Sentenza n. 53/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 14-terOrdinamento penitenziario
- art. 2legge 633/1986
- art. 30-bislegge 633/1986
citata
- art. 666Codice di procedura penale
- art. 678Codice di procedura penale
- art. 2legge 450/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, secondo
comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
dell'art. 14-ter, primo, secondo e terzo comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (introdotto dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n.
633) e dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), così come
modificato dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, promosso
con ordinanza emessa il 6 maggio 1992 dal Tribunale di sorveglianza
di Brescia nel procedimento di sorveglianza sul reclamo di Zambo
Gaetano, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso dell'esame del reclamo di un detenuto avverso il
decreto con cui il magistrato di sorveglianza, per l'irregolare
condotta tenuta dal condannato, aveva disposto il recupero a
detenzione del periodo trascorso in permesso premio, il Tribunale di
sorveglianza di Brescia, con ordinanza emessa il 6 maggio 1992, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo
comma, nonché all'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art.
2 della direttiva 96 della legge n. 81 del 1987), degli artt. 236,
secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 14-ter, primo,
secondo e terzo comma, e 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26
luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevedono l'applicazione
del "nuovo" procedimento di sorveglianza per la trattazione dei
reclami avverso i decreti di esclusione dei permessi-premio dal
computo della pena.
Il giudice a quo, elencate alcune delle proprie attribuzioni (la
sorveglianza particolare di detenuti, il computo del periodo di
permesso o licenza, i permessi ai detenuti) osserva che, per effetto
dell'esclusione dal nuovo procedimento di sorveglianza contenuta nel
secondo comma dell'art. 236 delle disposizioni di coordinamento, deve
essere ancora seguito, nei casi in argomento, un procedimento
decisorio circa i reclami "che non presenta certamente i caratteri
della giurisdizionalità".
La mancanza della vocatio in ius e la non ricorribilità per
Cassazione del provvedimento terminativo non appaiono più
compatibili al giudice a quo con lo spirito del nuovo codice in cui
emergerebbe la volontà di giurisdizionalizzare tutta la fase
esecutiva della pena così come reso esplicito dalla Relazione.
Nel testo di quest'ultima, in particolare, a fronte dell'intento
di regolare nell'art. 666 un procedimento giurisdizionale unitario
per tutte le competenze del Tribunale di sorveglianza, non si
leggerebbe alcuna spiegazione della "grave deroga" introdotta per i
procedimenti di cui sopra, deroga ritenuta lesiva dell'art. 13 della
Costituzione (non potendo la materia essere relegata nell'ambito
amministrativo) ma ancor più lesiva della direttiva n. 96 della
legge delega che impone garanzie di giurisdizionalitànella fase di
esecuzione con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene ed
esige il contraddittorio nei procedimenti incidentali.
La sopravvivenza sine die delle già viste procedure in tema di
sorveglianza particolare e recupero ad espiazione dei periodi di
permesso, viceversa, non assicurerebbe alcuna delle suddette
garanzie, malgrado la delicatezza della materia.
Anche i procedimenti de quibus andrebbero annoverati tra quelli
"incidentali" e non potrebbero svolgersi ormai al di fuori dell'area
giurisdizionale, senza vulnerare l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
Né sarebbe più possibile - a pena della violazione dell'art. 27,
terzo comma, della Costituzione - considerare il permesso premio
un'accidentale modalità dell'esecuzione, ovvero argomentare nel
senso della sentenza n. 188 del 1990, con la quale questa Corte ha
escluso l'illegittimità degli artt. 14-ter, terzo comma, e 53-bis,
della legge n. 354 del 1975 con riferimento alla partecipazione
dell'imputato all'udienza, ma vigente il vecchio codice.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza con
riguardo alla mancata previsione del ricorso per Cassazione e per
l'infondatezza della stessa in quanto la partecipazione del difensore
alla camera di consiglio garantirebbe pienamente il detenuto
interessato (il quale ha anche facoltà di presentare memorie
proprie).
Quanto alla natura e funzione del permesso premio, l'Avvocatura
richiama la già citata sentenza n. 188 del 1990 dalla quale sarebbe
mutuabile la coerenza del rapporto tra finalità rieducativa della
pena e la disciplina (anche procedimentale) dei permessi. Considerato in diritto
1. - È prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 236
del d.lgs. n. 271 del 1989, recante le norme di attuazione del codice
di procedura penale dell'art. 14-ter, primo secondo e terzo comma,
della legge n. 354 del 1975, concernente l'ordinamento penitenziario,
nonché 30-bis, terzo e quarto comma, della stessa legge.
La prima di dette norme dispone che, nelle materie di competenza
del Tribunale di sorveglianza, anche dopo l'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale, continuino ad osservarsi le regole
procedimentali dettate dalla seconda delle norme impugnate. E l'art.
14-ter, nel disciplinare il reclamo avverso i provvedimenti
riguardanti il regime di sorveglianza particolare, descrive un
sintetico procedimento camerale, sia pure con la partecipazione del
pubblico ministero e del difensore del detenuto e con la previsione
della facoltà, per quest'ultimo e per l'amministrazione
penitenziaria, di presentare memorie.
Per effetto del rinvio contenuto nel secondo comma dell'art. 53-bis
del richiamato ordinamento penitenziario, tale procedimento viene
seguito anche nel caso - qual è quello di cui al giudizio a quo - di
esclusione dal computo della pena del periodo di permesso o licenza,
mentre sul punto nulla aggiunge l'art. 30-bis della stessa legge n.
354 del 1975. A parere del Tribunale di sorveglianza di Brescia, alla
luce del nuovo e ben più articolato modello processuale introdotto
dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale, proprio per
tale giudice, la deroga che la denunciata normativa consente
risulterebbe lesiva dell'inviolabilità della libertà personale, del
diritto di difesa, delle finalità rieducative della pena, nonché,
in particolare, delle direttive poste dalla legge delega.
2. - La questione è fondata.
Preliminare ed assorbente rispetto a tutte le prospettate
violazioni dei precetti costituzionali è la verifica di
compatibilità tra il rito ex art. 14 -ter ed il punto 96, art. 2,
della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81 che, nella fase
della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le
pene , impone "garanzie di giurisdizionalità", consistenti nella
"necessità del contraddittorio" e nell'"impugnabilità dei
provvedimenti". Finalità del legislatore delegante è quindi il
rispetto integrale - e senza possibilità di distinzioni tra le diverse misure - delle garanzie costituzionali del diritto di difesa e
della tutela della libertà personale anche nella fase esecutiva
della pena, in coerenza con il progetto rieducativo che questa
sottende, nel porsi non più soltanto come giusta , ma anche come
utile .
Questa Corte ha già esaminato la particolare situazione legata al
recupero a detenzione del permesso-premio nel caso di immeritevolezza
del condannato, escludendo ogni carattere di afflittività ulteriore
per la decisione di non sottrarre tale periodo dal computo della pena
(sentenza n. 188 del 1990). Tale considerazione, fondata sulla natura
sostanzialmente fiduciaria del permesso e sul suo carattere di
premialità progressiva, non vale tuttavia a consentire l'esclusione
del beneficio dall'ambito della esecuzione, attesa l'ampia accezione
che la delega conferisce a tale categoria, indistintamente
richiamandovi "i provvedimenti concernenti le pene e le misure di
sicurezza".
Ne consegue che la regola processuale non può difettare dei
requisiti, posti come necessari, della vocatio in ius,
dell'appagamento integrale dell'esigenza di contraddittorio,
dell'impugnabilità del provvedimento.
Le conclusioni raggiunte nella citata sentenza, infatti, si
rapportavano al previgente regime, né avrebbero potuto tener conto
del nuovo modulo procedimentale che l'art. 666 del codice di
procedura penale ha tracciato per il processo di esecuzione, che
l'art. 678 - nel richiamare questa norma - ha altresì esteso al
Tribunale di sorveglianza, ma che l'art. 236 delle disposizioni di
attuazione non ha reso applicabile in subiecta materia, senza
peraltro alcuna ragionevole spiegazione.
Nel consentire la vigenza ulteriore del procedimento ex art.
14-ter per il reclamo dei provvedimenti che imputano a detenzione il
periodo di permesso, l'art. 236 si pone in contrasto con le
indicazioni nascenti dal citato punto 96 e realizzate nel nuovo
processo di sorveglianza, onde ne va dichiarata l'illegittimità
costituzionale per eccesso di delega.
È evidente infatti che la ristrettezza dello spatium deliberandi
di dieci giorni imposta al tribunale preclude la possibilità di
osservare il termine di cui al terzo comma del più volte citato art.
666, la impossibilità per l'interessato di partecipare al giudizio
non può essere validamente sostituita dalla facoltà di presentare
memorie, la non ricorribilità per Cassazione della decisione sul
reclamo (talvolta affermata dalla giurisprudenza di legittimità) è
elemento idoneo a privare definitivamente il procedimento delle
richieste garanzie di giurisdizionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 236, secondo
comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 14-ter,
primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non
consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di
procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del
magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione
il periodo trascorso in permesso-premio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte