Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988 dal Pretore

di Monfalcone nel procedimento penale a carico di Cristiano Antonio,

iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Monfalcone, con ordinanza del 18

febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 724 del codice

penale;

Considerato che la medesima questione, sollevata dallo stesso

Pretore di Monfalcone con ordinanza del 25 maggio 1987, è stata già

dichiarata non fondata con sentenza n. 925 del 1988 e che il giudice

a quo adduce argomenti identici a quelli allora esaminati dalla

Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 724 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione, dal Pretore di

Monfalcone con ordinanza del 18 febbraio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte