Sentenza n. 54/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/06/1962 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. del 3
febbraio 1936, n. 278, e della legge di conversione del 23 aprile 1936,
n. 829, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1961 dal Pretore
di Melito di Porto Salvo nel procedimento penale a carico di Sergi
Filippo ed altri, inscritta al n. 96 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5
agosto 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1962 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per Sergi Filippo, l'avv. Rosario
Nicolò, per il Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - parte
civile -, e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale pendente davanti il Pretore di Melito di
Porto Salvo a carico di Sergi Filippo ed altri, imputati di violazione
degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 3 fabbraio 1936, n. 278, convertito in
legge con modificazioni il 23 aprile dello stesso anno, per aver
acquistato o venduto essenza di bergamotto direttamente e non per il
tramite del Consorzio di Reggio Calabria, è stata sollevata questione
di legittimità costituzionale delle indicate norme. Con sua ordinanza
del 15 febbraio 1961, il Pretore, ritenendo la questione rilevante e
non manifestamente infondata, ha disposto la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale. Secondo l'ordinanza, le norme impugnate, in
quanto fanno obbligo ai produttori e ai detentori di essenza di
bergamotto di depositare annualmente tutto il prodotto nei magazzini
generali del bergamotto presso il Consorzio dell'agrumicultura di
Reggio Calabria, e dispongono che la vendita abbia luogo esclusivamente
per il tramite del Consorzio, sono in contrasto con l'art. 41 della
Costituzione, il quale sancisce il principio della libertà della
iniziativa economica privata.
L'ordinanza, notificata e comunicata, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1961, n. 194.
Si sono costituiti in giudizio: l'imputato Sergi, difeso dall'avv.
Arturo Carlo Jemolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto
di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, e il
Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, difeso dall'avv. Rosario
Nicolò.
Tutti hanno illustrato le proprie deduzioni con memorie, presentate
in cancelleria rispettivamente il 28, il 29 e il 27 marzo 1962.
Tenendo presenti le deduzioni e le memorie, le argomentazioni delle
parti possono riassumersi nei termini seguenti.
La difesa del Sergi sostiene che dall'art. 41, considerato nelle
sue varie parti e secondo la interpretazione dottrinale e
giurisprudenziale che ne è stata data, emerge un concetto di utilità'
e di fini sociali che non ha nulla a che vedere con i fini della legge
di cui si tratta. È sancito l'obbligo dei produttori e detentori di
depositare l'intero prodotto nei magazzini generali del Consorzio, ed
è vietata ogni vendita all'interno e all'estero che non segua per il
tramite del Consorzio. Queste disposizioni costituiscono una
compressione dell'attività privata, non giustificata da alcuna
utilità o finalità sociale, dovendosi escludere che l'elemento della
socialità possa riscontrarsi negli interessi economici particolari e
tutti propri di un determinato gruppo. Il tener alto il prezzo di un
prodotto, anche se voluttuario, non risponde di solito all'interesse
generale. L'impedire il calo dei prezzi di un prodotto voluttuario non
rappresenterebbe mai, secondo la difesa, quella utilità sociale che
consente di deflettere dalla regola della libera iniziativa privata.
Viene invocata la giurisprudenza di questa Corte che, secondo la
difesa, definendo nelle sue sentenze il concetto di utilità sociale,
si sarebbe orientata nel senso di riconoscere l'utilità sociale nel
conseguimento di un bene comune, in superiori esigenze della comunità
statale, e comunque in norme disciplinatrici di generi che incidano
profondamente su tutta la economia nazionale: il che non potrebbe dirsi
in rapporto alla esigua produzione, in una ristrettissima zona di
terreno, di un genere voluttuario come il bergamotto. Se il legislatore
crede di dover favorire una certa categoria di produttori, ha altri
mezzi per farlo che non siano le limitazioni alla libera iniziativa
privata, come, ad es., esoneri fiscali, sovvenzioni, premi di
esportazione, ecc. Col sistema instaurato dalla legge impugnata si crea
in sostanza un regime di prezzi minimi obbligatori, regime il quale, in
mancanza della utilità sociale, si traduce in una situazione di
monopolio, vale a dire precisamente in ciò che la norma costituzionale
è diretta a combattere.
La difesa del Sergi, inoltre, sostiene che le disposizioni dettate
dal legislatore ordinario, nel porre limiti alla libertà di iniziativa
economica privata, debbono avere il requisito di sufficiente
specificazione, sì da non permettere che alla discrezionalità
legislativa in materia venga a sostituirsi una inammissibile
discrezionalità amministrativa.
La difesa del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, premessi
alcuni richiami sullo svolgimento della disciplina legislativa della
materia, rileva che funzione del Consorzio è tipicamente quella di una
qualunque organizzazione consortile fra produttori per la vendita dei
loro prodotti. Il deposito dell'essenza non importa trasferimento della
proprietà al Consorzio, il quale ne cura soltanto la vendita
nell'interesse dei produttori, come loro mandatario, e in relazione
agli effettivi risultati raggiunti nel complesso annuale delle
operazioni di vendita liquida il ricavato ai vari produttori in
proporzione delle quantità depositate, salva la detrazione delle spese
di gestione. La difesa stessa sostiene indi essere pienamente legittima
la limitazione che dalle norme impugnate deriva alla libertà di
iniziativa economica dei produttori di essenza di bergamotto. Legittimo
è, in generale, il sistema del conferimento obbligatorio e della
gestione collettiva di determinati prodotti, sistema che vige in Italia
anche per altri prodotti, ad esempio per quanto riguarda la canapa. In
particolare, per quanto riguarda il Consorzio in questione, bisogna
anche tener presente che il Consorzio del bergamotto non stabilisce
d'autorità il prezzo, ma distribuisce in proporzione tra i soci le
somme che riesce a conseguire, sì da potersi ritenere che questa
organizzazione consortile altro non sia che un modo di potenziamento
della loro iniziativa economica, la quale si svolge in forma
associativa, anziché individualmente in forma disorganizzata e
frammentaria. Circa l'utilità sociale la difesa del Consorzio rileva
che se, da un punto di vista strettamente formale, si può ritenere che
sussista una limitazione alla libertà economica, questa è
indubbiamente preordinata alla realizzazione di una finalità di
benessere collettivo, che direttamente riguarda i produttori, ma
indirettamente l'economia generale della Provincia. La coltivazione del
bergamotto, infatti, la trasformazione del frutto in essenza e la
vendita di questa merce rappresentano un elemento fondamentale nella
struttura economica della Provincia di Reggio Calabria, ed investe
anche l'interesse di altre categorie economiche.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che la creazione del Consorzio
obbligatorio, traducendosi nella protezione di moltissimi piccoli
proprietari (altrimenti in balia di forze economiche artatamente
determinate) si risolve indubbiamente nel perseguimento di fini sociali
e nella tutela di interessi generali. La necessità di disciplinare con
provvedimenti adeguati il settore del bergamotto, travagliato in regime
di libero commercio da ripetute gravi crisi che avevano impoverito
tutti i produttori, nonché ridotto, insieme al valore del prodotto, i
relativi cespiti tributari, è stata in ogni tempo sentita. Conclude,
pertanto, che la proposta questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata infondata. Considerato in diritto :
Secondo l'ordinanza di rinvio, le norme impugnate, disponendo
l'obbligo del deposito dell'essenza di bergamotto e il divieto di ogni
vendita del prodotto che non sia effettuata per il tramite del
Consorzio provinciale di Reggio Calabria, sono in contrasto con l'art.
41 della Costituzione, in quanto tale norma stabilisce il principio
della libertà della iniziativa economica privata. In questa sua
letterale formulazione, la questione si presenta impostata in relazione
al primo comma dell'art. 41. Il quale, invece, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, va considerato nel suo complesso, vale
a dire con l'indispensabile riferimento agli altri due commi, e in modo
particolare al terzo.
Non è dubbio che il principio della libera iniziativa economica
privata sia nettamente riaffermato nel primo comma dell'art. 41, però
con i limiti fissati dal secondo e terzo comma, in forza dei quali
l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale, o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla
dignità umana, e l'attività pubblica e privata può essere
indirizzata e coordinata a fini sociali mercé programmi e controlli
determinati dalla legge. Se si tien presente, d'altra parte, che per
quanto riguarda in genere il conferimento obbligatorio dei prodotti,
questa Corte, anche con sua recente sentenza (n. 5 del 1962), ha
riconosciuto trattarsi di una misura di direzione pubblica
dell'economia rientrante fra quelle consentite dall'art. 41, la
soluzione della questione dipende, appunto, dallo stabilire se le
limitazioni che le norme impugnate apportano alla libera iniziativa dei
produttori di bergamotto siano tali da potersi qualificare conformi
alle condizioni disposte dal citato terzo comma dell'art. 41.
La Corte ritiene che la finalità sociale non possa escludersi, in
via di principio, in vista del carattere particolare o localmente
limitato della categoria di operatori economici; e nemmeno in
considerazione della natura voluttaria del prodotto. Anche una
produzione limitata, infatti, e relativa a prodotti di non largo
consumo può avere apprezzabili riflessi sull'economia generale e
assumere quel carattere, più o meno intenso, di socialità che è
idoneo a giustificare l'intervento direttivo e coordinatore della
legge.
Il contrasto delle norme impugnate con l'art. 41 è, invece, da
ravvisarsi nella non rispondenza di esse al principio della riserva di
legge, nei termini in cui questa è disposta dal terzo comma di detto
articolo. Una grave limitazione, invero, alla iniziativa economica
privata, tale da inibire in sostanza ogni libera disponibilità del
prodotto, è stata disposta dalla legge impugnata non soltanto senza la
minima specificazione di indirizzi e programmi, ma senza indicazione
alcuna di dati attraverso i quali si manifestino in qualche modo i fini
di utilità sociale e i criteri ai quali all'uopo la legge stessa si
sarebbe ispirata. A tale esigenza, più volte dichiarata nelle sentenze
di questa Corte, non si può opporre che nel caso in questione, data la
natura dell'attività del Consorzio per il bergamotto e il modo come
essa si svolge, cioè sostanzialmente quale esplicazione di un mandato
nell'interesse dei produttori e in aderenza fedele alle leggi del
mercato, non vi sarebbe concreta possibilità di dettare
legislativamente criteri in ordine alla determinazione del prezzo e
alla distribuzione del prodotto. E l'obbiezione non regge perché il
negare tale possibilità per questo caso significa ammettere in
sostanza che, in casi analoghi, di cui la configurabilità non si può
circoscrivere, il principio della riserva di legge potrebbe di fatto
subire deroghe ad arbitrio. Le determinazioni programmatiche della
legge possono essere indubbiamente diverse, a seconda della natura
della attività economica e della finalità sociale che si tende a
perseguire; e può anche ammettersi che in talune ipotesi esse si
presentino di complessità notevolmente minore che non in altre. Ma non
può esser dubbio che la loro totale mancanza, come nel caso in
questione, significhi che il principio della riserva di legge non è
rispettato.
Con ciò rimane assorbita ogni altra considerazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del R.D.L. del 3
febbraio 1936, n. 278, e della legge di conversione del 23 aprile 1936,
n. 829 in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte