Sentenza n. 54/1971
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/03/1971 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3d.P.R. 666/1955
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 170
del codice di procedura penale e dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955,
n. 666, concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di
attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 marzo 1969 dal pretore di Sannicandro
Garganico nel procedimento per incidente di esecuzione sollevato da
Presicci Cosimo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18
giugno 1969;
2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1970 dal giudice istruttore del
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Turrina
Vittorio, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;
3) ordinanza emessa il 9 marzo 1970 dal pretore di Livorno nel
procedimento per incidente di esecuzione sollevato da Magnani Renato,
iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;
4) ordinanze emesse il 3 giugno ed il 6 aprile 1970 dal pretore di
Volterra nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Del Porto
Nunzia, Martinelli Gaetano e Manunta Antonio, iscritte ai nn. 267, 268
e 269 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;
5) ordinanza emessa il 17 luglio 1970 dal pretore di Volterra nel
procedimento penale a carico di Castelli Ada, iscritta al n. 296 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970;
6) ordinanza emessa il 19 dicembre 1969 dal pretore di Livorno nel
procedimento penale a carico di Matteini Ines, iscritta al n. 318 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 21 marzo 1969 il pretore di Sannicandro
Garganico, nel corso del procedimento per incidente di esecuzione,
promosso (ai sensi dell'art. 628 c.p.p.) da Presicci Cosimo, ha
sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170
del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che le
notificazioni all'imputato, non potute fare nei modi preveduti dai
precedenti artt. 167, 168, 169, siano eseguite mediante deposito in
cancelleria, dopo essere state disposte nuove ricerche nel luogo di
nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato, e cioè in uno
solo dei luoghi indicati e non in entrambi.
In punto di fatto il pretore ha rilevato che il ricorrente asseriva
di non aver avuto tempestiva conoscenza della sentenza di condanna
pronunziata a suo carico, e di non averla perciò impugnata, essendo
stata questa notificata in cancelleria, ai sensi appunto dell'art. 170.
Il decreto di irreperibilità sarebbe stato emesso a seguito di
ricerche svolte soltanto a Bari ed a Torino, luoghi nei quali
l'imputato assumeva aver avuto ultima dimora, e non anche a Taranto,
luogo di nascita.
Ora, in quanto consente l'alternativa di tali ricerche nei luoghi
predetti e la conseguente possibilità che venga svolto il procedimento
penale senza la preventiva eliminazione di ogni incertezza circa
l'effettiva irreperibilità del prevenuto, l'art. 170 c.p.p.,
consentendo notificazioni dirette a fondare una mera presunzione di
conoscenza degli atti processuali, sembra costituire ostacolo al
concreto esercizio della difesa; sarebbe, quindi, in contrasto con la
tutela costituzionale di tale diritto.
Costituitasi in giudizio in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, con atto 28
maggio 1969, ha dedotto che il problema processuale della reperibilità
dell'imputato non potrebbe trovare più soddisfacente soluzione, se
venissero disposte ricerche in tutti i luoghi, e non soltanto in alcuni
di essi, indicati dall'articolo 170 c.p.p.
Questa norma, ha aggiunto l'Avvocatura, riserva al prudente
apprezzamento del giudice, in relazione alle peculiari circostanze, del
caso, il disporre o meno ricerche nei vari luoghi, nei quali possa
apparire possibile portare ad effettiva conoscenza dell'imputato gli
atti che la legge prescrive siano notificati, senza peraltro vincolarne
l'applicazione con l'imporre indagini che, in concreto, possano
ritenersi prive di utilità.
2. - Con altra ordinanza emessa nel procedimento a carico di
Turrina Vittorio, imputato di reati fallimentari, il giudice istruttore
presso il tribunale di Milano ha denunziato, in riferimento all'art.
24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dello stesso
art. 170, osservando che questa norma sarebbe preordinata allo
svolgimento del processo penale a carico di un imputato, che non
risulti allo stato reperibile, sulla base soltanto della fictio iuris
di conoscenza, che quegli abbia degli atti processuali, e non della
effettiva ricezione degli atti stessi, a seguito del solo deposito di
essi nella cancelleria e della notificazione al difensore di ufficio.
Detto giudice ha motivato che nella specie le ricerche
dell'imputato, la cui irreperibilità fu già accertata in sede di
procedura fallimentare, erano state nuovamente svolte senza esito nei
luoghi sia di ultima dimora che di nascita.
Nessuna delle parti si è costituita davanti a questa Corte.
3. - La stessa questione, sotto l'aspetto cioè della inidoneità
delle notificazioni mediante deposito in cancelleria a produrre, nei
confronti dell'imputato, l'effetto della conoscenza del contenuto degli
atti e della conseguente lesione della garanzia costituzionale del
diritto di difesa, è prospettata anche con quattro ordinanze dal
pretore di Volterra, sulla base di considerazioni analoghe a quelle
svolte nella ordinanza precedentemente riferita.
Detto pretore dà atto che in tutte le fattispecie esaminate non si
è potuta individuare la dimora attuale degli imputati, benché "lunghe
e laboriose ricerche" siano state compiute, a mezzo della polizia
giudiziaria, nei luoghi di nascita e dell'ultima dimora e mediante
indagini anagrafiche.
Nessuna delle parti si è costituita.
4. - Con ordinanze 19 dicembre 1969 e 9 marzo 1970, nel corso di
procedimenti per incidenti di esecuzione, promossi rispettivamente da
Matteini Ines e Magnani Renato, il pretore di Livorno, premesso che i
ricorrenti assumevano di essere stati condannati in contumacia a
seguito di giudizi nel cui corso ogni notificazione, in particolare
delle sentenze di primo grado, era stata eseguita mediante deposito in
cancelleria col rito degli irreperibili, ha sollevato, in riferimento
al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, la questione di
legittimità dell'art. 3 delle norme di attuazione (emanate con d.P.R.
8 agosto 1955, n. 666). Questo stabilisce che il decreto di
irreperibilità dell'imputato, emesso nel giudizio di primo grado,
cessa di avere efficacia con la trasmissione degli atti al giudice
competente per il giudizio di appello (o di rinvio), conservando,
peraltro, i suoi effetti ai fini della notifica in cancelleria
dell'estratto della sentenza contumaciale.
Dalla circostanza che non sono imposte all'ufficio giudiziario
nuove ricerche dell'imputato, onde portare a sua effettiva conoscenza
la sentenza di condanna pronunziata a suo carico e da lui impugnabile,
detto giudice ha ritenuto che derivi una limitazione, non necessaria,
del diritto di difesa.
5. - Con la prima di tali ordinanze il giudice a quo ha inoltre
impugnato, in relazione alla disciplina dettata dall'art. 170 c.p.p.,
il citato art. 3 delle disposizioni di attuazione, in quanto non
richiede nuove ricerche dell'imputato, già dichiarato irreperibile
allo scopo di notificargli l'avviso di rinvio del dibattimento ad altra
udienza.
Anche in questi giudizi nessuna delle parti si è costituita. Considerato in diritto :
1. - Le cause aventi ad oggetto le stesse questioni di legittimità
costituzionale, o questioni fra loro connesse, vanno riunite per essere
decise con unica sentenza.
2. - Le dette questioni, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, concernono quattro diversi profili della disciplina
delle notificazioni penali all'imputato irreperibile, contenuta
nell'art. 170 del codice di procedura penale (modificato dall'art. 1
della legge 18 giugno 1955, n. 517) e nell'art. 3 delle disposizioni
transitorie, di attuazione e coordinamento della legge predetta,
emanate con d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666; notificazioni che sono
eseguite, previe nuove ricerche e dopo apposito decreto del giudice o
del p.m., mediante il deposito degli atti nella cancelleria o
segreteria giudiziaria, con avviso del deposito stesso al difensore di
fiducia o nominato d'ufficio.
3. - Con la prima questione, prospettata dalle ordinanze del
giudice istruttore presso il tribunale di Milano e del pretore di
Volterra, si contesta la rispondenza alle esigenze della difesa,
garantita dalla Carta costituzionale, della disciplina dettata
dall'art. 170 c.p.p., in quanto diretta a costituire una fictio iuris
o presunzione legale e non ad assicurare la effettiva conoscenza degli
atti da parte dell'imputato.
La questione non è fondata.
La notificazione preveduta dall'art. 170 in oggetto può essere
ordinata soltanto a seguito dell'accertamento, da parte del magistrato,
della impossibilità che la notificazione, in difetto di consegna
personale, sia eseguita secondo le modalità e nei luoghi indicati
dalla legge e risultanti o dagli atti, in ispecie dalle dichiarazioni
dell'imputato, o da ulteriori ricerche. Queste, in particolare, devono
essere disposte, affinché non resti intentato alcun mezzo che in
ciascun caso assicuri il più alto grado di probabilità che l'imputato
sia edotto del contenuto degli atti processuali che la legge stessa
stabilisce siano portati nella sua sfera di disponibilità.
Tale forma di notificazione, i cui effetti sono da taluni autori
ricondotti nell'ambito delle presunzioni di conoscenza e da altri
identificati nella creazione di una più o meno intensa probabilità di
conoscenza degli atti che ne costituiscono l'oggetto, ha nel sistema la
funzione pratica di presupposto legale del contraddittorio, quale
elemento qualificante ed essenziale del processo penale. E ciò in
quanto le notificazioni col rito degli irreperibili devono ritenersi
prescritte dal legislatore come ultimo e necessario strumento
processuale, onde rendere comunque possibile l'ulteriore svolgersi del
giudizio, a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico,
connesso all'esercizio della giurisdizione penale (sent. n. 117/1970).
Orbene il precetto enunciato nell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione non esclude che con l'interesse all'accertamento
dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine giuridico sia
armonizzata l'esplicazione del diritto di difesa come disciplinato
dalla legge.
4. - Parimenti infondata è anche la seconda questione, sollevata
dal pretore di Sannicandro Garganico, il quale assume che con la
garanzia costituzionale della difesa sarebbe in contrasto l'art. 170
c.p.p., nella parte in cui stabilisce che siano ordinate nuove
ricerche, al cui svolgimento è subordinata l'emissione da parte del
giudice (o del pubblico ministero) del decreto di irreperibilità "
particolarmente nel luogo di nascita o in quello della ultima dimora
dell'imputato": quindi alternativamente e non obbligatoriamente in
entrambi i luoghi. Devesi rilevare in contrario, che la norma in
questione attribuisce al giudice il potere- dovere di disporre nuove
indagini per la ricerca dell'imputato nel luogo in cui ne ritenga
utile, in ciascun caso, lo svolgimento a fini di giustizia. Peraltro
la legge non vieta di disporre che esse siano eseguite in entrambi i
detti luoghi ed in altri ancora, quando in concreto se ne palesi la
convenienza, mentre opportunamente non impone di ripetere indagini in
un luogo per cui risulti già evidente l'inutilità di esse.
Conseguentemente la norma in esame non merita censura, avendo
razionalmente inteso rimettere alla discrezionalità del giudice il
compito di contemperare l'interesse dell'imputato con le fondamentali
esigenze di speditezza ed economia processuale.
5. - In riferimento allo stesso precetto che garantisce il diritto
di difesa, il pretore di Livorno, con l'ordinanza n. 318/1970, ha
sollevato il dubbio che l'art. 170, ultimo comma, c.p.p., sia
illegittimo, in quanto prevede, ai fini della emanazione di un nuovo
decreto di irreperibilità, che l'analogo decreto emesso durante
l'istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e
quello emesso in questo ultimo non ha efficacia ai fini del giudizio di
appello. Non stabilisce cioè l'obbligo di disporre nuove ricerche
dell'imputato irreperibile, nel corso di ciascuna fase del processo, ai
fini della notificazione di ogni atto del cui contenuto, per i fini
della difesa, sia richiesta la comunicazione all'imputato, quale, nella
specie, il provvedimento di rinvio del dibattimento ad altra successiva
udienza.
Orbene a parte la considerazione che di fatto, anche se ne fosse
possibile lo svolgimento, non deriverebbe alcuna utilità dalla
reiterazione di successive indagini in brevi o brevissimi archi di
tempo, le ragioni di speditezza ed economia processuale, pur
fondamentali nel sistema ed accennate riguardo alla prima questione,
escludono che il dubbio, nei termini ora prospettati, abbia alcun
fondamento.
6. - Con la predetta ordinanza e con altra recante il n 134/1970 il
pretore di Livorno ha denunziato, in relazione al citato secondo comma
dell'art. 24 della Costituzione, l'art. 3 delle disposizioni di
attuazione, emanate con il d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666.
Con riferimento al sopra ricordato ultimo comma dell'articolo 170
c.p.p. il detto art. 5 precisa, fra l'altro, che il decreto di
irreperibilità emanato nel giudizio di primo grado "cessa di avere
efficacia con la trasmissione degli atti al giudice competente per il
giudizio di appello".
Dal che deriva che l'obbligo di nuove ricerche dell'imputato
irreperibile e contumace è imposto nel corso del giudizio di appello
(poiché solo in tale momento, secondo la censura del giudice a quo,
cessa l'effetto del decreto di irreperibilità) e non a seguito della
sentenza di primo grado, ai fini della notifica dell'estratto di essa
(ai sensi dell'art. 500 c.p.p.), onde consentire all'imputato medesimo
di avvalersi tempestivamente del diritto di impugnazione.
7. - La questione è fondata.
La norma impugnata, infatti, incide negativamente sul diritto
dell'imputato alla difesa in ogni stato e grado del processo,
apportando limitazione al suo esercizio, con palese e non razionale
deviazione dalle linee stesse del sistema. E ciò in quanto detta norma
richiede l'espletamento di nuove ricerche dell'imputato irreperibile e
contumace solo dopo che il procedimento di appello è già stato
instaurato, ad iniziativa di coimputati o del p.m., ed anzi ha superato
la fase di verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione. Dette
ricerche non sono imposte, invece, allo scopo di rendere possibile
l'esercizio della difesa dell'imputato fin dal momento in cui sorge nei
suoi riguardi l'onere di proporre l'impugnazione; ai fini, cioè, della
notificazione dell'estratto della sentenza pronunziata a carico del
contumace, giacché dalla data di questa notificazione decorre il
termine perentorio per la dichiarazione di appello.
Non potrebbe obiettarsi in contrario che il diritto di difesa
dell'imputato è da ritenersi garantito per il fatto che anche dal
difensore può essere proposta l'impugnazione (art. 192, ultimo comma),
e che a suo vantaggio, nei casi di cui all'articolo 203 c.p.p., si
estendono gli effetti dell'impugnazione di altri legittimati. E nemmeno
decisiva è la possibilità che l'imputato tragga pratico giovamento
dall'appello del p.m.
Trattasi, infatti, di ipotesi che non possono considerarsi
esaurienti ai fini dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in
quanto non assicurano al soggetto una compiuta tutela, quale può
conseguirsi con l'esercizio diretto del diritto di impugnazione o
comunque a seguito di una personale valutazione da parte dell'imputato
del contenuto della pronunzia giudiziale; valutazione che può anche
prevalere su quella che ha indotto il difensore a proporre appello,
fino al punto di annullarne gli effetti (art. 193, primo comma,
c.p.p.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8
agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni transitorie, di
coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, nella
parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel
giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la
trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di
appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado;
dichiara non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale
dell'art. 170 del codice di procedura penale sollevate con le ordinanze
di cui in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ' -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte