Sentenza n. 53/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/05/1968 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 636 e 637
del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20
aprile 1967 dal giudice di sorveglianza presso il ,Tribunale di Reggio
Emilia nel procedimento di applicazione di misura di sicurezza a carico
di Ferrari Giuseppe, iscritta al n. 99 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24
giugno 1967.
Udita nella camera di consiglio del 2 aprile 1968 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il 9 dicembre 1966 il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia
ha richiesto al giudice di sorveglianza presso quel Tribunale di
procedere alla dichiarazione di abitualità nel reato contro Ferrari
Giuseppe con la conseguente applicazione di una misura di sicurezza
detentiva (internamente in una colonia agricola per due anni). Il
giudice, dopo aver sentito, ai sensi dell'art. 636 del Codice di
procedura penale, le dichiarazioni del Ferrari, con ordinanza del 20
aprile 1967, ha sollevato di ufficio questione di legittimità
costituzionale della citata disposizione e del successivo art. 637 in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, terzo comma, della
Costituzione, e ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.
La prima delle due norme impugnate dispone che, nel corso del
procedimento per la esecuzione delle misure di sicurezza, il giudice di
sorveglianza, prima di provvedere, deve invitare la persona sottoposta
o da sottoporre a misura di sicurezza a fare le dichiarazioni che
ritiene opportune nel proprio interesse; l'altra disposizione
disciplina invece le modalità per gli accertamenti che il giudice ha
facoltà di compiere in vista del provvedimenti di sua competenza.
L'ordinanza osserva che le norme impugnate non garantiscono alla
persona sottoposta o da sottoporre a misura di sicurezza un adeguato
esercizio del diritto di difesa. In particolare si rileva che la
partecipazione del soggetto al procedimento è limitata alle sole
dichiarazioni che egli è chiamato a fare a seguito dell'invito di cui
all'art. 636. Pur non essendo espressamente escluso il ricorso alla
assistenza tecnica, al difensore sarebbe preclusa la possibilità di
presenziare anche ai principali atti istruttori, tra i quali le perizie
che, per la natura della materia, acquistano speciale rilievo, e
sarebbe invece riservata la sola facoltà di presentare memorie sulla
scorta delle informazioni fornite dallo stesso interessato, come tali
necessariamente insufficienti.
Per sostenere la necessità di un completo esercizio del diritto di
difesa l'ordinanza muove dall'affermazione che le misure di sicurezza
avrebbero natura di "sanzioni giurisdizionali", affermando che pene e
misure di sicurezza farebbero parte di un unico genere di "sanzioni
criminali giurisdizionali". Si aggiunge che di una "assimilazione",
anche se non di una vera e propria unificazione, delle pene e delle
misure di sicurezza esisterebbe traccia nella Costituzione,
principalmente col principio di stretta legalità della stessa
introdotto per le misure di sicurezza.
In definitiva l'ordinanza conclude affermando il carattere
giurisdizionale del procedimento di esecuzione delle misure di
sicurezza, disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del Codice di
procedura penale, e la conseguente illegittimità costituzionale delle
norme impugnate, in quanto non assicurano il diritto di difesa ai sensi
dell'art. 24 della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata ed è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 24 giugno 1967.
Non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza solleva la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale, in
quanto si ritiene che contengano disposizioni non idonee a una
integrale attuazione del diritto di difesa nel procedimento davanti al
giudice di sorveglianza. Per giungere a stabilire la necessità di un
integrale diritto di difesa anche per l'applicazione, modificazione e
revoca della misura di sicurezza, l'ordinanza procede in base a un
criterio di parificazione della misura di sicurezza con la pena,
sostenendo che la misura di sicurezza, al pari della pena, sia una
sanzione, e che abbia carattere giurisdizionale. Si soggiunge anzi che
la Costituzione, nell'art. 25, e in relazione al principio di
legalità, avrebbe in certo modo ribadita questa parificazione o quanto
meno assimilazione; ciò pur riconoscendosi che dal medesimo art. 25
risulta - come si dice - costituzionalizzato il sistema dualistico,
vale a dire riaffermata nell'ordinamento penale la presenza di due
distinti mezzi di tutela giuridica.
Non è compito di questa Corte l'addentrarsi in una trattazione
teorica del concetto di sanzione, né in una valutazione comparativa
della natura giuridica della pena e della misura di sicurezza. Tuttavia
alcune considerazioni si manifestano necessarie entro i limiti in cui
l'ordinanza fa riferimento all'art. 25. Se si opera sul concetto di
sanzione, è indispensabile una esatta determinazione del significato
del termine al quale si intende far riferimento. È ben noto, a tal
proposito, che il termine sanzione esprime ordinariamente la reazione
dell'ordinamento alla inosservanza della norma; ma ha subito, nel campo
penale, sin dal secolo scorso, una dilatazione di questo significato,
tentata - tra l'altro - proprio allo scopo di conseguire la inserzione
della pena e della misura di sicurezza nell'ambito di una categoria
unica. Di modo che il termine può risultare adoperato tanto nello
specifico significato di cui innanzi, quanto in un significato più
ampio, tale da comprendere, in via generale, ogni misura giuridica o
mezzo di tutela giuridica. Un tale significato, per altro, che appare
quello accolto nell'ordinanza, non è valido, nella sua larghissima
genericità, a stabilire la parificazione o assimilazione che si
sostiene. Dietro l'identità della terminologia permangono
inevitabilmente quelli che sono i caratteri particolari del due mezzi
di tutela giuridica; dai quali soltanto è dato desumere l'essenza
propria e specifica di ciascuno. Né, contrariamente a quanto si
dichiara nell'ordinanza, un criterio veramente valido di equiparazione
potrebbe trarsi dall'essere, come si dice, tanto la pena che la misura
di sicurezza mezzi di lotta contro la criminalità. Tale locuzione non
può infatti assumere alcun valore di specificazione se, come è ovvio,
è tale da dover necessariamente comprendere in sé tutto il vario
complesso del mezzi che l'ordinamento dispone, anche nel vasto campo
dell'amministrazione e della polizia, per la difesa della società
contro la delinquenza.
Se poi dal più largo significato di sanzione sopra considerato si
passa a quello specifico, per il quale il termine della la reazione
dell'ordinamento all'inosservanza di una norma giuridica, ancora meno
risulterà possibile una equiparazione. Nessuno sforzo di accostamento
potrà infatti valere ad eliminare la differenza, essenziale e di
natura, che nettamente si manifesta: la differenza cioè fra la
reazione contro un fatto avvenuto, propria della pena, e l'attuazione,
propria della misura di sicurezza, di mezzi rivolti ad impedire fatti
di cui si teme il verificarsi nel futuro. Da un lato, dunque, reazione
a un comportamento umano che ha già violata la legge e prodotto le sue
conseguenze; dall'altro impiego di una difesa contro possibilità
future, le quali possono anche non realizzarsi nel mondo del fatti.
Differenza che si pone con tutto il suo valore, anche se in questa sede
si ritenga di prescindere da una completa elaborazione della materia,
non spingendosi oltre, a considerare le altre fondamentali note
differenziali tra i due mezzi di tutela giuridica: ad esempio quelle
riguardanti la posizione nettamente diversa che essi hanno nella norma
che li prevede, la diversa direzione dell'imperativo, i soggetti cui è
applicabile la restrizione della sfera giuridica (soli imputabili per
la pena, imputabili e non imputabili nella misura di sicurezza), la
norma valida per la misura di sicurezza che è, a differenza della
pena, quella del tempo della sua applicazione, e via dicendo.
Relativamente poi a quest'ultimo punto occorre dissipare un
equivoco che può derivare da un significato che si vuole attribuire
all'art. 25 della Costituzione. Si assume cioè che una identità di
posizione fra la pena e la misura di sicurezza dovrebbe stabilirsi in
base al principio di legalità, anzi, come si sottolinea di "stretta"
legalità. Pur non mancando a un certo punto di riconoscere che per la
norma relativa alla misura di sicurezza non è stabilita la
irretroattività (tale è la espressione adoperata), l'ordinanza giunge
altrove ad affermare che l'art. 25 "introduce il principio di stretta
legalità quanto alle misure di sicurezza". È agevole stabilire che
ciò è del tutto contrario alla lettera e allo spirito della norma
costituzionale, in quanto la posizione della pena o della misura di
sicurezza rispetto a tale principio è da essa fissata in termini
indubbiamente diversi. Per la misura di sicurezza, infatti, l'art. 25,
terzo comma, col disporre che "nessuno può essere sottoposto a misure
di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge", non fa che
riaffermare costituzionalmente il principio della riserva di legge,
già dichiarato dall'art. 199 del Codice penale ("nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite
dalla legge e fuori del casi dalla legge stessa preveduti"). È
soltanto per la pena, invece, che lo stesso art. 25, nel suo secondo
comma, ribadisce il cosiddetto principio di stretta legalità,
disponendo che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". E ciò con una
riaffermazione della anteriorità della norma incriminatrice ancora
più netta di quella che il Codice penale vigente e il Codice del 1890
hanno espresso con la formula: "nessuno può essere punito per un fatto
che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene
che non siano da essa stabilite". Nella dottrina e nella pratica
penalistica la locuzione "principio di legalità" è stata di solito
sufficiente da sola a indicare che la legge punitiva deve essere
anteriore al fatto. Se poi a quel termine si vuol sostituire l'altro di
"principio di stretta legalità", il concetto non può uscirne se non
maggiormente rafforzato. Meno che mai per conseguenza risulterà
possibile una identificazione, sotto la comune espressione di "stretta
legalità", del principio sancito dal secondo comma dell'art. 25 con
quello del terzo comma, relativo alle misure di sicurezza, vale a dire
col principio, ben più largo, della riserva di legge. Il distacco
d'altronde appare tanto più evidente se si tien presente che il terzo
comma dell'art. 25, nella larghezza dei suoi termini, lascia ferma
nell'ordinamento la disposizione dell'art. 200 del Codice penale, in
forza della quale "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in
vigore al tempo della loro applicazione"; cioè non da un imperativo
giuridico anteriore al fatto punibile, ma da quelle disposizioni che
via via l'ordinamento riconoscerà più idonee ad una efficace lotta
contro il pericolo criminale. Il tentativo di identificazione operato
sulla base del principio di legalità si manifesta dunque del tutto
infondato; e tale deve ritenersi, allo stesso proposito, anche
l'accostamento terminologico espresso a un certo punto dell'ordinanza:
"principio di stretta legalità o di riserva legislativa".
2. - Sulle premesse innanzi esaminate, l'ordinanza prosegue, con
varia argomentazione, nel sostenere l'orientamento secondo il quale il
procedimento per le misure di sicurezza davanti al giudice di
sorveglianza avrebbe carattere non amministrativo, ma giurisdizionale,
su tale carattere fondando la esigenza di una integrale attuazione del
diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione. Si
osserva, tra l'altro, a questo proposito, che la qualificazione di
misure "amministrative" di sicurezza contenuta nel Codice penale non
vincola l'interprete. E questa è certamente una affermazione nella
quale bisogna convenire, ma che, a parte le tendenze evolutive del
sistema invocate nell'ordinanza, la dottrina aveva enunciata da tempo,
rilevando, proprio in relazione al punto in questione, che è del
legislatore porre degli imperativi, fissare delle sanzioni, stabilire
l'uno piuttosto che l'altro mezzo di tutela degli interessi umani, ma
non il fornire qualificazioni logiche o sistematiche circa la natura
dei vari istituti, le quali sono proprie dell'interprete e della
scienza.
Senonché la Corte è d'avviso che la questione relativa al diritto
di difesa nel procedimento di applicazione delle misure di sicurezza al
di fuori del processo penale possa e debba essere impostata su un piano
diverso e più alto, che è non quello formale dell'appartenenza del
procedimento all'una o all'altra categoria, bensì quello riguardante
l'interesse umano oggetto del procedimento, vale a dire quello supremo
della libertà personale. La Corte riconosce fondati i rilievi
dell'ordinanza circa i mezzi difensivi apprestati dalle norme
impugnate. Tali mezzi, a parte eventuali correttivi e sviluppi che
siano adottati anche attualmente nella pratica, si riducono, nella
enunciazione normativa, a un invito all'interessato o a chi lo
rappresenta e a dichiarazioni ricevute nel processo verbale: e tutto
ciò soltanto nella fase iniziale del procedimento. Secondo lo spirito
della norma costituzionale si deve invece ritenere necessaria la
conoscenza delle investigazioni e degli accertamenti compiuti dal
giudice e del loro risultati relativamente all'intero corso del
procedimento, e mediante l'assistenza tecnica di un difensore, da
rendersi, oltre tutto, obbligatoria e non facoltativa, come invece è
disposto, per analoghe situazioni, dall'art. 4, secondo comma, della
legge 27 dicembre 1956 sulle misure di prevenzione. La Corte ritiene in
sostanza che, amministrativo o giurisdizionale che sia il procedimento
nel quale un tale interesse viene in questione davanti a un giudice,
spetti sempre al soggetto il diritto allo svolgimento di una integrale
difesa: e ciò in riguardo a tutte le misure che incidano sulla
libertà personale, in primo luogo le misure di sicurezza detentive, ma
non esclusa la libertà vigilata. Al di là della specifica tutela
sancita dall'art. 24, appare manifesto che gli artt. 13 e 111, secondo
comma, interpretati nello spirito delle supreme esigenze fissate dalla
Costituzione, conferiscono alla libertà personale una propria e
particolare rilevanza costituzionale; e con essa il diritto, in
relazione ai procedimenti che alla libertà si riferiscono, ad una
effettiva integrale difesa di questo supremo interesse del cittadino.
La Corte non si dissimula le difficoltà e le implicazioni di ogni
genere cui in pratica, d'ora in poi, potrà dar luogo l'attuazione di
un tale principio, ma ritiene in pari tempo che ciò non debba valere a
limitarne la rigorosa affermazione. Il legislatore potrà indubbiamente
intervenire a regolare nel modo più opportuno l'applicazione pratica
del principio, ma sempre lasciando ferma la fondamentale esigenza
affermata da questa Corte. A seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del Codice di
procedura penale, nella parte in cui dispongono i mezzi di difesa,
l'esercizio di questa potrà frattanto svolgersi analogicamente sulla
base delle norme stabilite per la difesa nella istruzione sommaria,
secondo le estensioni operate in proposito dalla giurisprudenza di
questa Corte. Appare inoltre evidente che la decisione si riflette
anche sull'applicazione dell'art. 4, secondo comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui è fatto richiamo agli
indicati artt. 636 e 637.
3. - Nella ordinanza si è anche fatto cenno a una valutazione
della ammissibilità della questione, in rapporto all'alternativa del
carattere amministrativo o giurisdizionale del procedimento. Il dubbio
è da ritenersi superato, in considerazione della giurisprudenza di
questa Corte, e in particolare delle sentenze n. 129 del 1957, n. 24
del 1958 e n. 52 del 1962, nelle quali esplicitamente è statuito che,
ai fini dell'ammissibilità, il termine "giudizio" è da interpretare
nel senso più lato di ogni procedimento davanti a un giudice; ciò in
vista del preminente interesse pubblico della certezza del diritto e
della osservanza della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del
Codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui comportano
che i provvedimento del giudice di sorveglianza siano adottati senza la
tutela del diritto di difesa nei sensi di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte