Sentenza n. 54/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e
442 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, dal Tribunale di Napoli con ordinanza emessa il
9 maggio 2001, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Napoli, investito del giudizio a seguito di
decreto che ha disposto il giudizio immediato a norma dell'art. 456
del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevedono che il giudice del
dibattimento possa applicare, all'esito del giudizio, la diminuzione
di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., ove ritenga ingiustificata o
comunque erronea la decisione con cui il giudice per le indagini
preliminari abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato,
subordinata ad integrazione probatoria necessaria ai fini della
decisione, ritenendola non necessaria ovvero non conciliabile con le
finalità di economia processuale proprie del rito alternativo".
Il Tribunale premette:
che l'imputato, nel termine previsto dall'art. 458, comma 5,
cod. proc. pen., aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato,
subordinata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., alla
assunzione della testimonianza delle persone offese dal reato circa
l'avvenuto risarcimento del danno;
che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto
l'istanza, ritenendo che "la richiesta di integrazione probatoria non
fosse necessaria" ai fini della decisione;
che nel corso degli atti introduttivi del dibattimento i
difensori dell'imputato chiedevano l'applicazione, all'esito del
giudizio, della riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc.
pen., ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice per le
indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice per le
indagini preliminari, "l'integrazione probatoria richiesta aveva una
propria rilevanza ai fini della decisione, incidendo sulla
valutazione che il giudice avrebbe dovuto svolgere sulla personalità
dell'imputato, in relazione all'entità della pena da infliggere, ove
ne avesse riconosciuta la responsabilità".
2. - Ciò premesso in ordine alla rilevanza della questione, il
rimettente osserva che, vigente la disciplina del giudizio abbreviato
precedente alla riforma introdotta dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479, la Corte costituzionale con la sentenza n. 23 del 1992 aveva
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nonché degli
artt. 458, commi 1 e 2, e 464, comma 1, cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevedevano che, in caso di rigetto della richiesta di
giudizio abbreviato, il giudice, in esito al dibattimento, ritenendo
che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal
giudice per le indagini preliminari, avesse il potere di applicare la
riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Pur riconoscendo che l'attuale disciplina del giudizio abbreviato
è stata profondamente modificata dalla legge n. 479 del 1999, il
rimettente ritiene che siano tuttora presenti vizi di
costituzionalità analoghi a quelli che avevano indotto la Corte
costituzionale a intervenire con la sentenza n. 23 del 1992.
Nel caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionata, a
norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ad integrazione
probatoria, la valutazione che il giudice è tenuto a compiere sulla
necessità della prova ai fini della decisione e sulla sua
compatibilità con le finalità di economia processuale è infatti
sottratta - esattamente come lo era prima dell'intervento della Corte
il giudizio sulla non decidibilità allo stato degli atti - a
qualsiasi verifica da parte del giudice del dibattimento, nonostante
dall'ammissione al rito abbreviato derivi la possibilità per
l'imputato di fruire di una consistente riduzione di pena.
La mancata previsione del potere del giudice di applicare
all'esito del dibattimento la diminuzione di un terzo di pena,
qualora ritenga ingiustificato il rigetto della richiesta di rito
abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, si esporrebbe
quindi alla medesime censure di incostituzionalità per violazione
degli artt. 3 e 24 Cost. allora prospettate dal rimettente e accolte
dalla Corte, in quanto limita irragionevolmente nell'ulteriore
svolgimento del processo il diritto di difesa dell'imputato in ordine
alla concreta determinazione della sanzione.
Pur riconoscendo la sostanziale analogia, sotto il profilo della
totale assenza di un sindacato sulla valutazione dei presupposti di
ammissibilità del rito, tra la disciplina precedente e quella
introdotta dalla legge n. 479 del 1999, il rimettente ritiene di non
poter pervenire in via interpretativa ad applicare i principi
enunciati nella menzionata sentenza della Corte, non solo perché la
struttura del rito in esame è ora radicalmente mutata, "ma anche per
la necessità di sottoporre alla verifica del Giudice delle leggi la
correttezza, sotto il profilo dei principi costituzionali che si
assumono violati, della ritenuta equiparazione tra i poteri del
giudice per le indagini preliminari previsti dall'art. 438, comma
quinto, come novellato e quelli che spettavano allo stesso giudice ai
sensi dell'art. 440, comma primo, c.p.p., ormai abrogato". Considerato in diritto
1. - La questione di costituzionalità degli artt. 438, 441 e 442
cod. proc. pen. investe, sotto i profili della irragionevolezza e
della lesione del diritto di difesa, la disciplina che non prevede il
potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto
ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della
richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato subordinata a una
integrazione probatoria.
Nella specie l'imputato, a seguito di notificazione del decreto
di giudizio immediato, aveva richiesto il giudizio abbreviato a norma
dell'art. 458 cod. proc. pen., subordinandolo alla assunzione delle
testimonianze delle persone offese, che, in tesi, gli avrebbero
permesso di provare il risarcimento del danno derivante dal reato e
di ottenere quindi il riconoscimento della conseguente attenuante.
Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la
richiesta, ritenendo l'integrazione probatoria non necessaria, con
una motivazione considerata dal rimettente del tutto incongrua, in
quanto a suo avviso la prova richiesta "aveva una propria rilevanza
ai fini della decisione, incidendo sulla valutazione che il giudice
avrebbe dovuto svolgere sulla personalità dell'imputato, in
relazione all'entità della pena da infliggere, ove ne avesse
riconosciuta la responsabilità".
2. - Il rimettente sollecita un intervento additivo della Corte
sulla falsariga del modulo procedimentale individuato dalla sentenza
n. 23 del 1992: dovrebbe essere attribuito al giudice, in esito al
dibattimento, il potere di valutare se la prova a suo tempo richiesta
dall'imputato era necessaria e, in caso positivo, di applicare, nella
eventualità di condanna, la riduzione di pena ex art. 442 cod. proc.
pen.
Con la sentenza n. 23 del 1992 (che a sua volta ricalcava la
soluzione delineata nelle precedenti sentenze n. 66 del 1990, n. 183
del 1990 e n. 81 del 1991, relative a situazioni nelle quali
l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato era impedito dal
dissenso, ingiustificato, del pubblico ministero), era stata
dichiarata illegittima la mancata previsione del potere del giudice
di sindacare, in esito al dibattimento, il rigetto ingiustificato da
parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di
giudizio abbreviato.
La sentenza era intervenuta su un contesto normativo in cui
presupposti per l'introduzione del rito erano la richiesta
dell'imputato e il consenso del pubblico ministero, formulato alla
stregua di una prognosi di sufficienza e di adeguatezza degli
elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; la
disciplina allora vigente prevedeva inoltre, quale condizione di
ammissibilità, una valutazione positiva del giudice per le indagini
preliminari in ordine alla possibilità di definire il processo allo
stato degli atti.
La Corte, prendendo atto che sia la mancanza di consenso del
pubblico ministero, sia la valutazione negativa del giudice per le
indagini preliminari circa la definibilità del processo allo stato
degli atti precludevano l'instaurazione del rito, aveva pertanto
riconosciuto al giudice, in esito al dibattimento, il potere di
sindacare tale valutazione, al fine di applicare la riduzione della
pena.
A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del
1999, il giudizio abbreviato non si fonda più sul consenso delle
parti, ma viene instaurato sulla base della mera richiesta
dell'imputato; inoltre, al giudice dell'udienza preliminare è ora
attribuito il potere di assumere, anche d'ufficio, gli elementi
necessari ai fini della decisione. Abbandonato quindi il parametro
della definibilità allo stato degli atti, una valutazione di
ammissibilità è prevista soltanto nell'ipotesi in cui la richiesta
di giudizio abbreviato sia subordinata ad una integrazione
probatoria; valutazione i cui presupposti sono individuati
dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. nella necessità di assumere
la prova ai fini della decisione e nella sua compatibilità con le
finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto
conto degli atti già acquisiti e utilizzabili.
3. - Malgrado le profonde modifiche apportate alla disciplina del
giudizio abbreviato, con particolare riferimento ai meccanismi
introduttivi, e pur essendo venute meno le condizioni impeditive
all'instaurazione del rito basate sulla non definibilità del
processo allo stato degli atti, il rimettente ripropone acriticamente
la medesima soluzione a suo tempo indicata da questa Corte, cioè il
potere di applicare, in esito al dibattimento, la diminuzione di pena
prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.
Nel formulare tale richiesta il giudice a quo non tiene peraltro
conto che ai fini dell'ammissibilità del giudizio abbreviato non si
richiede più quella valutazione circa la definibilità del processo
allo stato degli atti che la Corte aveva ritenuto potesse essere
sindacata solo in esito al dibattimento. Il giudice dell'udienza
preliminare è ora chiamato a verificare solo la necessità
dell'integrazione probatoria ai fini della decisione e la sua
compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del
procedimento, compiendo una valutazione alla stregua di un parametro
molto più circoscritto, il cui eventuale riesame non deve più
necessariamente essere collocato in esito al dibattimento.
4. - La questione deve pertanto essere dichiarata inammissibile,
atteso che, al fine di superare i denunciati profili di
incostituzionalità, il rimettente prospetta una soluzione incongrua
rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte