Corte costituzionale

Ordinanza n. 531/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli art.li 29, 58,

ultimo comma, 156, 219 e 230, terzo comma, C.P.M.P., 60 e 61 della

legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito,

della Marina e dell'Areonautica) e 40 lett. a) della legge 26 luglio

1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e

norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza), promossi con ordinanze emesse il 19 gennaio 1983 dal

Tribunale militare di Bari, il 21 febbraio, l'8 febbraio e il 21

marzo 1985 dal Tribunale militare di Padova, il 2 luglio 1985 dal

Consiglio di Stato -Sez. VI giurisdizionale-, il 19 dicembre 1985 dal

Tribunale militare di Padova, il 5 febbraio 1986 dal TAR per il

Piemonte e il 29 aprile 1986 dal Tribunale militare di Padova,

iscritte rispettivamente al n. 333 del registro ordinanze 1983, ai

nn. 555, 556 e 595 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 555, e 601

del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 246 dell'anno 1983, n. 267- bis dell'anno 1985 e

nn. 4, 35, 50 e 51 dell'anno 1986;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di Bari ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 230, co. terzo, e 58, ult.

co., C.P.M.P. con ordinanza emessa il 19 gennaio 1983;

che il Tribunale militare di Padova ha sollevato analoghe

questioni di legittimità costituzionale del solo art. 230, terzo

co., C.P.M.P. con ordinanze emesse l'8 febbraio, il 21 marzo e il 19

dicembre 1985, mentre con ordinanza emessa il 29 aprile 1986 ha

investito gli artt. 219 e 29 dello stesso C.P.M.P.;

Ritenuto che le suddette ordinanze pongono tutte la medesima

questione concernente il sistema di irrogazione della sanzione

accessoria della rimozione dal grado, che, essendo caratterizzato

dalla automatica conseguenzialità della suddetta pena accessoria

alle condanne per reati i più diversi fra loro, non consente quindi

al giudice valutazioni fondate sulla gravità del reato e sulla

entità della pena principale inflitta;

che tutto ciò sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto

non sarebbero possibili trattamenti differenziati per situazioni

diverse e con l'art. 27 Cost. perché non sarebbe possibile

individualizzare la pena, restando così frustrato lo scopo

rieducativo della stessa;

Considerato che, con sentenza 157 del 1985, la Corte ha ritenuto

che sulla "rigorosa automaticità" della pena accessoria prevista

dall'art. 58 C.P.M.P., "che impedisce qualsiasi valutazione in ordine

all'entità del fatto", non è consentito emettere "decisioni

autoapplicative così articolate, contenenti previsioni diversificate

o alternative" e si è perciò limitata ad auspicare l'intervento del

legislatore;

che, pertanto, non rilevandosi nelle ordinanze degli attuali

giudici rimettenti profili nuovi e diversi rispetto a quelli già

esaminati dalla Corte nella predetta decisione, le questioni di

legittimità costituzionale da esse sollevate sono manifestamente

inammissibili;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 230, co. terzo, 58, 219 e 29 C.P.M.P.,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

Tribunale militare di Bari con ordinanza 19 gennaio 1983 e dal

Tribunale militare di Padova con ordinanze 8 febbraio, 21 marzo, 19

dicembre 1985 e 29 aprile 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il

27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:531 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte