Art. 203 c.p.p. — Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi >per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati >come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate. (( 1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni))
Testo vigente dal 6 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 119 su Normattiva