Sentenza n. 532/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2,
del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 22
giugno 1994 dal Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, nel
procedimento penale a carico di Bassani Aurora, iscritta al n. 16
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 495, comma 2, del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non consente alla parte civile, ma solo
all'imputato e al Pubblico Ministero, il diritto all'ammissione delle
prove indicate a carico dell'imputato sui fatti oggetto della prova a
discarico".
2. - Nel corso di un procedimento penale la parte civile ha
sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 495,
comma 2, nella parte in cui esclude che la parte civile possa
chiedere la prova contraria come invece viene riconosciuto al
pubblico ministero e all'imputato.
Premette il remittente che con l'art. 190 del codice di procedura
penale il legislatore ha stabilito uno dei principi cardine del nuovo
processo penale, ispirato al sistema accusatorio, attribuendo alle
parti un vero e proprio diritto alla prova.
Il successivo art. 468 attribuisce alle parti la possibilità di
chiedere l'esame di testimoni e consulenti, nonché (al comma 4) la
facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni,
periti e consulenti non compresi nella propria lista.
Le norme citate non attuano quindi alcuna sperequazione nel
trattamento processuale tra i diversi soggetti, attribuendo alle
varie parti un eguale diritto alla prova.
3. - Ad avviso del remittente, però, una non giustificata
disparità di trattamento viene introdotta dall'art. 495, comma 2,
che attribuisce solo all'imputato e al pubblico ministero il diritto
alla prova contraria, non facendo menzione della possibilità di
estendere tale diritto anche alle altre parti processuali e, in
particolare, alla parte civile costituita.
Ritiene il Pretore che tale differente disciplina non abbia
ragionevole spiegazione e comporti conseguenze sul diritto di difesa
e sul principio di parità delle parti processuali; di qui il dubbio
di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
dell'attuale normativa.
4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Rileva la difesa del Presidente del Consiglio che la norma
impugnata costruisce un vero e proprio "diritto" per le due parti
principali del processo, ma non per questo preclude (come anche
ritenuto da parte della dottrina), la "facoltà" per le altre parti
private (non solo la parte civile, ma anche, ad esempio, la persona
offesa) di indicare comunque la controprova senza che a ciò
corrisponda un dovere per il giudice di ammetterla.
Tale differenza di trattamento, a suo avviso, ben può
giustificarsi in relazione alla diversità degli interessi di cui
sono rispettivamente portatori, da un lato, imputato e pubblico
ministero e, dall'altro, le altri parti private. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, dubita,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non consente alla parte civile,
ma solo all'imputato ed al Pubblico Ministero, il diritto
all'ammissione delle prove indicate a carico dell'imputato sui fatti
oggetto della prova a discarico".
2. - In sintesi, il giudice remittente ritiene che la norma
impugnata, in quanto non consente alla parte civile ma solo
all'imputato ed al pubblico ministero il diritto all'ammissione della
prova contraria, contrasti con l'art. 3 della Costituzione, per
violazione del principio di parità delle parti processuali, nonché
con l'art. 24 della Costituzione, per una ingiusta lesione del
diritto di difesa della parte civile.
3. - La questione non è fondata.
Va, innanzitutto, ricordato che l'intervento nel processo penale
della parte civile trova giustificazione oltre che nella necessità
di tutelare un legittimo interesse della persona offesa dal reato
nell'unicità del fatto storico, valutabile sotto il duplice profilo
dell'illiceità penale e dell'illiceità civile, realizzando così
non solo un'esigenza di economia dei giudizi, ma anche evitando un
possibile contrasto di pronunce.
Senonché, l'azione per il risarcimento o le restituzioni ben può
avere ab initio una propria autonomia nella naturale sede del
giudizio civile con un iter del tutto indipendente rispetto al
giudizio penale, nel quale non sussistono quei condizionamenti che,
viceversa, la legge impone nel caso in cui si sia preferito
esercitare l'azione civile nell'ambito del procedimento penale;
condizionamenti giustificati dal fatto che oggetto dell'azione penale
è l'accertamento della responsabilità dell'imputato.
È proprio nella non equiparabilità tra parti principali - e
necessarie - del processo penale e parte civile, la cui presenza è
solo eventuale, nonché tra gli interessi di cui ciascuna è
rispettivamente portatrice, che si giustifica il diverso trattamento
in ordine all'ammissione delle prove ex art. 495, comma 2.
Ferma restando, quindi, tale differenza di posizione tra imputato e
pubblico ministero da un lato, e parte civile dall'altro, occorre,
infine, rilevare che la medesima norma impugnata, pur qualificando
come diritto l'ammissione delle prove per le parti principali, non
preclude affatto alla parte civile la facoltà di presentare
anch'essa le proprie richieste. Non sussiste, pertanto, alcuna
lesione del suo diritto alla difesa, garantito in via generale
dall'art. 190 del codice di procedura penale - che pone un principio
di carattere generale il cui valore si proietta in tutte le fasi
processuali - e dall'art. 468, comma 4, del medesimo codice, che
prevede espressamente la possibilità per "ciascuna parte" di
presentare in dibattimento testimoni, periti o consulenti tecnici in
controprova, senza che a ciò corrisponda un dovere per il giudice di
ammetterla.
Posizione del tutto analoga a quella dello stesso imputato il quale
- è appena il caso di ricordare - non ha diritto alla controprova
sui fatti oggetto delle prove in ordine alla responsabilità civile,
introdotte dalla parte civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 495, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di
Milano, sezione distaccata di Legnano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:532 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte