Sentenza n. 53/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1981 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 512legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2
maggio 1980 dalla Corte d'appello de L'Aquila, nel procedimento penale
a carico di Bernardi Antonio, iscritta al n. 461 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 235 del 27 agosto 1980.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale - conclusosi in primo grado
nei confronti di alcuni imputati con sentenze di non doversi procedere
per amnistia a seguito di derubricazione del reato quanto ad un capo
d'imputazione e per prescrizione del reato, quanto ad altro capo
d'imputazione - la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza del 2
maggio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente
all'imputato prosciolto di proporre appello avverso le sentenze di non
doversi procedere per amnistia a seguito di derubricazione del reato.
Secondo il giudice a quo la norma impugnata sarebbe in contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, giacché la sentenza di
proscioglimento per amnistia con derubricazione del reato,
implicherebbe una evidente affermazione di responsabilità
dell'imputato in ordine ai fatti che gli sono stati addebitati, sì
che essa, pur se seguita da una pronuncia di proscioglimento, si
rivelerebbe pregiudizievole per l'imputato non solo per la lesione
dell'integrità della sua personalità morale, ma anche per gli
effetti giuridici che ad essa conseguono sul piano dell'autorità del
giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi. Ne deriverebbe
una lesione del diritto di difesa e dello stesso principio di
uguaglianza.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione
di parti. Considerato in diritto :
1. - La sola questione che la Corte è chiamata a decidere è se
l'art. 513, n. 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non consente
all'imputato prosciolto di proporre appello avverso la sentenza di non
doversi procedere per amnistia a seguito di derubricazione del reato -
sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
Con le sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978 e n. 72 del 1979,
questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli
artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui
escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la
sentenza di primo grado che l'avesse prosciolto per amnistia o per
prescrizione del reato a seguito di giudizio di comparazione fra
circostanze aggravanti ed attenuanti.
La Corte ha osservato in proposito che quando l'amnistia o la
prescrizione siano applicate in dibattimento, a seguito di
comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti, ciò avviene
non sulla base di un giudizio ipotetico ma in base alla valutazione in
concreto che il fatto addebitato sussiste, che esso è preveduto dalla
legge come reato e che l'imputato lo ha commesso: si ha, cioè, una
affermazione di colpevolezza dell'imputato, la quale è idonea a
produrre effetti negativi in altri giudizi.
Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che la esclusione della
appellabilità di dette sentenze è costituzionalmente illegittima per
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sopprimendo
ingiustificatamente, nei riguardi del solo imputato, un mezzo generale
di difesa.
3. - Le suddette considerazioni sono senz'altro applicabili al caso
ora sottoposto alla Corte e convincono che debba dichiararsi la
illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen.
anche nella parte in cui non consente all'imputato prosciolto di
proporre appello contro la sentenza di non doversi procedere per
amnistia quando essa contenga una sostanziale pronuncia di
colpevolezza dell'imputato per avere previamente accertato che il
fatto sussiste, costituisce reato ed è stato commesso dall'imputato
ma che, per le circostanze nelle quali è avvenuto, va rubricato fra i
reati compresi nel provvedimento di amnistia, a differenza di quanto
era stato ritenuto con ordinanza di rinvio a giudizio.
4. - In conseguenza della declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., va dichiarata di
ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, cod. proc. pen.,
nella parte in cui, analogamente, esclude il diritto dell'imputato di
proporre appello contro la sentenza del pretore che lo abbia assolto
per amnistia negli stessi casi di cui al precedente n. 3.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2,
cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato
di proporre appello avverso la sentenza del tribunale che lo abbia
prosciolto per amnistia, a seguito di definizione giuridica del fatto
diversa da quella enunciata nell'ordinanza di rinvio a giudizio;
b) dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, cod.
proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di
proporre appello avverso la sentenza resa in dibattimento dal pretore
che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito di definizione
giuridica del fatto diversa da quella denunciata nel decreto di
citazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELDI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte