Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

20 marzo 1865, n. 2248 all. E (Legge sul contenzioso amministrativo)

e dell'art. 31 r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo

unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle

entrate patrimoniali dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

14 aprile 1997 dal giudice istruttore del Tribunale di Venezia nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra una s.r.l. ed il Ministero

delle finanze ed altra, iscritta al n. 408 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di detta s.r.l. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Venezia, con

ordinanza del 14 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli

articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 4 (rectius: articolo 4, secondo comma,

primo periodo) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul

contenzioso amministrativo), nonché, per il caso si dovesse ritenere

non abrogato, dell'art. 31 del r.d. 10 (recte: 14) aprile 1910, n.

639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge

relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato),

nelle parti in cui sottraggono all'autorità giudiziaria ordinaria

(a.g.o.) il potere di sospendere, in via cautelare, la riscossione

dei tributi;

che il giudice a quo è stato adito, con distinti ricorsi ex art.

700 cod. proc. civ., perché concedesse l'immediata sospensione della

procedura di riscossione relativa ad un avviso di pagamento nonché

ad un'ingiunzione fiscale per accise su alcole;

che, a suo avviso, sia il divieto di concedere la misura, sia

l'inapplicabilità della riscossione frazionata del tributo nel corso

del giudizio davanti al giudice ordinario, sia l'attribuzione del

potere cautelare di sospensione alla sola amministrazione finanziaria

vulnerano diversi principi costituzionali;

che, in particolare, entrambe le norme denunciate violerebbero

l'art. 3 della Costituzione, in quanto realizzerebbero una

irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti, a seconda

che essi possano adire per la tutela dei propri diritti il giudice

tributario, ovvero il giudice ordinario; lederebbero, inoltre, l'art.

24 della Costituzione, poiché comprimono la tutela cautelare dei

contribuenti che agiscono in giudizio contro l'amministrazione

finanziaria presso il giudice ordinario; si porrebbero, infine, in

contrasto con l'art. 113 della Costituzione, in quanto, per

determinati atti impositivi, limitano la tutela giurisdizionale nei

confronti della Amministrazione finanziaria, data l'esclusione dei

rimedi cautelari;

che si è costituita nel giudizio la ricorrente nei processi a

quibus, la quale ha svolto argomenti largamente coincidenti con

quelli contenuti nel provvedimento di rimessione, i quali ha ribadito

nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel

giudizio ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile

ovvero non fondata in quanto, da un lato, l'inammissibilità del

provvedimento d'urgenza non deriva dall'art. 4 bensì dalle norme

che, nella materia, specificamente attribuiscono all'amministrazione

o alle commissioni tributarie il potere cautelare, dall'altro, l'art.

31 del r.d. n. 639 del 1910 non sarebbe più vigente;

che, all'udienza pubblica, la difesa erariale ha insistito per

l'accoglimento delle conclusioni svolte nell'atto di intervento.

Considerato che il giudice a quo ha affermato di avere "già

superato l'argomento in altra occasione adottando una interpretazione

adeguatrice degli articoli 4 e 5 della legge n. 2248/1965 (...) che

li ponesse al riparo dal sospetto di illegittimità costituzionale";

che il giudice rimettente solleva la questione di

costituzionalità dopo aver constatato il "difforme orientamento del

collegio", che, in precedenza, "in sede di reclamo ha riformato" il

provvedimento d'urgenza già accordato, così da fargli ritenere in

questa occasione "opportuno non concedere la misura ed investire la

Corte della questione";

che pertanto risulta dalla stessa prospettazione del giudice a

quo che "la questione sottoposta all'esame di questa Corte non è

volta a rimuovere un dubbio di legittimità costituzionale, che il

remittente ha concretamente mostrato di non nutrire affatto e di

poter risolvere in via interpretativa, ma è finalizzata a proteggere

l'emananda pronuncia (...) dall'alea di una impugnazione e di un

eventuale annullamento" (ordinanza n. 70 del 1998);

che, data l'estraneità di una finalità siffatta alla logica del

giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la questione

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordinanze

n. 70 del 1998 e n. 410 del 1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, primo

periodo della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul

contenzioso amministrativo), nonché dell'articolo 31 del regio

decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate

patrimoniali dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli,

3, 24 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale

di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte