Sentenza n. 55/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/06/1962 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 40/1960
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 dicembre 1961
concernente "Modifica dell'art. 2 della legge 12 settembre 1960, n.
40", promulgata come legge 7 febbraio 1962, n. 1, promosso con ricorso
del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 27
dicembre 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 5 gennaio 1962 ed iscritto al n. 2 del Registro ricorsi del 1962.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nella pubblica udienza del 16 maggio 1962 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il
ricorrente, e l'avvocato Enrico Restivo, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 27 dicembre 1961 al Presidente della
Regione siciliana e depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 5 gennaio 1962, il Commissario dello Stato per la
Regione ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale nella
seduta del 19 dicembre 1961 (di poi promulgata come legge 7 febbraio
1962, n. 1) concernente "Modifica dell'art. 2 della legge 12 settembre
1960, n. 40".
Del deposito del ricorso è stata data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 15 gennaio 1962.
Ai fini di una esatta valutazione dell'impugnato provvedimento il
Commissario dello Stato premette:
a) che con la legge 12 settembre 1960, n. 40, la Regione siciliana,
allo scopo di dare sistemazione al personale assunto temporaneamente
per mansioni connesse con i servizi delle finanze e del demanio, aveva
disposto (artt. 3, 4 e 5) l'inquadramento del detto personale dapprima
in ruoli speciali transitori, di poi, in ruoli organici;
b) che contro tale legge veniva presentato ricorso deciso con la
sentenza n. 17 del 23 marzo 1961, con la quale la Corte dichiarava la
illegittimità costituzionale dei citati artt. 3, 4 e 5 della legge;
c) che in data 11 luglio 1961 l'Assemblea regionale approvava una
nuova legge (di poi promulgata come legge 18 agosto 1961, n. 16)
concernente la istituzione di uffici periferici dell'Amministrazione
regionale delle finanze e del demanio, nei cui ruoli si proponeva
sistemare il personale in parola;
d) che anche contro questa seconda legge veniva proposto ricorso in
data 17 luglio 1961.
Osserva il Commissario che la nuova legge, oggetto della presente
impugnativa, si presenta come organicamente connessa con quella testé
citata, approvata dall'Assemblea nel luglio 1961, e che essa,
disponendo che al personale di cui trattasi deve essere corrisposto il
trattamento economico fissato per le qualifiche iniziali delle carriere
del personale statale soltanto secondo il titolo di studio posseduto e
non più in relazione al titolo di studio e alle mansioni
effettivamente esplicate (così come era stabilito nell'art. 2 della
precedente legge 12 settembre 1960, n. 40), viola l'art. 36 della
Costituzione, il quale sancisce il criterio della commisurazione della
retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, e i
principi generali della legislazione italiana in materia di pubblico
impiego che a detto criterio si uniformano.
Invero, rileva il Commissario, il possesso di un titolo di studio
può essere valido per il conferimento di un determinato posto e per
l'ammissione ad una determinata carriera, ma non ai fini della
retribuzione che viene sempre determinata in diretta correlazione alle
attribuzioni proprie del posto coperto dall'impiegato.
Il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso
dall'avv. Enrico Restivo ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo
studio dell'avv. Giuseppe Bartoli, si è costituito in giudizio con
atto depositato in cancelleria il 12 gennaio 1962.
La difesa della Regione osserva che con la legge approvata nella
seduta del 19 dicembre 1961 non si intende affermare, ai fini della
determinazione della retribuzione, il principio di una prevalenza del
titolo di studio sulle mansioni effettivamente espletate, ma solo
risolvere la particolare situazione di un personale già utilizzato
presso gli uffici finanziari della Sicilia e da inquadrarsi nei ruoli
organici degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale delle
finanze e del demanio istituiti con la legge approvata nella seduta
dell'11 luglio 1961.
Conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare infondato il
ricorso.
La difesa della Regione ha depositato in cancelleria in data 2
maggio 1962 una memoria, nella quale enuncia deduzioni a sostegno della
legittimità costituzionale della legge impugnata, richiamando le
sentenze della Corte n. 17 del 1961 e n. 14 del 1962 riguardanti il
personale di cui si discute.
In particolare rileva che con la sentenza n. 17 del 1961 la Corte
ha già riconosciuto che non danno luogo a illegittimità
costituzionale le disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 della legge
n. 40 del 1960, che riguardano la permanenza in servizio del personale
ed il miglioramento del trattamento economico ad esso corrisposto; e
che con la successiva sentenza n. 14 del 1962, pur dichiarando la
illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea
regionale l'11 luglio 1961 concernente "Istituzione degli uffici
periferici dell'Amministrazione regionale delle finanze e del demanio",
la Corte ha osservato che spetta alla Regione competenza legislativa in
materia di stato giuridico ed economico del proprio personale e che la
Regione stessa può emanare disposizioni per mantenere in servizio gli
avventizi già assunti.
La difesa deduce che la legge ora impugnata, proprio in adempimento
del precetto dell'art. 36 della Costituzione in base al quale la
retribuzione deve essere non solo proporzionata alla quantità a
qualità del lavoro prestato (criterio oggettivo), ma anche tale da
permettere un'esistenza libera e dignitosa (criterio soggettivo), ha
inteso assicurare un equo trattamento economico a un personale che si
trova in situazione del tutto particolare.
Trattasi, invero, di personale che viene utilizzato presso gli
uffici dell'Amministrazione regionale per straordinarie esigenze di
lavoro; dal che consegue la impossibilità di assegnarlo con carattere
continuativo presso un determinato ufficio e di attribuire ad esso
mansioni ben determinate.
In tale situazione di fatto l'Assemblea regionale, non potendo
disporre dell'elemento oggettivo delle mansioni espletate, ha
sostituito allo stesso il criterio del titolo di studio, il quale, se
non è un preciso equipollente del primo, rappresenta pur sempre un
elemento certo e costituisce chiara indicazione delle mansioni
espletate da coloro che sono provvisti del titolo medesimo.
La difesa insiste, pertanto, per il rigetto del ricorso.
L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio in
rappresentanza del Commissario dello Stato, ha depositato in
cancelleria il 3 maggio 1962 una memoria, nella quale, dopo essersi
riferita alle citate sentenze, n. 17 del 1961 e n. 14 del 1962, rileva:
a) che la Regione, in armonia a quanto stabilito con la sentenza n.
14 del 1962, non può allo stato attuale, creare un proprio apparato di
amministrazione finanziaria né disporre sullo stato giuridico ed
economico degli impiegati da destinare ai servizi finanziari e
demaniali nel territorio regionale;
b) che il semplice possesso di un titolo di studio non può
legittimare la corresponsione di un maggior trattamento economico,
poiché la Costituzione (art. 36) dispone che la retribuzione deve
essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
c) che con la legge impugnata la Regione ha proceduto ad altro
tentativo di arbitraria sistemazione del personale avventizio.
L'Avvocatura generale conclude insistendo per l'accoglimento del
ricorso.
Alla udienza pubblica, il vice avvocato generale dello Stato
Achille Salerni e l'avv. Enrico Restivo hanno svolto le deduzioni
enunciate negli scritti difensivi e confermato le prese conclusioni. Considerato in diritto :
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha nel suo
ricorso posto in rilievo, come ulteriore argomento a sostegno della
illegittimità della legge impugnata, che essa è organicamente
connessa con la precedente legge approvata dall'Assemblea regionale
l'11 luglio 1961 (promulgata come legge 18 agosto 1961, n. 16); legge
allora impugnata e di poi dichiarata costituzionalmente illegittima con
la sentenza della Corte n. 14 del 7 marzo 1962.
La Corte ravvisa in detto rilievo ragioni decisive per risolvere la
questione sottoposta al suo esame.
La legge ora in discussione si inserisce, come terzo momento,
nell'iter legislativo che ha avuto inizio con la legge 12 settembre
1960, n. 40, e successivo svolgimento con la legge 18 agosto 1961, n.
16; si presenta, infatti, strettamente connessa con le citate leggi e
viene a contrastare in modo insanabile, come sarà di seguito
precisato, con i principi affermati e i punti stabiliti dalla Corte
nelle sentenze con le quali sono stati definiti i ricorsi prodotti
avverso le precedenti leggi.
La legge n. 40 del 1960, con gli artt. 3, 4 e 5, prevedeva, per il
personale di cui trattasi, l'inquadramento in ruoli speciali transitori
e la istituzione di ruoli organici per i servizi periferici delle
finanze e del demanio. La Corte, con sentenza n. 17 del 23 marzo 1961,
ha dichiarato illegittime le disposizioni contenute nei citati articoli
poiché non poteva consentirsi alla Regione di predisporre i detti
ruoli transitori e organici prima dell'emanazione delle norme di
attuazione in materia.
Con la successiva legge 18 agosto 1961, n. 16, venivano istituiti
uffici periferici dell'Amministrazione regionale delle finanze e del
demanio - riservando ad altra legge di specificare le attribuzioni dei
singoli uffici e stabilirne l'ordinamento - e venivano creati ruoli
periferici per la prima organizzazione dei predetti uffici.
Con la sentenza n. 14 del 7 marzo 1962 la Corte ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'intera legge n. 16 del 1961; ha
rilevato che, non essendo stato attuato un completo e definitivo
passaggio alla Regione delle funzioni ad essa attribuite in materia
finanziaria e non essendosi provveduto alla emanazione di norme di
attuazione in materia (esigenza quest'ultima non ignorata dalla stessa
Regione, poiché ad essa era stato fatto riferimento fin dall'art. 5
della legge n. 40 del 1960), la Regione nella considerata situazione
non poteva esercitare la potestà legislativa di cui all'art. 14,
lettera q, dello Statuto speciale, creando un proprio apparato di
amministrazione finanziaria e disponendo sullo stato giuridico ed
economico degli impiegati da destinarvi.
Ciò premesso, chiaro appare che con la legge ora impugnata si
procede nello stesso indirizzo che la Corte ha dichiarato illegittimo,
in quanto si viene a precostituire un assetto del personale in parola,
classificandolo fin d'ora, per quanto concerne il trattamento
economico, in base al solo titolo di studio ed omettendo ogni
riferimento alle mansioni effettivamente esercitate o da esercitare.
Nelle relazioni all'Assemblea siciliana (relazione al disegno di legge
e relazione della Commissione legislativa affari interni ed ordinamento
amministrativo) leggesi che al personale sono state attribuite funzioni
"senza alcuna uniformità di criterio" e che si intende sottrarre
"l'attribuzione del trattamento economico alla valutazione delle
mansioni espletate". Nella stessa memoria difensiva della Regione si
dichiara che si è verificata "la impossibilità di attribuire (al
personale) mansioni ben specifiche e determinate" e che in tale
situazione l'Assemblea regionale, non potendosi basare sull'elemento
obiettivo delle mansioni espletate, ha sostituito allo stesso il
criterio del titolo di studio.
Si tende, pertanto, a sostanzialmente anticipare una sistemazione
del personale, selezionandolo, sia pure - allo stato delle cose - sotto
il solo profilo economico, nelle varie categorie di un ruolo
inesistente e che non può per ora essere congegnato e attuato senza
contraddire i criteri fissati dalla Corte nella sentenza n. 14 del 1962
e che la Regione con la legge impugnata tende a trascurare e valicare,
in quanto persiste nella violazione del principio secondo il quale non
è dato predisporre siffatti provvedimenti prima dell'emanazione di
norme di attuazione.
Restano, pertanto, assorbiti gli altri motivi enunciati nel
ricorso; è per le ragioni esposte, la legge approvata dall'Assemblea
il 19 dicembre 1961 e promulgata come legge 7 febbraio 1962, n. 1, deve
essere dichiarata nel suo complesso costituzionalmente illeggitima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 dicembre 1961
concernente "Modifica dell'art. 2 della legge 12 settembre 1960, n.
40", promulgata come legge 7 febbraio 1962, n. 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte