Sentenza n. 535/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/12/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 13d.P.R. 1092/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1990 dal T.A.R. per
l'Emilia-Romagna Sezione di Parma sul ricorso proposto da Carone
Michele contro il Provveditore agli Studi di Parma ed altro, iscritta
al n. 429 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Dispensato dal servizio per invalidità permanente
all'insegnamento, al prof. Michele Carone veniva negato il diritto
alla pensione per mancanza del requisito dell'anzianità minima, non
potendosi a tal fine valutare la durata legale del corso di studi
presso l'Accademia di belle arti.
Per ottenere l'annullamento di tale provvedimento, l'interessato
instaurava un giudizio, nel corso del quale il T.A.R. per
l'Emilia-Romagna, ha sollevato, con ordinanza in data 26 marzo 1990
(r.o. n. 429 del 1990), e in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (applicabile al personale
docente della scuola artistica in virtù dell'art. 116 del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 417).
La norma impugnata prevede il riscatto, ai fini del trattamento di
quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale dei soli
studi universitari, e a condizione che il relativo diploma di laurea
sia necessario per l'ammissione in servizio. La ratio sottesa a
quest'ultimo aspetto - tendente a non penalizzare i dipendenti che
hanno dovuto ritardare l'inizio della loro attività lavorativa, per
acquisire il titolo di studio superiore necessario all'ammissione
all'impiego - sussisterebbe, ad avviso del giudice a quo, anche nella
fattispecie sottoposta al suo esame. Difatti, la normativa secondaria
che disciplina i concorsi per la docenza di ruolo nelle Accademie,
prevede come titolo necessario all'ammissione - in alternativa alla
laurea in architettura - il diploma della Accademia di belle arti
congiuntamente al diploma di maturità artistica.
Ma la disposizione impugnata, limitando la riscattabilità alla
sola ipotesi degli studi universitari, impedirebbe di valutare altri
periodi di studi superiori e ciò anche quando il relativo diploma
sia necessariamente richiesto per l'ammissione all'impiego, così
determinando, sul piano previdenziale, un'ingiustificata disparità
di trattamento fra il diploma di laurea e il diploma dell'Accademia
di belle arti, che il legislatore avrebbe invece sostanzialmente
equiparato, sia sotto l'aspetto dell'ammissione alla docenza nelle
accademie, sia sotto l'aspetto del conseguente profilo retributivo e
funzionale (artt. 46 l. 11 luglio 1980 n. 312 e 3 l. 30 luglio 1973
n. 477).
Né, d'altra parte, l'eventuale affermazione dell'equipollenza fra
i due periodi di studio ai fini della loro valutabilità in
quiescenza, potrebbe comportarne l'equiparazione ad altri fini.
2. - Non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse
dichiarata infondata.
Riferendosi all'orientamento espresso, al riguardo, dal Consiglio
di Stato in sede consultiva, l'interveniente ha sostenuto che - in
relazione alle caratteristiche del grado di istruzione impartito,
alle finalità, all'ordinamento degli studi, allo stato giuridico del
personale docente, alla frequenza scolastica ed agli esami - gli
studi svolti presso le Accademie di belle arti non possono in alcun
modo ritenersi equipollenti a quelli universitari e, pertanto, il
diverso trattamento, a fini previdenziali, fra i due periodi di
studio troverebbe ampia giustificazione nella discrezionalità del
legislatore. Considerato in diritto
1. - È sottoposto a verifica di costituzionalità l'art. 13 del
d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, della cui legittimità il giudice a
quo dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché
esso prevede il riscatto a fini di quiescenza degli anni
corrispondenti alla durata legale dei soli studi universitari, quando
il relativo diploma sia richiesto come condizione necessaria per
l'ammissione in servizio, mentre non lo prevede per i periodi di
studio corrispondenti alla durata legale del corso dell'Accademia di
belle arti quando il relativo diploma sia anch'esso richiesto come
condizione necessaria per l'accesso all'impiego.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte ha avuto più volte occasione di sottolineare che la
legislazione in tema di riscatto sta evolvendosi nel suo complesso,
nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato
anteriormente all'ammissione in servizio per acquisire la necessaria
preparazione professionale, per cui, pur riconoscendo al legislatore
un certo ambito di discrezionalità quanto alla individuazione dei
periodi e dei servizi da ammettere a riscatto, ha dichiarato
illegittime (sent. n. 128 del 1981; nn. 44, 765 e 1016 del 1988; ord.
n. 163 del 1989) norme irrazionalmente discriminatorie e divergenti
dalla anzidetta tendenza evolutiva, sottolineando anche più di
recente (sent. n. 426 del 1990) come ciò sia inammissibile quando
l'acquisizione di quel determinato titolo, conseguito dopo il diploma
di scuola secondaria, sia indispensabile ai fini dell'accesso
all'impiego.
È questo il caso del diploma dell'Accademia di belle arti che, se
posseduto congiuntamente al diploma di maturità artistica, è
alternativo, come risulta dalle tabelle delle classi di concorsi
succedutesi nel tempo, rispetto alla laurea in architettura ai fini
dell'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nelle Accademie
di belle arti.
Al riguardo appare ininfluente l'argomento sostenuto
dall'Avvocatura generale dello Stato circa la non equipollenza degli
studi svolti presso un'Accademia di belle arti rispetto agli studi
universitari. Difatti, anche se da un punto di vista didattico e
scientifico dovesse negarsi tale equipollenza, devesi considerare
che, ai fini dell'ammissione al concorso, è espressamente richiesto
dall'ordinamentovigente, come si è già rilevato, che, in
alternativa alla laurea in architettura, l'aspirante possa essere in
possesso di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti ottenuto a
conclusione di un corso di studi ivi frequentato, purché posseduto
congiuntamente al diploma di scuola secondaria. Sia la laurea che uno
dei diplomi conseguiti presso l'Accademia di belle arti
costituiscono, perciò, alternativamente, condizione indispensabile
per l'accesso allo stesso impiego per cui è irragionevolmente
discriminatoria la previsione della facoltà di riscatto solo per il
corso legale degli studi universitari e non anche per gli anni
corrispondenti alla durata legale del corso di studi seguito per
ottenere uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, alternativo
alla laurea in architettura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 1 del
d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato), nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del
trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata
legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi
dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di
maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per
l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di
belle arti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:535 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte