Sentenza n. 54/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 6,
comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13
(Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), promosso
con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal Tribunale amministrativo
regionale della Sardegna, iscritta al n. 395 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio proposto da una agenzia di viaggi nei
confronti della Regione autonoma della Sardegna, per ottenere
l'annullamento del provvedimento n. 5765 in data 18 maggio 1999, con
il quale il Direttore generale dell'assessorato regionale al turismo,
artigianato e commercio aveva respinto la richiesta di autorizzazione
all'apertura di una filiale, nonché degli atti presupposti, tra i
quali il piano pluriennale di razionalizzazione per le agenzie di
viaggio e turismo nel territorio della Regione Sardegna, il tribunale
amministrativo per la Sardegna, con ordinanza del 12 gennaio 2000, ha
sollevato, in riferimento all'articolo 3 dello statuto speciale per
la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3, ed all'art. 41 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge della Regione
Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie
di viaggio e turismo), "nella parte in cui assoggetta ad
autorizzazione l'apertura di filiali e succursali di agenzie di
viaggio esistenti", e dell'art. 4 della stessa legge che,
subordinando la possibilità di rilasciare autorizzazioni alle
previsioni di un piano pluriennale di razionalizzazione, sarebbe
applicabile anche all'apertura di filiali e succursali di tali
agenzie.
Il remittente premette che la società ricorrente è titolare di
un'agenzia di viaggi, autorizzata dalla Regione Lombardia, e,
intendendo aprire una filiale a gestione non autonoma nell'ambito
della Regione Sardegna, ha presentato domanda di autorizzazione
all'assessorato regionale competente in materia di turismo. Tale
domanda è stata respinta con il provvedimento oggetto del ricorso
per due concorrenti ragioni: l'art. 6, primo comma, della legge
regionale 13 luglio 1988, n. 13, subordina l'apertura di succursali e
filiali ad autorizzazione dell'Assessore regionale del turismo, con
le modalità e le condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie;
il piano pluriennale di razionalizzazione delle agenzie di viaggio e
turismo della Sardegna, adottato ai sensi dell'art. 4 delle citata
legge regionale, secondo l'amministrazione, precluderebbe il rilascio
di nuove autorizzazioni.
Ad avviso del giudice a quo, le citate disposizioni della legge
regionale, nell'assoggettare ad autorizzazione, fondata su un atto di
programmazione e contingentamento, l'apertura di nuove agenzie e di
filiali e succursali delle agenzie già esistenti, limiterebbero la
possibilità di esercitare questo tipo di attività imprenditoriale
in modo non conforme, in quanto più restrittivo, al sistema previsto
dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e
interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta
turistica), il cui art. 9 subordina l'autorizzazione esclusivamente
al possesso, da parte del titolare o del direttore tecnico, dei
requisiti culturali previsti dal secondo comma, ed al rilascio
dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.
Nell'ordinanza di rimessione si richiama la sentenza n. 362 del
1998, con la quale questa Corte ha affermato che l'art. 9 della legge
n. 217 del 1983, costituente norma di principio nella materia,
configura le agenzie di viaggi e turismo come entità unitarie,
rilevando che dal carattere regionale delle autorizzazioni non si
evince l'intento del legislatore di imporre limitazioni localistiche
all'attività, e ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità
costituzionale di talune disposizioni della legge della Regione
Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei
servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo
delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), nella
parte in cui estendevano anche alle filiali il regime autorizzatorio
previsto per le agenzie di viaggio.
Ad avviso del remittente, la problematica sottesa alla
fattispecie sottoposta al suo esame sarebbe analoga a quella
affrontata da questa Corte in quella sentenza.
Né rileverebbe in alcun modo il fatto che la Regione Sardegna è
dotata in materia di turismo di competenza legislativa esclusiva ai
sensi dell'articolo 3, lettera p), del suo statuto. La Corte,
infatti, avrebbe riconnesso la libera apertura delle filiali delle
agenzie autorizzate al principio di libertà dell'iniziativa
economica, di cui all'art. 41 della Costituzione, e l'art. 3 dello
statuto sardo subordina anche l'esercizio della potestà legislativa
primaria al rispetto dei principia costituzionali e dei principia
generali dell'ordinamento che si ricavano da questi, nonché delle
disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono attuazione. Considerato in diritto
1. - Oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale
sono l'art. 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio
1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e
turismo), "nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione l'apertura
di filiali e succursali di agenzie di viaggio esistenti", e l'art. 4
della stessa legge che, subordinando la possibilità di rilasciare
autorizzazioni alle previsioni di un piano pluriennale di
razionalizzazione delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna,
sarebbe applicabile anche all'apertura di filiali e succursali di
dette agenzie.
Ad avviso del tribunale amministrativo per la Sardegna le due
disposizioni della legge regionale violerebbero l'art. 41 della
Costituzione, in quanto assoggettare ad un'autorizzazione, basata su
un atto di programmazione e contingentamento, l'apertura di filiali e
succursali di agenzie già esistenti contrasterebbe, come affermato
da questa Corte nella sentenza n. 362 del 1998, con il principio di
libertà dell'iniziativa economica. Secondo il remittente, la
competenza legislativa esclusiva in materia di turismo di cui dispone
la Sardegna non rileverebbe nella fattispecie, poiché anche le leggi
sarde sono ovviamente tenute ad osservare i principia costituzionali
in forza dell'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna,
approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma 1, della legge regionale sarda è fondata.
Con la sentenza n. 362 del 1998 questa Corte ha, fra l'altro,
dichiarato illegittima una disposizione della legge della Regione
Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, la quale, con formulazione
analoga a quella dell'articolo 6 oggi scrutinato, subordinava ad
autorizzazione l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie
di viaggio e turismo.
Osservò in quella sentenza la Corte che il legislatore statale
nell'art. 9 della legge-quadro sul turismo (n. 217 del 1983) si è
ispirato a una configurazione unitaria delle agenzie, definite
testualmente imprese, senza discostarsi dalle comuni nozioni del
diritto commerciale alla luce delle quali gli uffici, le filiali, le
sedi secondarie non costituiscono entità separate dall'azienda né
centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da
quelli che fanno capo all'imprenditore, sicché l'autorizzazione
conseguita dall'impresa non può non estendersi alle filiali che
l'imprenditore intenda aprire sul territorio nazionale. Né
sussistono ragioni che possano giustificare, con riferimento alle
agenzie di viaggio e turismo, l'attribuzione di autonomo rilievo, ai
fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva,
alle articolazioni territoriali.
Fu, quindi, ritenuto violato, oltre all'art. 41, anche l'art. 117
Cost., parametro che, però, nella presente fattispecie non può
venire in considerazione, posto che, come correttamente rileva il
giudice remittente, in materia di turismo la Regione Sardegna ha
competenza legislativa esclusiva.
Ora, anche se la legge regionale sarda non può essere sottoposta
a scrutinio alla luce dei principî fondamentali posti dalla
legge-quadro per il turismo, essa è nondimeno censurabile sulla base
dei principî costituzionali, l'armonia coi quali è prescritta dallo
statuto speciale in tema di competenza esclusiva (art. 3 dello
statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3). E fra i principî costituzionali che il
legislatore regionale è tenuto ad osservare indubbiamente rientrano
quelli desumibili dall'art. 41 Cost., evocato dalla ordinanza di
rimessione, il quale garantisce la libertà di organizzazione
dell'impresa.
La stessa legge regionale censurata, all'art. 2, definisce, del
resto, le agenzie di viaggio e turismo come "imprese che esercitano
attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni,
intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività".
Con questa disposizione anche il legislatore sardo conforma le
agenzie ai principî civilistici, poiché si attiene a una visione
unitaria dell'impresa desumibile dagli artt. 2082 e 2555 del codice
civile, riguardanti rispettivamente l'imprenditore e l'azienda. Si
discosta però da tali principî là dove, prescrivendo
l'autorizzazione anche per l'apertura delle filiali, trascura il
fatto che queste fanno parte del complesso aziendale del quale
l'imprenditore è titolare. Tanto basta a confermare, anche in
relazione alla censurata disposizione della legge sarda, che in base
all'art. 41 della Costituzione le agenzie di viaggio e turismo che
abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni sono abilitate ad
intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente limitata,
poiché, come già affermato da questa Corte nella citata sentenza
n. 362 del 1998, la decisione se mantenere l'attività di impresa
circoscritta all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla
ed articolarla in un territorio più vasto, all'interno della stessa
Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della
libertà organizzativa dell'imprenditore ed è affidata alle sue
valutazioni.
3. - L'art. 4 della stessa legge regionale sarda prevede la
formazione di un piano di adeguamento della rete delle agenzie di
viaggio e turismo alle esigenze della domanda turistica. Questa
disposizione viene censurata dal remittente solo "in quanto
applicabile all'apertura di filiali e succursali". Ma, una volta
escluso che l'apertura di filiali necessiti di autorizzazione, resta
conseguentemente esclusa l'applicabilità dell'art. 4 alla
fattispecie. Sicché, venendo meno la condizione alla quale era
subordinata, nell'ordinanza di rimessione, la censura rivolta a
questa disposizione, la relativa questione di legittimità
costituzionale deve essere dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1,
della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina
in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui
subordina l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio
e turismo al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale
del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura
delle agenzie;
2) Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della medesima legge, sollevata, in
riferimento all'art. 41 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto
speciale per la Regione Sardegna, dal tribunale amministrativo per la
Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte