Sentenza n. 543/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 22r.d. 148/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, penultimo
comma, dell'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna
in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo
1990 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra
Cappelletto Ilario e Azienda del Consorzio Trasporti Veneziani,
iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile instaurato da Cappelletto
Ilario nei confronti dell'A.C.T.V. (Azienda del Consorzio Trasporti
Veneziani), al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al
godimento delle ferie annuali nell'ambito dell'anno lavorativo, il
Pretore di Venezia, con ordinanza del 27 marzo 1990, ha sollevato una
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, penultimo
comma, dell'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in
relazione all'art. 36 Cost.
Il Pretore, richiamando il principio del necessario godimento
"intra-annuale" delle ferie, tratto, a suo parere, dalle sentenze nn.
66 del 1963 e 16 del 1969 di questa Corte, lamenta che la
disposizione impugnata, nell'ammettere che le ferie suddette possano
essere fruite non entro l'anno di lavoro, ma nel trimestre
successivo, ponga una limitazione ingiustificata, e perciò
illegittima al diritto garantito dall'art. 36, terzo comma, Cost.:
ciò in quanto consentirebbe di subordinare indiscriminatamente tale
diritto a generiche "esigenze di servizio", anche conosciute o
conoscibili dall'azienda fin dall'inizio dell'anno.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata. A suo avviso, oggetto della tutela costituzionale sarebbe
solo il riposo del lavoratore e non già il suo interesse a goderne
in periodi determinati, dovendo il relativo diritto armonizzarsi con
le esigenze organizzative del datore di lavoro, specie se esercente
sia, come nella specie, un pubblico servizio. Notando poi che norma
analoga a quella impugnata è contenuta nell'art. 36, quarto comma,
del d.P.R. 15 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati civili dello
Stato, nega che essa contrasti con la giurisprudenza costituzionale
richiamata nell'ordinanza di rimessione, perché altro sarebbe
affermare la nascita del diritto alle ferie anche quando il rapporto
lavorativo abbia durata inferiore all'anno, altro dire che le ferie
relative ad un dato anno possano essere godute nel primo trimestre
successivo: le due affermazioni si muoverebbero su piani diversi e
sarebbero perfettamente compatibili. Considerato in diritto
1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Pretore di Venezia è l'art. 22, penultimo comma
dell'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte
in cui - nell'ambito della disciplina relativa ai congedi ordinari
del personale autoferrotranviario, nonché delle linee di navigazione
interna in regime di concessione - dispone che i congedi chiesti
dall'agente durante l'annata e non usufruiti per esigenze di
servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno
successivo.
Il giudice remittente ritiene che detta norma - interpretata nel
senso che l'azienda ha il diritto di far godere ai propri dipendenti,
per ragioni di servizio, le ferie annuali anche oltre il decorso
dell'anno, purché entro il trimestre successivo - appare in
contrasto con la tutela costituzionalmente garantita al lavoratore
dal terzo comma dell'art. 36 della Costituzione, che statuisce un
diritto irrinunziabile alle ferie annuali retribuite: onde la
questione di costituzionalità sollevata in riferimento al detto
parametro.
2. - La questione è fondata.
Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nel terzo comma
dell'art. 36 Cost. garantisce la soddisfazione di primarie esigenze
del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico-fisiche
allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una
società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione. Con
riferimento a questa tutela particolarmente intensa del diritto al
riposo feriale, dichiarato dalla Costituzione irrinunziabile, questa
Corte con le sentenze nn. 66 del 7 maggio 1963 e 16 del 12 febbraio
1969 ha affermato che il lavoratore ha diritto a godere delle ferie
entro l'anno e non dopo un anno di ininterrotto lavoro, come
affermato dagli artt. 2109 e 2243 cod. civ., per queste parti
dichiarati perciò costituzionalmente illegittimi. Il diritto alle
ferie sorge quindi con la costituzione del rapporto di lavoro, matura
col decorso dei giorni e sussiste pur quando non si sia completato un
anno di lavoro.
La Corte, nelle citate sentenze, ha ribadito che può altresì
ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le
ferie debbono essere fruite, nel contemperamento delle esigenze
dell'impresa e degli interessi del lavoratore; ma un tale potere non
può essere esercitato in modo da vanificare le finalità cui è
preordinato l'istituto. Il che invece certamente avviene - secondo
quanto concordemente sostenuto da dottrina e giurisprudenza - nel
caso di frantumazione del riposo feriale in brevi o brevissimi
periodi, ed altresì qualora non si consenta al lavoratore di
usufruire integralmente nel corso dell'anno del periodo di ferie che
annualmente gli compete, pur nell'ambito delle collocazioni temporali
decise dal datore di lavoro o definite in sede di accordo collettivo.
Ove infatti non venisse rispettata tale scadenza per effetto di
rinvii o posticipazioni totali o parziali a periodi ricompresi in
anni successivi, verrebbe a frustrarsi il diritto al congedo, che
matura giorno per giorno in relazione all'accumulo della fatica
lavorativa e al conseguente bisogno di riposo: che perciò verrebbe
colpito se non si consentisse che nel corso dell'anno il lavoratore
possa usufruire di quel periodo feriale ritenuto adeguato da norme di
legge o disposizioni contrattuali.
3. - Ciò non significa però che il diritto al godimento
infra-annuale delle ferie non possa tollerare in modo assoluto
deroghe, soprattutto allorché l'attività svolta dal lavoratore si
ricolleghi a servizi di pubblica utilità gestiti dall'impresa da cui
dipende. Ma tale compressione, per la particolare natura e per il
fine del diritto che ne è l'oggetto, può avvenire solo per
l'insorgere di situazioni eccezionali non previste né prevedibili, e
non per generiche e immotivate "esigenze di servizio". Le esigenze di
servizio, pertanto, dovranno essere considerate dall'imprenditore con
una tempestiva programmazione che consenta - tenendo conto dei
periodi di più intensa domanda di servizi - di corrispondere
adeguatamente alle pubbliche necessità, pur nel rispetto del diritto
costituzionalmente protetto dei dipendenti di effettuare le ferie nel
corso dell'anno: sì che un sacrificio di tale diritto può essere
legittimo solo allorché le esigenze di servizio assumano carattere
di eccezionalità, e come tali siano motivate e comunicate ai
lavoratori i cui periodi feriali siano già stati fissati o debbano
ancora essere fissati.
D'altra parte, l'eccezionalità delle esigenze di servizio, come
deroga rispetto alla fruizione infra-annuale dei congedi ordinari, è
espressamente prevista nello Statuto degli impiegati civili dello
Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) che all'art. 36 stabilisce che
il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o
interrotto, appunto, per "eccezionali esigenze di servizio", mentre
il recente d.P.R. n. 395 del 1988 (di recezione dell'accordo
intercompartimentale ex art. 12 legge-quadro sul pubblico impiego per
il triennio 1988-1990), ha precisato che tali esigenze, oltre che
eccezionali, debbano essere altresì "motivate" (art. 4, comma
terzo).
La norma impugnata prevede invece testualmente la facoltà per le
aziende autoferrotranviarie di derogare alla infra-annualità del
periodo feriale, per mere "esigenze di servizio". Atteso che tale
formula, per la sua indeterminatezza, può riferirsi anche a
situazioni ordinarie, prevedibili e previste, la norma medesima deve
ritenersi costituzionalmente illegittima, in quanto consente al
datore di lavoro di procrastinare discrezionalmente, anche senza
motivazione, il godimento del congedo ordinario oltre il decorso
dell'anno per esigenze di servizio anche non eccezionali; laddove il
diritto garantito dal terzo comma dell'art. 36 può essere compresso
e sacrificato solo quando l'esigenza di servizio sia contrassegnata
da una motivata eccezionalità, nei termini sopra specificati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale del penultimo comma
dell'art. 22, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna
in regime di concessione), nella parte in cui prevede che l'agente
possa non usufruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di
congedo ordinario spettantigli e da esso richiesto - con conseguente
rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo - "per
esigenze di servizio" anziché "per eccezionali, motivate esigenze di
servizio".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:543 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte