Sentenza n. 537/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/12/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 297/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, nono comma,
della legge 29 maggio 1982, n.297 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza
emessa il 5 aprile 1990 dal Pretore di Ferrara nel procedimento
civile vertente tra Zappi Ilde Clives e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta
al n. 416 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.27, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 5 aprile 1990 il Pretore di Ferrara,
nel procedimento civile vertente tra Zappi Ilde Clives e I.N.P.S. ed
altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, nono comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica) nella parte in cui non consente al lavoratore o ad
altri soggetti la sostituzione del datore di lavoro che non possa o
non voglia integrare le denunce previste dall'art. 4 primo comma, del
decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 convertito nella legge 4 agosto
1978 n. 467, con modificazioni, con l'indicazione dei dati necessari
alla applicazione delle norme contenute nell'art. 2 legge n. 297 del
1982 nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato
nell'anno precedente e all'accantonamento complessivo risultante a
credito del lavoratore.
Osserva l'ordinanza che la norma impugnata prevede, ai fini della
liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di
Garanzia, una dichiarazione di quest'ultimo attestante l'anzianità
di servizio del lavoratore, l'ammontare delle retribuzioni lorde
risultanti dai modelli 101 relativi ai due anni solari anteriori
all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura
dell'eventuale acconto già corrisposto e delle eventuali ritenute
erariali già operate.
Per l'ipotesi di fallimento ovvero di concordato preventivo è
ammesso che la citata dichiarazione venga rilasciata dal curatore o
dal commissario giudiziale, mentre nulla sarebbe stato previsto per
il caso in cui, come in quello in esame, il datore di lavoro si
rifiuti o, comunque, non provveda. Consegue che, nell'inerzia di
costui, il lavoratore non avrebbe la possibilità di ottenere il
pagamento di quanto dovuto dal Fondo, ancorché riuscisse egli stesso
a produrre i dati necessari per la liquidazione.
Pertanto, assume il remittente, il nono comma dell'art. 2 della
legge 297 del 1982, presenterebbe dubbi di incostituzionalità per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Situazioni identiche caratterizzate, cioè, dalla mancata diretta
erogazione del trattamento di fine rapporto da parte del datore di
lavoro ricevono infatti, in tal modo, un trattamento differenziato.
La mancata tutela determinerebbe anche violazione dell'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto delle
garanzie ivi sancite.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
osservando che la questione sollevata si prospetterebbe infondata.
La funzione surrogatoria del curatore fallimentare ovvero del
commissario deriverebbe da una naturale e continuativa attività di
sostituzione; diversa, invece, la questione di specie in cui si è
piuttosto in presenza di una mera inattività del datore di lavoro,
non rilevante ai fini di possibili interventi sostitutivi. Considerato in diritto
1.1. - La legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica) detta all'art. 2,
nono comma, disposizioni volte a prescrivere quali dati, essenziali
ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte
dell'apposito Fondo di garanzia, debbano essere contenuti in
un'apposita dichiarazione del datore di lavoro.
1.2. - Il giudice remittente dubita, per il caso di rifiuto o
comunque inerzia a fornire la dichiarazione, della legittimità
dell'indicata norma: in presenza del lamentato comportamento omissivo
sussisterebbe violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, poiché al lavoratore interessato resterebbe impedita,
in difetto della predetta dichiarazione, la corresponsione del dovuto
trattamento.
Per contro, ciò non si verificherebbe nelle ipotesi contemplate
dalla legge fallimentare. L'impossibilità di individuare, allo stato
della normazione, il soggetto cui demandare un atto (la
dichiarazione) che - per il remittente - si configurerebbe tipico e
insostituibile comporterebbe, quindi, una evidente disparità di
trattamento, mentre resterebbe, altresì, frustrata ogni ulteriore
garanzia per il lavoratore.
2.1. - Nei termini di cui in appresso la questione non è fondata.
Non sussiste, in astratto, omogeneità tra l'ipotesi di rilascio
della dichiarazione esperibile a tenore delle disposizioni della
legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, espressamente
menzionato dalla normativa in esame) e quella qui dedotta.
Nell'un caso, infatti, gli organi specificamente demandati
agiscono legalmente in virtù della loro abilitazione al compimento
di atti d'amministrazione sottratti, in presenza dello stato di
insolvenza, al datore di lavoro; nell'altro, invece, si concretizza
la mera inerzia o rifiuto al rilascio della certificazione.
2.2. - Neppure appare violato il successivo art. 38, secondo
comma, per una presunta compressione delle garanzie offerte al
lavoratore. A tal proposito, secondo il giudice a quo, la ricordata
attestazione costituirebbe "elemento tipico" del procedimento per
l'erogazione di quanto dovuto, non altrimenti sostituibile o
surrogabile: tuttavia la certificazione, lungi dal configurarsi come
documento indefettibile, appare, piuttosto, necessaria ma
limitatamente agli scopi di certezza, cui essa assolve, per la
liquidazione del credito. Tale essendone la finalità, si osserva
come alla puntuale conoscenza dei dati possa, senz'altro, sopperire
il giudice a mezzo dei poteri istruttori di cui ampiamente dispone: e
l'ordinanza dà atto, tra l'altro, della sussistenza in causa delle
notizie probatorie richieste, ancorché ritenute dal remittente
formalmente inidonee in quanto, a suo avviso, non contenute in un
unicum certificativo.
2.3. - Più generalmente, peraltro, in casi del genere,
anteriormente cioè alla verifica giudiziale sul punto, lo stesso
Istituto erogatore (I.N.P.S.) appare abilitato ad assumere diretta
cognizione dei dati occorrenti e qui descritti, mediante ogni
possibile valida procedura: la condotta della pubblica
amministrazione sembra tendenzialmente intesa infatti, oggi, al non
aggravamento dei procedimenti amministrativi, anche sulla scorta
collaborativa di chiunque interessatovi (cfr. legge 7 agosto 1990, n.
241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi: in particolare art.
1, n. 2; art. 18, n. 2; art. 22, n. 1).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2, nono comma, legge 29
maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica) sollevata dal Pretore di Ferrara, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:537 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte