Sentenza n. 532/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/12/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge regionale del
Lazio 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per la raccolta delle acque
di scarico degli automezzi itineranti), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 luglio 1988 dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto dalla Soc.
Api s.p.a. contro il Comune di Latina ed altra, iscritta al n. 260
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. Fina
Italiana contro il Comune di Tivoli, iscritta al n. 385 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Api e della s.p.a.
Fina Italiana;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi gli avv.ti Vittorio Zammit per la s.p.a. Api e Salvatore A.
Romano e Sergio Panunzio per la s.p.a. Fina Italiana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - nel
corso di un giudizio promosso per l'annullamento di un provvedimento
del sindaco di Latina, con il quale era stato ordinato al ricorrente
di installare nei propri impianti per la distribuzione di carburante,
siti nel territorio comunale, fuori del centro urbano, un pozzo per
la raccolta di acque nere, ai sensi della legge reg. 13 febbraio
1987, n. 16 - con ordinanza 6 luglio 1988 (R.O. n. 260 del 1989) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale di tale legge, in
riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione.
Nell'ordinanza si espone che il provvedimento impugnato è stato
legittimamente emanato in applicazione di detta legge della Regione
Lazio, la quale stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente
preservandolo da possibili inquinamenti ed al fine di agevolare il
turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al
campeggio, tutti gl'impianti stradali di distribuzione di carburanti,
con esclusione degl'impianti posti sulle autostrade e di quelli
situati nei centri urbani, debbono installare entro un anno un pozzo
per la raccolta delle acque nere ove gli utenti possano scaricare i
contenitori dei citati automezzi.
Secondo il giudice a quo il legislatore regionale, stabilendo con
tale legge "quali dotazioni di servizio debbano necessariamente avere
gl'impianti di distribuzione di carburante", avrebbe legiferato nella
materia della disciplina della distribuzione dei carburanti, che non
rientra, a norma dell'art. 117 della Costituzione, tra quelle
attribuite alla competenza regionale. Inoltre, obbligando i
proprietari degl'impianti stradali di distribuzione dei carburanti a
costruire e gestire i pozzi anzi detti, avrebbe imposto ad essi, in
contrasto con gli artt. 3 e 23 della Costituzione, una prestazione
patrimoniale del tutto irrazionale, in quanto non collegata ad alcuna
forma di controprestazione da parte degli utenti del servizio e non
pertinente al rifornimento di carburante, che è la prestazione
tipica erogata dagl'impianti in questione.
Dinanzi a questa Corte si è costituita la s.p.a. Api, ricorrente
nel giudizio a quo, associandosi alla richiesta di declaratoria
d'illegittimità costituzionale.
2. - Questione identica è stata sollevata dallo stesso Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio con altra ordinanza in data 6
luglio 1988, (R.O. n. 385 del 1989), nel corso di una causa analoga.
Anche nel giudizio così promosso si è costituita la parte
privata chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale
della legge impugnata.
Nelle note depositate ha dedotto che essa attiene alla materia
della disciplina dei distributori di carburante e non a quella del
turismo o dell'ambiente. Ha osservato che, anche se la si ritenesse
pertinente alla disciplina dell'ambiente, l'art. 101, secondo comma,
lett. c) del d.P.R. n. 616 del 1977 ha espressamente escluso dalla
competenza regionale in tema d'inquinamenti quelli derivanti dagli
"scarichi veicolari".
Nella materia della disciplina dei distributori di carburante, le
regioni hanno solo competenze attuative della legislazione statale,
in base al combinato disposto degli artt. 7, primo comma e 52, primo
comma, lett. c) del d.P.R. n. 616 del 1977. Peraltro, la legge
impugnata non può ritenersi espressione di tale competenza
legislativa mancando, rispetto al suo specifico contenuto, una legge
statale alla quale dare attuazione. Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate sono identiche e pertanto i giudizi
vanno riuniti per essere decisi con la stessa sentenza.
2. - Oggetto della impugnativa è la legge della Regione Lazio 13
febbraio 1987, n. 16, che impone ai proprietari d'impianti di
distribuzione di carburanti, situati fuori dai centri urbani e dalle
autostrade, di installare pozzi per la raccolta delle acque nere
provenienti dallo scarico dei contenitori degli automezzi. Nelle
ordinanze di rimessione si deduce che tale legge contrasta con l'art.
117 della Costituzione, in quanto non è attinente a materia di
competenza regionale, nonché con gli artt. 3, 23 e 41 della
Costituzione, avendo imposto ai titolari degl'impianti anzi detti una
prestazione coattiva irragionevole, perché non collegata col
servizio di distribuzione del carburante.
3. - Va precisato che la legge regionale consta di quattro
articoli. L'art. 1 statuisce che, "al fine di tutelare l'ambiente
preservandolo da possibili inquinamenti e di agevolare il turismo
itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio, tutti
gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, con esclusione
degli impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei centri
urbani, debbono installare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge un pozzo per la raccolta delle acque nere
ove gli utenti possono scaricare i contenitori dei citati automezzi".
L'art. 2 determina le caratteristiche che debbono avere detti
pozzi e stabilisce che lo svuotamento di essi avvenga a cura del
comune nel quale è situato l'impianto ed a spese della regione.
L'art. 3 detta disposizioni circa la realizzazione sostitutiva in
danno dei pozzi, ove non vi abbia ottemperato il proprietario
dell'impianto e le relative sanzioni amministrative. L'art. 4
determina gli stanziamenti per l'attuazione della legge.
L'elemento qualificante della fattispecie normativa è costituito
dalla imposizione, al titolare dell'impianto di distribuzione di
carburante, di una prestazione consistente nel predisporre appositi
pozzi, allo scopo di evitare l'inquinamento derivante dagli scarichi
di "acque nere" degli "automezzi destinati al campeggio".
4. - La legge, imponendo detta prestazione, sia pure con
l'enunciata finalità di difesa dell'ambiente e di promozione del
turismo, disciplina una materia - concernente gli impianti di
distribuzione dei carburanti - che l'art. 117, primo comma, della
Costituzione, non attribuisce alla competenza normativa regionale.
È da osservare inoltre che il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
(art. 52 lett. a) delega alle Regioni soltanto l'esercizio delle
funzioni amministrative concernenti i distributori di carburante.
Come questa Corte ha avuto modo di precisare (sent. n. 559 del
1988), la delega disposta dall'art. 52 cit. è "traslativa", con la
finalità d'integrare l'esercizio di altre attribuzioni
amministrative di competenza propria delle regioni. Operando sul
piano delle competenze amministrative essa non si riflette
automaticamente sulla potestà normativa nella materia delegata,
essendo le relative sfere distinte ed autonome.
È per questo che il primo comma dell'art. 7 del d.P.R. n. 616 del
1977 ha statuito che le Regioni, in tutte le materie delegate dallo
Stato, possono emanare norme legislative di organizzazione o di
spesa, "nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 117 Cost.".
La legge regionale impugnata non si riferisce all'organizzazione
della materia, poiché essa non tocca la ripartizione di competenze,
in base alla quale alla regione spetta la programmazione e
l'indirizzo ed ai comuni l'amministrazione attiva e la gestione
concreta del settore della distribuzione di carburanti (cfr. sent. n.
559 del 1988 cit.). Il contenuto della legge si caratterizza per
l'imposizione di una prestazione di fare, e non ha alcun rapporto con
la materia della spesa. La legge non contiene, infine, norme di
attuazione della legislazione dello Stato, la quale (cfr. R.D.L. 2
novembre 1933, n. 1741 e d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269) non prevede
alcuna prestazione a carico dei titolari dei distributori di
carburante in connessione con eventuali scarichi di liquami
provenienti dagli automezzi destinati al campeggio, né in materia
che possa avere, comunque, riferimento a siffatte attività.
Può concludersi, pertanto, che la legge è stata emanata al di
fuori delle competenze previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 616 del
1977.
5. - La legge impugnata, inoltre, appare viziata anche in
relazione agli artt. 23 e 3 della Costituzione secondo le deduzioni
del giudice remittente.
Vero è che anche le leggi regionali possono imporre prestazioni a
carico dei privati (sentt. n. 64 del 1965 e n. 148 del 1979), ma tali
prestazioni debbono sempre essere caratterizzate da criteri di
razionalità e di coerenza; nella specie questi criteri sono del
tutto carenti.
Non vi è, infatti, alcun collegamento fra la prestazione imposta
ai titolari degli impianti di distribuzione di carburante ed il
servizio da questi prestato. Ancor più irragionevole è, poi, la
circostanza che non gravi alcun onere sui soggetti dell'attività
inquinante e che la prestazione venga ad incidere esclusivamente sul
titolare dell'impianto, al quale non sono riferibili né gli impieghi
turistici effettuati dagli automezzi riforniti, né i conseguenti
pregiudizi ambientali. Circa tali pregiudizi, è da osservare che la
legge enuncia una sua finalità di impedirli; ma vi provvede in modo
disorganico e irrazionale. La prescrizione normativa è infatti
territorialmente limitata, in quanto si riferisce soltanto all'ambito
di una regione, mentre la mobilità della fonte di inquinamento da
autoveicolo, per essere efficacemente contenuta, dovrebbe presupporre
interventi programmati unitariamente ed operanti al di là del
territorio della singola regione. Tale programmazione dovrebbe
trovare, anche alla stregua del più recente orientamento di questa
Corte, nell'intervento unificatore dello Stato la sua idonea misura.
Invero, l'art. 16 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nello stabilire
i princi'pi ed i criteri della delega per l'attuazione delle
direttive C.E.E. concernenti norme in materia di inquinamento, non
suppone affatto che sia mantenuta integra la ripartizione di
competenze operata in materia di inquinamento dagli artt. 101 e 102
del d.P.R. n. 616 del 1977. L'art. 17 del d.P.R. n. 203 del 1988 -
che attua l'anzidetta delega - modificando tale ripartizione, mira ad
unificare nella mano statale i principali poteri anti-inquinamento
nel settore energetico (sent. n. 101 del 1989).
Poiché, anche sotto questo aspetto, la legge impugnata non appare
costituzionalmente corretta, se ne deve dichiarare la illegittimità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale della
legge regionale del Lazio 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per la
raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:532 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte