Corte costituzionale

Sentenza n. 532/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-sexieslegge 481/1978
  • art. 113d.P.R. 616/1977
  • art. 1-quinquieslegge 641/1978

usata come parametro

  • art. 8d.P.R. 469/1975
  • art. 6d.P.R. 469/1975

citata

  • art. 1-quinquiesd.P.R. 475/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 ottobre

1978, n. 641, e specificamente degli artt. 1 quinquies, sexies e

decies, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine

previsto dall'art. 113, comma decimo, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione

a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto,

nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta

Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed

internazionali, promosso con ricorso della Provincia autonoma di

Bolzano, notificato il 23 novembre 1978, depositato in Cancelleria il

29 novembre successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi

1978;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 23 novembre 1978 la Provincia di

Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 quinquies, 1 sexies, 1 decies della legge 21 ottobre 1978, n.

641, di conversione del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, recante

norme integrative della disciplina degli enti di cui all'art. 113

d.P.R. 616/1977, nel presupposto denegato o indubbiato della sua

applicabilità ad essa provincia di Bolzano.

L'art. 1 quinquies, in particolare, in quanto prevede la

soppressione dell'E.A.G.A.T. (Ente autonomo di gestione delle aziende

termali) ed il trasferimento delle relative partecipazioni

all'E.F.I.M. (Ente partecipazioni e finanziamento industria

manifatturiera) - in cui saranno inquadrati società e stabilimenti

di imbottigliamento delle acque minerali, già inquadrati

nell'E.A.G.A.T. - risulterebbe lesivo delle competenze esclusive

della provincia ricorrente in tema di acque minerali e termali (art.

8, n. 14, Statuto speciale) e sottrarrebbe al suo patrimonio beni

che, ai sensi dell'art. 68 del medesimo Statuto speciale, dovrebbero

essere ad essa trasferiti. Argomenta al riguardo la provincia che con

precedente decreto presidenziale (d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115,

art. 12) erano state ad essa trasferite trasferite le analoghe

partecipazioni della società "SALVAR" ed ancora prima, le aziende

termali di Levico e Roncegno (d.P.R. 15 novembre 1952, n. 3599) e che

il trasferimento del pacchetto azionario è una modalità di

trasferimento dei beni (acque termali).

Il detto art. 1 quinquies, per il fatto di prevedere, in

riferimento a previsione da parte della legge di riforma sanitaria,

l'ulteriore devoluzione dei beni inerenti alla gestione delle acque

termali agli enti locali, violerebbe le competenze provinciali in

ordine alla (soltanto possibile) delega delle sue funzioni ai Comuni

(art. 18 cpv. Statuto).

L'art. 1 sexies, facendo salvo il disposto dell'art. 119 d.P.R.

616/1977, che prevede, per le Regioni a Statuto speciale, un ufficio

stralcio degli enti di cui all'art. 113 del medesimo d.P.R., fino a

diversa disposizione delle norme attuative dei relativi statuti, non

risulterebbe in nessun modo applicabile alla provincia ricorrente; e,

tuttavia, ove si ritenesse diversamente, prevedendo la ripartizione

tra le Regioni dei patrimoni dell'O.N.P.I. (Opera nazionale

pensionati di Italia), dell'E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza

orfani lavoratori italiani) e dell'E.N.A.L. (Ente nazionale

assistenza lavoratori), e fra i comuni delle entrate di quest'ultimo

ente violerebbe le competenze provinciali, così come determinate con

d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475 ed esercitate con successiva legge

provinciale 20 giugno 1978, n. 29, in relazione all'E.N.A.L., e così

come determinate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 in relazione agli

altri enti.

La provincia, infatti, con legge menzionata avrebbe già assunto i

compiti ed acquisito il patrimonio dell'E.N.A.L.; il d.P.R. n. 469

del 1975, d'altra parte, prevede (art. 6) che spetti alla provincia

disporre la cessazione degli enti nazionali e sovraprovinciali

operanti nel settore dell'assistenza e beneficenza (su cui la

provincia medesima gode di competenza esclusiva: art. 8, n. 25,

Statuto speciale) e fra questi enti dovrebbero esser ricompresi

l'O.N.P.I. e l'E.N.A.O.L.I.

Illegittima sarebbe poi la sottrazione alla provincia dei proventi

dell'Enalotto, da considerare parte integrante dell'E.N.A.L. e

ricompresi nel trasferimento operato con la menzionata legge

provinciale n. 29 del 1978. Ciò violerebbe anche le attribuzioni

provinciali in materia finanziaria (art. 78 dello Statuto speciale).

Tale art. 1 sexies, infine, prevedendo la devoluzione ulteriore ai

Comuni del patrimonio dei detti enti violerebbe le competenze

organizzative della provincia autonoma (art. 18, secondo comma,

Statuto speciale).

L'art. 1 decies, stabilendo che l'assegno di incollocabilità di

cui all'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, venga erogato, a

partire dal primo aprile 1979, dall'I.N.A.I.L. (Istituto nazionale

degli infortuni sul lavoro), anziché dall'A.N.M.I.L. (Associazione

nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro), violerebbe le

competenze provinciali in materia di assistenza e beneficenza, così

come attribuite dall'art. 8, n. 25 dello Statuto speciale e

trasferite dall'art. 6 del d.P.R. n. 469 del 1975, menzionato.

2. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri

contestando le deduzioni di parte ricorrente. Il trasferimento delle

partecipazioni azionarie dell'E.A.G.A.T. innanzi tutto, non

comportando trasferimento di competenze amministrative, ai sensi

dell'art. 113 del d.P.R. n. 616/1977, risulterebbbe estraneo alla

materia degli enti pubblici e, dunque, nessun limite territoriale, in

favore delle regioni a Statuto speciale, potrebbe essere invocato.

Altra cosa, d'altra parte, sarebbe il trasferimento dallo Stato alle

Regioni dei diritti pubblici sui beni patrimoniali indisponibili

concernenti le acque minerali e termali e gli impianti relativi ed

altra il trasferimento dei diritti e del patrimonio del

concessionario, la cui attività di imbottigliamento delle acque

minerali avrebbe carattere meramente commerciale. L'art. 68 dello

Statuto speciale prevederebbe, del resto, il trasferimento dallo

Stato alla provincia autonoma dei soli diritti demaniali e

patrimoniali di natura immobiliare, mentre si trasferirebbero alla

provincia tutti i diritti, anche di carattere mobiliare, della

Regione; le partecipazioni azionarie in società di natura privata,

d'altra parte, avrebbero carattere chiaramente non immobiliare.

L'avvenuto trasferimento dei compendi relativi alle acque termali

dovrebbe dunque aver soddisfatto tutte le legittime pretese della

provincia autonoma, mentre ogni pretesa al trasferimento di diritti

di natura mobiliare, configurabile nei confronti della Regione (e da

questo punto di vista risulterebbe spiegato l'avvenuto trasferimento

del pacchetto azionario della società Salvar, menzionato da parte

ricorrente), risulterebbe destituita di fondamento nei confronti

dello Stato.

Lo Stato concorda circa l'inapplicabilità alla provincia autonoma

dell'art. 1 sexies della legge n. 641 del 1978, nel senso che il

trasferimento alla provincia di Bolzano delle competenze di enti che

svolgono attività di assistenza e beneficenza (come l'O.N.P.I. e

l'E.N.A.O.L.I.) e ricreativa (come l'E.N.A.L.) risulterebbe

disciplinato dal d.P.R. n. 469 (art. 6) e 475 (art. 4) del 1975;

tuttavia anche ai sensi di tale specifica normativa risulterebbe

escluso dal trasferimento il concorso gestito dall'Enalotto, che non

rientra nelle finalità specifiche dell'E.N.A.L. ma veniva da questo

gestito per conto del Ministro delle Finanze, in base a convenzione

del 6 marzo 1975, approvata con decreto del 26 marzo stesso anno.

Per motivi analoghi dovrebbe ritenersi infondata ogni censura

relativa all'art. 1 decies della menzionata legge n. 641 del 1978. Considerato in diritto

1. - La Provincia di Bolzano propone questione di legittimità

costituzionale in via principale degli artt. 1 quinquies, 1 sexies, 1

decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione del

decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, per violazione degli artt. 8,

nn. 14 e 25, 18, 68, 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto

Adige, oltreché delle relative norme di attuazione in materia di

"assistenza e beneficenza" (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469) e di

attività ricreative (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475).

La legge n. 641 del 1978 non dovrebbe essere applicabile, secondo

l'assunto della provincia ricorrente, alle Regioni a Statuto speciale

e dunque neppure dovrebbe interferire con le competenze provinciali;

ciò avuto riguardo al suo carattere generale di legge (di

conversione di decreto legge) recante proroga del termine previsto

dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977 e, dunque, di legge che, in

qualche modo, accede ad atto normativo concernente le Regioni a

Statuto ordinario, e avuto altresì riguardo al richiamo, contenuto

nell'art. 1 sexies, dell'art. 119 del detto d.P.R. n. 616 del 1977

che, per le Regioni ad autonomia differenziata, prevede il

funzionamento di un ufficio-stralcio degli enti da sottoporre al

procedimento di "regionalizzazione", fino a diversa disposizione

della legge o delle norme di attuazione degli statuti speciali.

Per l'ipotesi che la legge sia ritenuta, invece, applicabile alla

provincia ricorrente, sono censurate le seguenti norme:

a) l'art. 1 quinquies perché, prevedendo il trasferimento del

pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T. (Ente autonomo di gestione delle

aziende termali, istituito con d.P.R. 7 maggio 1958, n. 576, ed

investito, con legge 21 giugno 1960, n. 649, della titolarità delle

partecipazioni azionarie anche di società aventi per oggetto lo

sfruttamento di acque minerali ed attività connesse), all'E.F.I.M.

(Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera) con

inquadramento in tale secondo ente anche delle società e

stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, prima

inquadrati nell'E.A.G.A.T., violerebbe le competenze esclusive della

provincia di Bolzano in materia di acque minerali e termali (art. 8,

n. 14, dello Statuto speciale). Alla provincia stessa, invece,

dovrebbe essere trasferito il pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T.,

come del resto tutti i diritti demaniali e patrimoniali dello Stato

in corrispondenza delle materie attribuite alla competenza

provinciale (art. 68 dello Statuto speciale);

b) ancora l'art. 1 quinquies, ultimo comma, lett. c), perché,

prevedendo il trasferimento alle Regioni delle attività, pertinenze,

personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i

patrimoni alberghieri, con il vincolo di ulteriore destinazione agli

enti locali, violerebbe le competenze della provincia nei rapporti

con questi (art. 18, cpv., dello Statuto speciale);

c) l'art. 1 sexies, comma primo, perché, prevedendo il

trasferimento alle Regioni del patrimonio dell'O.N.P.I. e

dell'E.N.A.O.L.I., violerebbe le competenze della Provincia di

Bolzano in materia di assistenza e beneficenza (art. 8, n. 25, dello

Statuto speciale), così come trasferite con d.P.R. 28 marzo 1975, n.

469, che attribuisce alla provincia stessa (art. 6) il potere di

disporre la cessazione dell'attività degli enti nazionali e

sovranazionali operanti nel settore; perché, prevedendo il

trasferimento alla Regione del patrimonio dell'E.N.A.L., violerebbe

le competenze provinciali in tema di attività ricreativa (art. 9, n.

11, dello Statuto speciale), così come trasferite con il d.P.R. 28

marzo 1975, n. 475, che, analogamente, attribuisce alla Provincia

(art. 4) il potere di disporre sulla acquisizione dei patrimoni degli

enti che operano nel settore, potere esercitato con legge provinciale

20 giugno 1978, n. 29, che ha disposto l'effettiva acquisizione delle

attività e dei beni e perché, prevedendo come destinatari ultimi

del trasferimento dei beni dell'O.N.P.I., dell'E.N.A.L. e

dell'E.N.A.O.L.I. agli enti locali, violerebbe le competenze della

provincia in materia di rapporti con questi (art. 18, cpv. dello

Statuto speciale);

d) ancora l'art. 1 sexies, comma nono, perché, ripartendo fra

i Comuni le entrate dell'E.N.A.L. e riservando allo Stato i proventi

dell'Enalotto, violerebbe le competenze provinciali in materia di

attività ricreative, trasferite senza restrizioni con il detto

d.P.R. n. 475 del 1975, oltreché le attribuzioni provinciali in

materia finanziaria (art. 78 dello Statuto speciale);

e) l'art. 1 decies della legge n. 641 del 1978, perché,

prevedendo che l'assegno d'incollocabilità, prima erogato

dall'A.N.M.I.L. (art. 180 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), venga

erogato dall'I.N.A.I.L., anziché dalla provincia, violerebbe le

competenze esclusive di questa in tema di assistenza e beneficenza

(art. 8, n. 25, dello Statuto speciale).

2. - La legge 21 ottobre 1978, n. 641 converte, con modificazioni,

il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, di proroga del termine

previsto dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977 per la cessazione

di ogni contribuzione, finanziamento e sovvenzione agli enti di cui

all'allegata tabella B. La legge, peraltro, non si limita alla pura

conversione, ma contiene (sotto forma di articoli aggiuntivi) un

insieme di norme nuove rispetto a quanto dispone il decreto legge

convertito.

Deve, anzitutto, ritenersi, stante il richiamo fatto dall'art. 1

sexies all'art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente il

funzionamento di "uffici stralcio" per l'esercizio delle funzioni

degli enti pubblici trasferiti, che la nuova normativa si riferisce

anche alle Regioni a Statuto speciale e che i precetti di cui essa si

compone sono applicabili alle medesime, salvo che sia specificamente

disposto in senso contrario (cfr., del resto, sentenze di questa

Corte nn. 31/1983; 219/1984; 165/1986; 51/1987).

Specificamente in senso contrario dispone, appunto, l'art. 1

sexies, primo comma, il quale, ribadendo la regola enunciata per le

Regioni a Statuto speciale dall'art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977,

esclude la propria operatività per quanto concerne il trasferimento

del patrimonio dell'O.N.P.I., dell'E.N.A.O.L.I. e dell'E.N.A.L. nei

confronti della Provincia di Bolzano. La questione relativa all'art.

1 sexies, primo comma, è pertanto inammissibile. Analoghe ragioni

d'inammissibilità, stante la correlazione fra trasferimento delle

funzioni, devoluzione del patrimonio ed attribuzione delle entrate,

valgono per la questione relativa alla prima parte del comma nono

dello stesso art. 1 sexies, che prevede la ripartizione fra i Comuni

delle entrate dell'E.N.A.L. (non, invece, per la questione relativa

alla parte del medesimo comma nono che concerne la riserva allo Stato

dei proventi dell'Enalotto su cui vedi, infra, n. 5).

3. - Per quanto concerne il trasferimento all'E.F.I.M. del

pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T., nonché delle attività e degli

stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali (commi terzo e

quarto dell'art. 1 quinquies del decreto-legge n. 481 del 1978, così

come convertito nella legge n. 641 del 1978) la questione non è

fondata.

Il terzo comma dell'art. 1 quinquies citato riserva all'E.F.I.M.

le partecipazioni azionarie delle società prima "inquadrate"

nell'E.A.G.A.T.. Il quarto comma del medesimo articolo, nel testo

risultante dopo le modifiche introdotte in sede di conversione,

provvede (lett. c) a trasferire alle Regioni "attività, patrimoni,

pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le

attività ed i patrimoni alberghieri"; mentre nella precedente lett.

b) prevede l'inquadramento nell'E.F.I.M. "delle società e

stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, già

inquadrati nell'E.A.G.A.T.".

Si determina così un trasferimento delle aziende termali, prima

inquadrate nell'E.A.G.A.T., comprendendosi in esso anche elementi

accessori (quali sono i patrimoni alberghieri). Ciò in aggiunta al

trasferimento già avvenuto in favore della Provincia di Bolzano del

bene pubblico "acqua termale" e delle relative funzioni (art. 4

d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115).

Per quel che riguarda le acque minerali la normativa di cui si

tratta non contiene ulteriori trasferimenti, mentre è chiaro che la

provincia di Bolzano continua ad essere titolare del bene pubblico

"acque minerali" - ad essa trasferito, con le relative funzioni,

congiuntamente alle acque termali e alle funzioni relative a queste

ultime, dal detto art. 4 del d.P.R. n. 115 del 1973 - in attuazione

degli artt. 8, n. 14, 68 e 108 dello Statuto speciale.

Ora le pretese che la provincia autonoma può vantare in relazione

alle sue competenze in materia non possono estendersi alle

partecipazioni azionarie delle società concessionarie dello

sfruttamento delle acque minerali e termali prima "inquadrate"

nell'E.A.G.A.T., partecipazioni che sono cosa ben diversa dalla

titolarità del bene pubblico "acque minerali e termali" e dalle

relative funzioni amministrative.

Analoghe ragioni valgono ad escludere che le pretese statutarie

della Provincia di Bolzano possano estendersi alle "società e

stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali", già

"inquadrate" nell'E.A.G.A.T. (art. 1 quinquies, comma quarto, lett.

b), perché anche tali complessi o elementi aziendali, attinenti ad

un'attività connessa allo sfruttamento delle acque minerali, sono

cosa diversa dal bene pubblico "acque minerali" e dalle relative

funzioni amministrative.

4. - Non è fondata la questione relativa alla lett. c) del quarto

comma dell'art. 1 quinquies della legge n. 641 del 1978, nella parte

in cui prevede la devoluzione agli enti locali delle aziende termali,

vale a dire dei complessi aziendali predisposti all'uso delle acque

termali, secondo la legge di riforma sanitaria (cfr. art. 36, comma

quarto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con cui tali aziende

termali sono dichiarate presidi e servizi delle unità sanitarie

locali).

Infatti tale devoluzione, da un lato, non priva la Provincia del

bene pubblico "acque termali", dall'altro non preclude alla medesima

l'esercizio delle sue potestà legislative e amministrative in

materia, ma al più pone indirettamente alle dette potestà il solo

limite - da ritenere essenziale alla realizzazione della riforma

economico-sociale sanitaria - della destinazione del bene termale

alla tutela della salute.

5. - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale

del comma nono dell'art. 1 sexies, per la parte che riserva al Tesoro

i proventi dell'Enalotto; si tratta, infatti, di

"concorso-pronostici" (facente capo al Ministero delle Finanze e

gestito attraverso l'E.N.A.L., ai sensi dell'art. 2 del decreto

legislativo 14 aprile 1948, n. 496, secondo la disciplina data dal

decreto del Ministro delle Finanze del 29 ottobre 1957 e successive

modificazioni) estraneo alla materia delle attività ricreative ed, a

maggior ragione, delle attività assistenziali, e avente, inoltre,

carattere nazionale (in quanto comporta una scommessa relativa ai

numeri del lotto estratti su tutte le ruote locali).

6. - Non è fondata, infine, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 decies, comma primo, della legge n. 641

del 1978, che prevede sia erogato dall'I.N.A.I.L. l'assegno di

incollocabilità di cui all'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, fino a quel momento erogato dall'A.N.M.I.L.

Si tratta, infatti, di prestazione che presuppone un rapporto

assicurativo con l'I.N.A.I.L. e si inserisce, come elemento

accessorio ed eventuale, in un rapporto di previdenza; data la sua

stretta connessione con la materia previdenziale deve ritenersi

estranea alla materia "assistenza e beneficenza" attribuita alla

Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 25, dello Statuto

speciale e trasferita con d.P.R. n. 469 del 1975 (cfr. sent. di

questa Corte n. 174 del 1981 per considerazioni che, toccando anche

l'art. 38 della Costituzione, non possono essere prive di valore per

le regioni a Statuto speciale e per le province autonome).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1 sexies, primo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n.

481 (Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art.

113, decimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la

cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a

favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché

norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta

Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed

internazionali), nel testo modificato dalla legge di conversione 21

ottobre 1978, n. 641; nonché dello stesso art. 1 sexies, comma nono,

nella parte che riguarda il riparto fra i Comuni delle entrate

dell'E.N.A.L.; questioni proposte dalla Provincia di Bolzano per

violazione degli artt. 8, n. 25, e 9, n. 11, dello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige, e degli artt. 6 del d.P.R. 28 marzo 1975,

n. 469 e 4 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, di attuazione dello

Statuto;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 quinquies, comma terzo, del menzionato decreto-legge n.

481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641

del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli

artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 quinquies, comma quarto, lett. b), del menzionato

decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di

conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano per

violazione degli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 quinquies, comma quarto, lett. c), del menzionato

decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di

conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano, per

violazione dell'art. 18 cpv. dello Statuto speciale;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del comma nono dell'art. 1 sexies del menzionato decreto-legge n. 481

del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del

1978, nella parte in cui riserva allo Stato i proventi del

concorso-pronostici Enalotto, proposta dalla Provincia di Bolzano per

violazione degli artt. 8, n. 25, e 78 dello Statuto speciale, nonché

dei d.P.R. 28 marzo 1975 nn. 469 e 475, di attuazione dello Statuto;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 decies del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel

testo modificato dalla legge del 1978, n. 641 proposta dalla

Provincia di Bolzano per violazione dell'art. 8, n. 25, dello Statuto

speciale, nonché del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, di attuazione

dello Statuto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:532 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte