Corte costituzionale

Ordinanza n. 546/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 373, 630, 623

e 649 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse

il 17 e il 14 marzo 2000 dal tribunale di Bologna nei procedimenti di

esecuzione promossi da Vismara Umberto c/ Nuovo Poliambulatorio

Felsineo S.r.l. e da Albiati Enzo ed altri c/ Conserve Italia S.r.l.,

iscritte ai nn. 261 e 288 del registro ordinanze 2000 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 23, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un processo di esecuzione mobiliare

instaurato in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente

esecutivo, il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Bologna,

a seguito della sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto

ingiuntivo nelle more disposta ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ.

dal giudice dell'opposizione al decreto, ha sollevato, con ordinanza

del 17 marzo 2000 (r.o. 261 del 2000), in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 649, 630 e 623 cod. proc. civ., nella parte in cui non

prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutività del

titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del

processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la

(sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del

pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice

dell'esecuzione appositamente adi'to;

che il rimettente, premesso che per diritto vivente la

sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice davanti

al quale questo è impugnato non ha efficacia revocatoria ex tunc

degli atti del procedimento esecutivo nel frattempo instaurato,

dubita che le norme denunciate (stante la ritenuta insufficienza e

tardività del rimedio risarcitorio connesso alla responsabilità

aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. di chi abbia agito

esecutivamente senza la normale prudenza) vìolino:

a) l'art. 3 Cost., per l'irragionevole ed irrimediabile

disparità di trattamento, "dipendente dalla casualità temporale con

cui il titolo esecutivo è stato azionato", tra i debitori non ancora

esecutati al momento del provvedimento sospensivo dell'esecutorietà

del titolo (il patrimonio dei quali non è assoggettato ad alcun

vincolo) ed i debitori già esecutati (per i quali permangono gli

effetti di vincolo patrimoniale già realizzati, pur essendo precluso

l'ulteriore compimento di atti esecutivi);

b) l'art. 24 Cost., per l'inidonea tutela difensiva

accordata al debitore esecutato, il quale, nonostante l'intervenuta

sospensione dell'esecutività del titolo, non può rimuovere con

efficacia retroattiva il vincolo apposto sui suoi beni, versando in

una situazione deteriore persino rispetto al debitore assoggettato a

misura cautelare, il quale può - invece - ottenerne la revoca;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della

sollevata questione;

che nel corso di un procedimento di reclamo avverso

l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo emessa dal giudice

dell'esecuzione mobiliare del tribunale di Bologna, tale tribunale,

rilevato che l'ordinanza reclamata era stata motivata con

l'intervenuta sospensione dell'esecuzione (disposta dal giudice di

merito ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.) della sentenza in

forza della quale era stato instaurato il processo di esecuzione

mobiliare, ha sollevato, con ordinanza del 14 marzo 2000 (r.o. 288

del 2000), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 373, 630, 623 cod. proc. civ.

identica a quella registrata al n. 261 del 2000, salvo che per

l'inclusione tra le norme denunciate dell'art. 373 cod. proc. civ.,

in luogo dell'art. 649 cod. proc. civ;

che anche in tale giudizio incidentale è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, formulando argomentazioni e

conclusioni identiche a quelle espresse nell'altro giudizio.

Considerato che i due giudizi, in quanto propongono questioni

sostanzialmente identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che i rimettenti, nel lamentare che il giudice

dell'esecuzione - con apposita pronuncia o con declaratoria di

estinzione del processo esecutivo - non possa annettere efficacia

retroattiva (per diritto vivente dotata, invece, di efficacia solo ex

nunc) alla sospensione degli effetti esecutivi del titolo disposta

dal giudice davanti al quale il titolo esecutivo è impugnato, fanno

mostra di ignorare la giurisprudenza di questa Corte, che in

riferimento agli stessi parametri di costituzionalità (artt. 3 e 24

della Costituzione) ha più volte dichiarato non fondata la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 642, 648, 649, 655 cod.

proc. civ. e 2884 cod. civ., nella parte in cui non consentono, nelle

more del giudizio di merito, di revocare con effetti ex tunc la

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

che, in particolare, questa Corte ha sottolineato

l'intrinseca ragionevolezza di tali norme e la coerenza della

denunciata irrevocabilità ex tunc della provvisoria esecuzione del

decreto ingiuntivo con il sistema di bilanciamento dei contrapposti

interessi dedotti in giudizio (ordinanza n. 151 del 1998), stante

l'esigenza di conservare durante il tempo necessario alla definizione

del giudizio di merito gli atti esecutivi eventualmente compiuti

prima del provvedimento di sospensione dell'esecutività del titolo

(nel senso, questa, di attitudine ad iniziare o proseguire il

processo esecutivo), proprio al fine di non pregiudicare, nel

rispetto di una bene intesa "parità delle armi" tra le parti, le

possibilità di realizzazione di un credito già ritenuto meritevole

della speciale tutela di cui all'art. 642 od all'art. 648 cod. proc.

civ. (sentenze nn. 65 e 200 del 1996; ordinanza n. 247 del 1996);

che la Corte, con l'ordinanza n. 247 del 1996, ha anche

escluso il contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la dedotta

disparità di trattamento tra ingiunti che abbiano ottenuto la

sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo prima o dopo il

compimento di atti esecutivi (nella specie, l'iscrizione di ipoteca

giudiziale) e, con la sentenza n. 200 del 1996, ha altresì negato la

pertinenza del richiamo - quale tertium comparationis - alla vigente

normativa del procedimento cautelare uniforme sul reclamo,

sottolineando l'evidente estraneità del tema della revisio prioris

instantiae rispetto alle condizioni di eseguibilità del decreto in

pendenza di opposizione;

che le rationes decidendi di tali pronunzie valgono -

all'evidenza - anche nell'ipotesi di sospensione dell'esecutività di

una sentenza, ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ;

che i rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da

quelli già esaminati, limitandosi ad addurre evenienze meramente

fattuali, non riferibili alla norma considerata nel suo contenuto

precettivo (quali il compimento o no - al momento del provvedimento

di sospensione dell'esecutività del titolo - di atti esecutivi),

ovvero riproponendo comparazioni tra situazioni tra loro palesemente

non omogenee (quali la provvisoria esecuzione di un titolo e

l'eseguibilità di un provvedimento di sequestro);

che il riferimento al solo art. 24 (non correlato, cioè,

all'art. 3) della Costituzione diventerebbe non pertinente, giacché

la lamentata assenza della previsione legislativa di un effetto

caducatorio interinale ex tunc (diretto o mediato) del pignoramento

non attiene al piano processuale della difesa dei diritti, ma a

quello della tutela accordata dall'ordinamento giuridico agli

interessi sostanziali in controversia;

che, pertanto, le questioni - prospettate al fine di

ottenere, tramite una pronuncia del giudice dell'esecuzione,

nell'ipotesi di sospensione degli effetti esecutivi del titolo

disposta dal giudice davanti al quale il titolo è impugnato, quella

caducazione, con effetto ex tunc, dell'esecutività del titolo che il

legislatore ha legittimamente inibito al giudice del giudizio di

merito - vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 649, 630, 623 del codice di

procedura civile e 373, 630, 623 del codice di procedura civile,

rispettivamente sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Bologna e

dal tribunale di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:546 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte