Corte costituzionale

Ordinanza n. 541/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1995 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 59legge 313/1968

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59 della

legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione

pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre

1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1993 dalla Corte

dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul

ricorso proposto da Carmela Scarpinati, iscritta al n. 413 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 marzo 1993, la Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge

18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica

di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), "nella

parte in cui subordinano il diritto alla pensione di riversibilità

del coniuge superstite alla condizione che il matrimonio sia durato

almeno un anno";

Considerato che le disposizioni denunciate, limitatamente alle

parole "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero

sia nata prole, ancorché postuma", sono già state dichiarate

costituzionalmente illegittime con sentenza n. 162 del 1994;

che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe

va dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968,

n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e

51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico

delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:541 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte