Corte costituzionale

Ordinanza n. 536/1995

Altra decisione · depositata il 29/12/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale art. 4, comma 1, lett.

a), punto 2) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile

1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro); artt. 2 e 10 d.lgs. 31 ottobre

1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti le imposte ipotecaria e catastale) e 1 della tariffa

allegata; art. 2, comma 2, d.P.R 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Padova sui ricorsi riuniti proposti da

s.r.l. Messaggero Servizi ed altri contro Ufficio del Registro di

Padova, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Teologico Missioni

Estere dei Frati Minori Conventuali S. Antonio Dottore, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Enrico De Mita per l'Istituto Teologico Missioni

Estere dei Frati Minori Conventuali S. Antonio Dottore e l'Avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Ritenuto che con ordinanza del 12 dicembre 1994 la Commissione

tributaria di secondo grado di Padova - nel corso del giudizio

promosso dalla S.r.l. Messaggero Servizi ed altri, avente oggetto

l'impugnativa dell'atto con cui l'Ufficio del registro aveva

liquidato le imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonché

l'INVIM, riferite ad una delibera di aumento di capitale della

società suddetta mediante conferimento (anche) di immobili - ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 4, comma 1, lettera a), punto 2) della tariffa, parte

prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, degli artt. 2 e 10

del d.lgs. 31 ottobre 1990, n.347, dell'art. 1 della tariffa allegata

al medesimo decreto legislativo, nonché dell'art. 2, comma 2, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento all'art. 76 Cost.,

nella parte in cui non prevedono che i conferimenti a società di

capitali vengano assoggettati ad aliquota unica non superiore all'1%,

così come stabilito dalla direttiva del Consiglio delle Comunità

europee del 17 luglio 1969, n. 335 concernente le imposte indirette

sulla raccolta dei capitali, e siano parimenti esenti dalle imposte

catastale ed ipotecaria e dall'INVIM;

che - ad avviso della Commissione rimettente - la menzionata

normativa comunitaria in parte qua deve essere interpretata nel senso

che non è suscettibile di diretta applicabilità nell'ordinamento

giuridico nazionale;

che però - ritiene ancora la Commissione rimettente - il

contenuto precettivo (ancorché non autoapplicativo) della direttiva

rileva sotto altro profilo perché la legge di delega ad emanare le

disposizioni di riforma del sistema tributario (legge 9 ottobre 1971,

n. 825) prevedeva (all'art. 7) che la disciplina dell'imposta di

registro, ipotacaria e catastale, dovesse adeguarsi alla citata

direttiva comunitaria n. 335 del 1969, onde, non avendo il

legislatore delegato dato attuazione alla direttiva, le norme

censurate sarebbero affette da vizio di eccesso di delega;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata;

che si è costituita una delle parti conferenti, la quale ha

chiesto in via principale la dichiarazione di inammissibilità della

questione di costituzionalità in ragione della ritenuta efficacia

diretta della direttiva CEE n. 335 del 1969 (contrastando in tal modo

l'opposta interpretazione offerta dalla Commissione rimettente ed

aderendo all'interpretazione accolta da altra - e a suo dire

prevalente - giurisprudenza) ed in via subordinata la dichiarazione

di incostituzionalità delle disposizioni censurate;

Considerato che l'esame della prospettata questione di

costituzionalità - essendo questa fondata sull'interpretazione della

citata direttiva - esige che il contenuto delle norme espresse dalle

disposizioni comunitarie sia compiutamente e definitivamente

individuato secondo le regole all'uopo dettate da quell'ordinamento,

in guisa che tale contenuto si presenti connotato dai caratteri della

certezza ed affidabilità necessitati dall'irriversibilità degli

effetti che nell'ordinamento nazionale conseguirebbero ad una

eventuale pronuncia di incostituzionalità, quale quella ipotizzata

dalla Commissione rimettente per emendare il denunciato vizio delle

disposizioni censurate;

che - ferma per un verso la possibilità del controllo di

costituzionalità per violazione dei principi fondamentali e dei

diritti inviolabili della persona (cfr. da ultima sent. n. 509 del

1995) - non compete per altro verso a questa Corte fornire

l'interpretazione della normativa comunitaria che non risulti di per

sé di "chiara evidenza" (sentenza n. 168 del 1991), né tanto meno

le spetta risolvere i contrasti interpretativi insorti (come nella

fattispecie) in ordine a tale normativa, essendone demandata alla

Corte di giustizia delle Comunità europee la interpretazione con

forza vincolante per tutti gli Stati membri;

che detto giudice comunitario non può essere adito - come pur

ipotizzato in una precedente pronuncia (sentenza n. 168 del 1991,

cit.) - dalla Corte costituzionale, la quale "esercita essenzialmente

una funzione di controllo costituzionale, di suprema garanzia della

osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi

costituzionali dello Stato e di quelli delle Regioni" (sentenza n.

13 del 1960);

che pertanto nella Corte costituzionale non è ravvisabile quella

"giurisdizione nazionale" alla quale fa riferimento l'art. 177 del

trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, poiché la

Corte non può "essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o

speciali che siano, tante sono, e profonde, le differenze tra il

compito affidato alla prima, senza precedenti nell'ordinamento

italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri degli

organi giurisdizionali" (sent. n. 13 del 1960, cit.);

che è invece il giudice rimettente, il quale alleghi, come nella

specie, la norma comunitaria a presupposto della censura di

costituzionalità, a doversi far carico - in mancanza di precedenti

puntuali pronunce della Corte di giustizia - di adire quest'ultima

per provocare quell'interpretazione certa ed affidabile che assicuri

l'effettiva (e non già ipotetica e comunque precaria) rilevanza e

non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale

circa una disposizione interna che nel raffronto con un parametro di

costituzionalità risenta, direttamente o indirettamente, della

portata della disposizione comunitaria;

che quindi gli atti vanno restituiti al giudice rimettente, come

già ritenuto da questa Corte in analoga fattispecie (ordinanza n.

206 del 1976).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:536 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte