Corte costituzionale

Ordinanza n. 541/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato"), promosso con ordinanza

emessa il 28 gennaio 1976 dal Tribunale amministrativo della Toscana,

iscritta al n. 858 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 354 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Ravenna Aurelio e del Ministero

dell'Interno nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana,

con ordinanza 28 gennaio 1976, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato"), a norma del quale l'impiegato, per ordine del

Ministro, può essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche

prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare,

percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non

superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi

di famiglia;

che la questione è stata sollevata sotto il profilo del

contrasto: con gli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma,

Cost., per violazione dei principi nullum crimen sine lege e della

presunzione di innocenza dell'imputato; con gli artt. 21 e 24 Cost.,

in quanto la genericità delle fattispecie, oggetto di procedimento

disciplinare (e quindi di sospensione cautelare) potrebbe portare a

compressione della libertà di espressione del pensiero e del diritto

di difesa; con gli artt. 24 e 3 Cost., per essere il potere di

sospensione attribuito al Ministro anziché alla Commissione di

disciplina, la quale garantirebbe maggiore imparzialità e migliore e

più obiettiva valutazione dei fatti; con l'art. 24 Cost. per la

compressione che subirebbe il diritto di difesa dell'impiegato, data

la assoluta discrezionalità e la incontrollabilità del potere di

sospensione; con gli artt. 3 e 36 Cost. in quanto la misura

dell'assegno alimentare inciderebbe gravemente sui mezzi di

sussistenza dell'impiegato;

Considerato che il potere di sospensione attribuito al ministro

concreta una potestà discrezionale e l'attribuzione di essa al

suddetto organo, anziché alla commissione disciplinare, concreta una

scelta legislativa che non è idonea a ledere il diritto di difesa

del dipendente, che, se mai, può trovare la sede idonea di tutela

nell'ambito del procedimento disciplinare, considerato nella sua

integralità (cfr. sent. 3 maggio 1988, n. 239) e non nei confronti

dell'atto ministeriale che può esplicarsi anche prima che tale

procedimento sia iniziato;

che gli artt. 25 e 27 Cost. concernono la materia penale, la

quale per il suo contenuto e per le sue conseguenze è oggettivamente

diversa da quella disciplinare (cfr. sentenze 8 giugno 1981, n. 100 e

11 aprile 1969, n. 78); che il precetto costituzionale posto

dall'art. 36 Cost. ha riferimento alla tutela del lavoro e non anche

alle particolari situazioni nelle quali venga a mancare

l'applicazione del principio di corrispettività fra le prestazioni

delle parti, come nel caso di sospensione della prestazione

lavorativa, in seguito a sospensione cautelare;

che per i profili concernenti l'art. 3 Cost. manca

nell'ordinanza di rimessione l'indicazione del tertium comparationis,

mentre il richiamo all'art. 21 Cost. appare manifestamente

inconferente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato"), sollevata dal Tribunale ammininistrativo

regionale della Toscana, con ordinanza 28 gennaio 1976 (n. 858 del

R.O. 1984), in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, secondo comma,

27, secondo comma, e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:541 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte