Corte costituzionale

Ordinanza n. 540/1988

Altra decisione · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 211 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) in relazione alla tabella allegata 5, nel

testo sostituito con d.P.R. 9 giugno 1975, n. 431, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1980 dal Pretore di Reggio

Emilia nel procedimento civile vertente tra Iori Cesare e

l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno

1980;

2) n. 2 ordinanze emesse il 1° agosto 1985 e il 27 marzo 1986

dal Pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra Ignomeriello

Francesco e Dell'Edera Vito e l'I.N.A.I.L., iscritte al n. 818 del

registro ordinanze 1985 e al n. 397 del registro ordinanze 1986 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 41,

prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Iori Cesare e Ignomeriello

Francesco e dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Iori Cesare e Ignomeriello

Francesco e Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato

Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Pretore di Reggio

Emilia ed il Pretore di Bari hanno sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 211 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali) in relazione alla tabella

All. 5 del d.P.R. medesimo, nella parte in cui non estende ai

lavoratori del settore agricolo la tutela prestata per le malattie

professionali nel settore dell'industria;

che in tutti i giudizi si è costituito l'Istituto Nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.)

concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

che si sono anche costituiti i signori Iori Cesare ed

Ignomeriello Francesco, chiedendo l'accoglimento della questione di

legittimità costituzionale;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della

questione;

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto la medesima questione

di legittimità costituzionale e possono pertanto essere definiti

congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 179 del 1988, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, del

d.P.R. n. 1124 del 1985, "nella parte in cui non prevede che

l'assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle

comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali

nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o

da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si

tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di

lavoro";

che, di conseguenza, si rende necessario, da parte dei giudici a

quibus, un nuovo esame, in ordine alla rilevanza della questione

sollevata, alla luce della pronuncia predetta;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti di cui alle

ordinanze in epigrafe al Pretore di Reggio Emilia ed al Pretore di

Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:540 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte