Sentenza n. 54/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1964 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 45legge 1089/1939
- art. 68legge 1089/1939
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 68
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, promosso con ordinanza emessa il 15
giugno 1963 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di
Forte Sebastiano, iscritta al n. 186 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 281 del 26
ottobre 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza pronunciata nell'udienza del 15 giugno 1963 nel
procedimento penale a carico di Forte Sebastiano, imputato, tra
l'altro, del reato di cui agli artt. 45 e 68 della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, per avere eseguito opere preordinate alla ricerca di cose
d'interesse archeologico senza la prescritta concessione, il Pretore di
Avola, su istanza del difensore dell'imputato, ha rimesso a questa
Corte la questione di legittimità costituzionale degli anzidetti
articoli per quanto riguarda la loro compatibilità col precetto
dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui "la responsabilità penale
è personale", e col principio della riserva di legge risultante
dall'art. 41 della Costituzione in ordine all'incidenza della pubblica
Amministrazione nel campo dell'iniziativa economica privata.
Il fondamento della incompatibilità con l'art. 27 della
Costituzione viene individuato nel fatto che il reato risultante dalle
impugnate disposizioni sussisterebbe o meno "a seconda che l'oggetto
rinvenuto sia o non sia di pregio artistico, o di interesse
paleontologico, preistorico, ecc.": in tal modo la responsabilità
penale sarebbe fatta "dipendere da non bene precisate caratteristiche"
della cosa ritrovata, il cui "interesse archeologico" sarebbe collegato
a un altrui "soggettivo e non precisato giudizio".
Il fondamento della incompatibilità con la regola della riserva di
legge risultante dall'art. 41 della Costituzione viene individuato nel
fatto che l'art. 45 impugnato, da un lato non fissando i criteri e i
requisiti in base ai quali possono essere effettuate le concessioni di
ricerca archeologica, e dall'altro lasciando al Ministro la
possibilità di imporre in ordine alla ricerca prescrizioni delle quali
non viene in alcun modo specificato il contenuto, abbandonerebbe alla
discrezionalità ministeriale illimitati poteri. Con riferimento al
secondo di tali profili, osserva, tra l'altro, l'ordinanza che "una
discrezionalità così lata può astrattamente rendere possibile un
trattamento diverso in situazioni identiche, venendo a violare il
principio della libertà della iniziativa economica privata".
L'ordinanza, emessa presente l'imputato, è stata notificata il 1
agosto 1963 al Presidente del Consiglio dei Ministri e inviata in data
29 luglio 1963 ai Presidenti dei due rami del Parlamento, ed è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1963.
Innanzi a questa Corte si è costituito soltanto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dal vice avvocato generale dello
Stato Dario Foligno, con atto d'intervento depositato il 22 agosto
1963.
In esso si osserva che le cose d'interesse artistico, storico,
ecc., ritrovate nel sottosuolo sono, per legge, di proprietà dello
Stato. Ciò spiega se per la ricerca di esse sia necessario un atto di
concessione. Perciò l'art. 68 della legge impugnata, nel punire
l'attività specificamente ordinata alla ricerca di tali cose senza
averne ottenuto concessione - configurando tale attività come reato di
pericolo, in nessun modo collegato col fatto dell'impossessamento delle
cose ritrovate (che viene invece previsto e punito dall'art. 67) - è
volto alla repressione penale di una "intenzionale iniziativa" contra
legem e non di un fatto "non personale" del reo. In conseguenza le
disposizioni impugnate sono fuori del campo di operatività del
precetto dell'art. 27 della Costituzione.
L'appartenenza allo Stato delle cose di cui trattasi e la loro
natura di beni indisponibili - aggiunge l'Avvocatura - rendono poi
"inescogitabile", rispetto ad esse, una libertà di iniziativa
economica, e inappropriato il richiamo all'art. 41 della Costituzione.
D'altronde gli artt. 100-102 e 103 e seguenti del regolamento 30
gennaio 1913, n. 363, contengono una disciplina sufficientemente
dettagliata del rilascio delle concessioni di ricerca.
Queste argomentazioni sono state ribadite in una memoria depositata
il 30 aprile 1964, nella quale si sottolinea che né l'esistenza della
cosa ricercata, né il riconoscimento in essa di una certa qualità da
parte dell'Amministrazione rientrano nell'elemento oggettivo del reato
de quo, il quale risiede invece unicamente nella violazione da parte
del reo della "riserva" allo Stato e ai concessionari di una attività
"squisitamente amministrativa", quale è quella della ricerca
archeologica, inerente a beni di proprietà pubblica e perciò facente
capo a un "servizio pubblico".
All'udienza di trattazione della causa l'avvocato dello Stato ha
insistito nelle tesi e nelle conclusioni riferite. Considerato in diritto :
1. - La vigente legislazione riserva allo Stato (in Sicilia alla
Regione: art. 33 dello Statuto siciliano) la proprietà delle cose
d'interesse archeologico non venute ancora alla luce (artt. 44, 46, 47
e 49 della legge 1 giugno 1939, n. 1089) e configura tali cose come
appartenenti al "patrimonio indisponibile" (art. 826, secondo comma,
del Codice civile), salva la possibilità per l'Amministrazione di
disporne, successivamente alla ricognizione e alla individuazione della
loro entità, la cessione a terzi (tra l'altro, i citati articoli
autorizzano l'Amministrazione a lasciare ai ritrovatori una parte degli
oggetti). In relazione a ciò la legge dispone che, fuori
dell'Amministrazione, nessuno - neanche il proprietario del fondo -
possa effettuare ricerca delle cose anzidette, senza un atto
amministrativo - di volta in volta di concessione o di autorizzazione -
che a ciò lo legittimi (artt. 45 e 47 della legge citata), e che
chiunque scopra fortuitamente simili cose è tenuto a non asportarle,
ad assicurarne la conservazione e a farne immediata denuncia
all'autorità amministrativa (art. 48). In tal modo l'ordinamento,
avendo di mira la conservazione del patrimonio culturale della nazione,
intende preservare le cose in questione dai pericoli di una ricerca
incoordinata, incontrollata e incauta, e da ogni azione depredatoria.
Al fine di assicurare una più piena osservanza degli anzidetti
precetti, gli artt. 67 e 68 della legge citata li sanzionano
penalmente. Tra l'altro il secondo di tali articoli punisce con
l'ammenda il fatto di chi si dedichi alla ricerca archeologica su fondi
propri o altrui senza averne ottenuto, rispettivamente, autorizzazione
o concessione da parte dell'autorità amministrativa.
Il reato, così configurato (per la sussistenza del quale non
riveste alcuna importanza il fatto che nella zona della ricerca
esistano effettivamente degli oggetti vetusti, che l'esistenza ne sia
nota all'agente, e che essi effettivamente posseggano interesse
archeologico), presuppone dunque nell'agente la volontà di svolgere
quell'attività che va sotto il nome di ricerca archeologica, che la
legge interdice ai soggetti non legittimati dal necessario
provvedimento amministrativo. Il fatto punito è perciò sicuramente un
fatto proprio del soggetto cui la sanzione penale viene comminata.
Ciò è sufficiente - in piena coerenza con i precedenti di questa
Corte in materia (sentenze nn. 3 del 1956, 39 del 1959, 67 e 79 del
1963) - a far escludere che esso sia in contrasto col precetto
contenuto nel primo comma dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui
"la responsabilità penale è personale".
2. - Del pari è da escludere che la disposizione dell'art. 45
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che prevede la potestà
discrezionale di accordare la concessione amministrativa di ricerca
archeologica su fondi altrui, e quella che consente all'Amministrazione
(senza fissare alcuna specificazione delimitativa del relativo potere)
di imporre in tale occasione le prescrizioni che ritenga opportune,
violino la regola della riserva di legge da osservare - come più volte
questa Corte ha affermato (sentenze nn. 103 del 1957, 4 e 5 del 1962) -
ai sensi dell'art. 41 della Costituzione in ogni caso di limitazione
dell'iniziativa economica privata per ragioni di utilità sociale.
Con la sentenza n. 12 del 1963, in riferimento alla disciplina
normativa della concessione amministrativa di certi beni patrimoniali
indisponibili, questa Corte ha affermato che l'art. 41, mentre riguarda
"le garanzie necessarie a preservare la libertà di scelta e di
svolgimento delle attività economiche proprie dei privati da
interventi che la restringano in modo arbitrario", non accorda alcuna
particolare protezione ai privati concessionari, che "vengono ad essere
abilitati all'esercizio di attività altrimenti loro precluse, ed a
godere così di un ampliamento della loro sfera giuridica, pur nei
limiti e secondo le condizioni ritenute dal concedente necessarie alla
salvaguardia degli interessi pubblici legati all'utilizzazione del
bene".
Ora, tali concetti trovano applicazione anche nel caso in esame,
nel quale, se è vero che non si è in presenza della concessione di
beni pubblici, tuttavia la concessione amministrativa ha la funzione di
accordare a soggetti altrimenti non legittimati la possibilità di
ricercare e portare alla luce oggetti appartenenti alla categoria dei
beni pubblici. Attività in relazione alla quale, come non potrebbe
esser considerata illegittima una disciplina che precludesse qualsiasi
iniziativa privata, così - a maggior ragione - non può esser
considerata illegittima una disciplina che, nell'ammettere l'iniziativa
privata con l'assenso dell'autorità amministrativa, conferisca a
questa poteri latamente discrezionali (e quindi, comunque, strettamente
correlati al fine da perseguire) in ordine al rilascio della
concessione e alla determinazione delle modalità del suo esercizio.
Né, una volta ammesso ciò, è il caso di pensare - secondo un
profilo adombrato nell'ordinanza di rimessione - a una illegittimità
derivante alla disposizione impugnata dal fatto che il potere
ampiamente discrezionale accordato all'Amministrazione sarebbe
"astrattamente" in grado di "rendere possibile un trattamento diverso
in situazioni identiche". Se è vero che l'impiego di ogni potere
discrezionale può essere distorto, e che uno dei più frequenti modi
di distorsione è appunto quello noto sotto il nome di disparità di
trattamento, ciò non può valere, di per sé solo, a far escludere la
possibilità che la legge conferisca all'autorità amministrativa - lì
dove non vi si opponga una riserva di legge o alcun altro precetto
costituzionale - poteri latamente discrezionali. Contro l'eventuale
impiego della discrezionalità per realizzare una disparità di
trattamento sarà possibile, del resto, far valere le garanzie di
legalità concesse dall'ordinamento: risolvendosi ciò in un vizio di
legittimità dell'atto della pubblica Amministrazione (tenuta ad
osservare i precetti costituzionali di imparzialità e di eguaglianza),
sono ammessi infatti in simili casi il sindacato e la repressione nelle
competenti sedi amministrative e giurisdizionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,
proposte con l'ordinanza indicata in epigrafe, degli artt. 45 e 68
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse
artistico e storico, in riferimento agli artt. 27 e 41 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte