dell'avverbio "comunque"

nell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. esprime in tutta la sua

pregnanza l'idea del carattere assoluto e non condizionato della

imposizione di un termine finale alla custodia cautelare, con la

conseguenza che deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata in

forza del valore espresso dall'art. 13 della Costituzione,

l'interpretazione secondo cui la custodia cautelare perde efficacia

allorquando la sua durata abbia superato un periodo pari al doppio

del termine stabilito per la fase presa in considerazione, anche se

quel termine sia stato sospeso, prorogato o sia cominciato nuovamente

a decorrere a seguito della regressione del processo;

che la scelta del legislatore è stata quella di introdurre

uno sbarramento finale, ragguagliato anche alla durata dei termini di

fase comunque modulata (sentenza n. 292 del 1998), e destinato ad

operare oggettivamente ed in ogni caso come limite assoluto, sicché

non appare affatto irragionevole che tale sbarramento riguardi anche

l'ipotesi di evasione dell'imputato di cui all'art. 303, comma 3,

cod. proc. pen;

che, infatti, una volta stabilito che l'art. 13 della

Costituzione impone di "individuare il limite estremo, superato il

quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere

"sproporzionato" in quanto eccedente gli stessi limiti di

tollerabilità del sistema" (sentenza n. 292 del 1998), non vi è

luogo ad introdurre distinzioni riferite alle ragioni che hanno

determinato il nuovo corso del termine, come del resto risulta dal

testo dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che esplicitamente

richiama i primi tre commi dell'art. 303;

che i profili di "incongruenza sistematica" e di

"irrazionalità complessiva dell'istituto", anch'essi denunciati dal

giudice a quo derivano proprio dall'erronea interpretazione

dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., dalla quale prende le mosse

l'ordinanza di rimessione;

che, infatti, se si include nel calcolo del termine finale di

cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. anche la custodia

cautelare subita dall'imputato in fasi diverse - seguendo l'indirizzo

reiteratamente espresso da questa Corte e oggi ribadito come il solo

coerente con l'art. 13 della Costituzione, che impone di privilegiare

la soluzione interpretativa che riduca al minimo il sacrificio della

libertà personale - la disposizione censurata mantiene integra la

sua naturale sfera di applicazione e non resta limitata, come

ipotizza il remittente, ai casi eccezionali di molteplici regressioni

del procedimento o di pluralità di evasioni;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:529 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte