Sentenza n. 55/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/1963 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 59 del
T.U. del 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, promosso
con ordinanza emessa il 30 dicembre 1961 dal Tribunale di Bergamo nel
procedimento civile vertente tra la Società immobiliare Cascina
Palazzo e il Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca e
dell'Isola, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio della Società
immobiliare Cascina Palazzo e del Consorzio di bonifica della media
pianura bergamasca e dell'Isola;
udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1963 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Società, l'avv. Ottorino
Tentolini, per il Consorzio, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio vertente fra la Società immobiliare Cascina Palazzo e
il Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca e dell'Isola,
il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 30 dicembre 1961, ha
sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 59 del T.U.
del 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, per contrasto
con l'art. 23 della Costituzione.
Nell'ordinanza si rileva che i citati articoli non indicherebbero
criteri e direttive idonei a delimitare la discrezionalità del
Consorzio nell'imporre i contributi. Giacché l'art. 11 stabilirebbe
soltanto che la ripartizione della quota della spesa per le opere di
bonifica possa farsi sulla base di indici approssimativi e presuntivi
dei benefici conseguibili, e l'art. 59 attribuirebbe il potere di
imposizione senza alcuna specificazione di criteri e di limiti.
L'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1962, n. 44.
In questa sede si sono costituiti la Società, rappresentata dagli
avvocati Federico Zonca e Giuseppe Guarino, i quali hanno depositato
deduzioni e memoria rispettivamente il 7 marzo 1962 e il 25 gennaio
1963, il Consorzio, rappresentato dagli avvocati Lorenzo Suardi,
Ottorino Tentolini e Giovanni Compagno, che hanno depositato le
deduzioni il 19 febbraio 1962.
È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando le
deduzioni il 30 gennaio 1962 e una memoria il 10 gennaio 1963.
La Società sostiene che i contributi, posti a carico dei pro
prietari consorziali, avrebbero carattere di prestazione patrimoniale
imposta, ricompresa nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione. Tale
carattere risulterebbe da vari elementi. In particolare dal fatto che
il perimetro della bonifica è determinato non in base alla volontà
dei proprietari, ma con un atto autoritativo, come pure con un
provvedimento autoritativo viene costituito il consorzio; dalla
qualità di ente pubblico del medesimo; dalla partecipazione
obbligatoria di tutti i proprietari dei fondi compresi nel perimetro
della bonifica, sebbene, per la costituzione dell'ente, sia sufficiente
l'adesione dei titolari di almeno un quarto della superficie della
proprietà soggetta alla bonifica: percentuale sufficiente altresì per
l'approvazione dello statuto. Con la conseguenza che tutti i
proprietari, anche se dissenzienti, non potrebbero sottrarsi alla
imposizione dei contributi, stabiliti anche questi con un procedimento
amministrativo, non su base contrattuale, ed esigibili con le norme e i
privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.
Aggiunge, peraltro, la difesa della Società che si tratterebbe pur
sempre di prestazione imposta anche se l'obbligo di corrispondere il
contributo si ricollegasse alla volontà dei proprietari. Dato,
infatti, che le finalità della bonifica non sarebbero esclusivamente
di carattere economico, ma si estenderebbero anche a scopi di carattere
diverso, sanitari, demografici e sociali, non sussisterebbe rispondenza
proporzionale fra la misura dei contributi destinati a vantaggio della
comunità consorziale, e i benefici che ne potrebbero ritrarre i
singoli proprietari, come si sarebbe verificato nella specie.
La difesa della Società non disconosce che, in relazione alla
funzione sociale della proprietà, queste limitazioni possano essere
imposte in base alla legge, ma sostiene in proposito, in conformità
dei rilievi contenuti nell'ordinanza, che nelle disposizioni impugnate
non si riscontrerebbero i criteri idonei ad eliminare, o, quanto meno,
a ridurre la discrezionalità dell'ente nella determinazione della
misura dei contributi. La quale misura deriverebbe, secondo che si
assume, dal concorso di due elementi: l'ammontare complessivo della
spesa (comprendente il costo delle opere e le spese di esercizio) che
servirebbe poi a stabilire la misura massima del contributo
individuale, e la ripartizione fra i proprietari. Ma, specie per quanto
attiene al primo dei due elementi, ritenuto di valore preminente, la
difesa della Società fa rilevare che il potere attribuito al consorzio
sarebbe del tutto discrezionale, non potendosi desumere al riguardo
criteri e limiti dalle disposizioni impugnate. Poiché nell'art. 59 si
farebbe soltanto riferimento, senza obiettive precisazioni, ai fini
istituzionali dell'ente; e dall'altra parte l'art. 11, riguarderebbe
soltanto i criteri di ripartizione che presupporrebbero la
determinazione della spesa complessiva, rimessa alla discrezionalità
dell'ente. Né alcun elemento si potrebbe trarre dall'art. 1 del testo
unico che riguarda le finalità della bonifica.
Conclude, pertanto, perché sia dichiarata la illegittimità
costituzionale degli artt. 11 e 59 del testo unico del 1933.
La difesa del Consorzio e l'Avvocatura dello Stato sostengono,
invece, in via principale, che ai contributi in questione non sarebbe
applicabile l'art. 23 della Carta costituzionale. E ciò perché ad
essi non potrebbe disconoscersi carattere privatistico, derivante dal
fatto che i proprietari, riuniti in consorzio, si sarebbero, sia pure
in via indiretta, volontariamente impegnati a partecipare alle spese,
secondo i criteri stabiliti nell'art. 11 del testo unico. I contributi
costituirebbero, quindi, il corrispettivo dei benefici che dalla
bonifica deriverebbero ai vari fondi, o sarebbero comunque dovuti in
base al principio generale che vieta l'indebito arricchimento. I
privilegi della esazione, d'altra parte, riguarderebbero la procedura
di realizzazione dei contributi stessi, senza peraltro modificarne la
natura giuridica.
In linea subordinata si sostiene che, anche se si ritenesse che
essi rientrassero nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione, non ne
deriverebbe tuttavia la illegittimità delle disposizioni impugnate.
Prescindendo, infatti, da altri rilievi accennati dalla difesa della
Società, i quali (come fa notare la difesa dello Stato) non
riguarderebbero l'attuale controversia, dati i termini nei quali è
prospettata nell'ordinanza, si osserva che, dal complesso delle
disposizioni del testo unico del 1933 coordinate con quelle del Codice
civile, sulle quali si fonda l'obbligo della contribuzione, si
desumerebbero criteri e direttive sufficienti a delimitare il potere
d'imposizione deferito al consorzio. Sarebbero invero indicati i
soggetti passivi gravati dai contributi, l'oggetto dei medesimi,
identificabile nell'ammontare delle spese, con riferimento ai benefici
conseguiti o da conseguire e in relazione ai fini istituzionali
dell'ente, indicati nell'art. 54 del testo unico. E si aggiunge,
inoltre, che i criteri di ripartizione sono stabiliti dallo statuto
consorziale, soggetto all'approvazione del Ministero competente; ovvero
con deliberazione degli organi del consorzio, pure soggetta a controllo
in sede amministrativa e giurisdizionale.
L'Avvocatura dello Stato chiede, pertanto, che le questioni di
incostituzionalità siano dichiarate inammissibili o comunque non
fondate, e in quest'ultimo senso conclude anche la difesa del
Consorzio. Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è circoscritta
alla legittimità costituzionale degli artt. 11 e 59 del T.U. sulla
bonifica integrale (13 febbraio 1933, n. 215). Esula, quindi,
dall'ambito dell'attuale controversia l'altra e diversa questione,
prospettata dalla difesa della Società immobiliare, sulla legittimità
o meno delle disposizioni del citato testo unico, relative alla
formazione del piano generale delle opere di bonifica ed alla spesa
complessiva massima necessaria per l'attuazione: spesa che costituisce
il coefficiente base per determinare la misura del contributo, da
ripartirsi fra i vari titolari delle proprietà comprese nel perimetro
di bonifica.
Esula pure ovviamente dal tema del dibattito qualsiasi indagine
relativa all'esecuzione del piano, alla consistenza ed alla entità dei
benefici che, in concreto, possano derivare a favore dei vari
proprietari interessati.
2. - Pertanto, in relazione alle disposizioni denunziate
nell'ordinanza del Tribunale, la Corte deve risolvere questi quesiti:
a) se i contributi che i consorzi per la bonifica integrale sono
autorizzati ad imporre, in base all'art. 864 del Codice civile ed
all'art. 59 del T.U. del 1933, costituiscono prestazioni patrimoniali,
ricomprese nell'art. 23 della Costituzione;
b) se, nell'affermativa, la legge contenga direttive e criteri
idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore circa la
ripartizione dell'onere finanziario tra i proprietari.
Che si tratti di prestazioni patrimoniali, ai sensi dell'art. 23
della Costituzione, è presupposto nell'ordinanza di rinvio, ma è
contestato dalla difesa del Consorzio e dall'Avvocatura dello Stato.
Si osserva, al riguardo, che l'obbligo di corrispondere i
contributi consortili deriverebbe da un vincolo associativo fra i
proprietari e si ricollegherebbe perciò, sia pure indirettamente, alla
volontà dei medesimi. Si aggiunge, d'altra parte, che detti
contributi, in quanto riferibili al soddisfacimento di interessi
comuni, o anche particolari, dei consorziati, rappresenterebbero il
corrispettivo dei benefici conseguiti o da conseguire; e che sarebbero
comunque dovuti, in base al principio generale che vieta l'indebito
arricchimento (art. 2041 del Codice civile).
3. - La tesi non può essere accolta.
È vero, circa il primo rilievo, che tanto l'art. 862 del Codice,
quanto l'art. 55 del T.U. del 1933 (tuttora applicabile), prevedono
che, nel procedimento per la costituzione del consorzio, può
intervenire l'iniziativa (o proposta) dei privati interessati alle
opere di bonifica. È da osservare peraltro che, secondo il sistema
adottato dal legislatore, quale si desume dai citati artt. 862 del
Codice civile e 55 del testo unico, all'adesione da parte dei
proprietari interessati alla bonifica non è attribuita rilevanza
determinante per l'istituzione dell'ente, che può essere costituito
anche di ufficio (art. 862, terzo comma, del Codice civile). Ed è
importante notare che, anche in queste ipotesi, costituito il consorzio
in seguito all'emanazione del provvedimento amministrativo, l'ente
estende i suoi poteri su tutto il territorio incluso nel comprensorio,
di guisa che i titolari della proprietà, anche se dissenzienti, non si
possono esimere dal farne parte (il che non si contesta) e, in
conseguenza, dal corrispondere i contributi, dovuti per le opere
affidate all'ente e per le spese di gestione. I quali poteri d'altronde
sono coessenziali alla struttura pubblicistica dell'ente consorziale,
soggetto perciò alla vigilanza degli organi dello Stato: da parte del
Prefetto e, in modo anche più penetrante, da parte del Ministero
competente, come risulta dalle disposizioni degli artt. 61, 62, 63, 64,
65 e 66 del testo unico del 1933.
Le modalità di costituzione del consorzio, pertanto, la sua
struttura e le finalità di preminente interesse pubblico che dominano
lo svolgimento della sua attività istituzionale, chiariscono come non
si possa fondatamente sostenere che l'obbligo di contribuenza derivi da
un impegno di carattere contrattuale associativo, assunto dai
proprietari interessati alla bonifica.
4. - In realtà, dal sistema che disciplina la bonifica integrale
si può desumere che tale obbligo deriva dalla legge, la quale
considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti
alla bonifica, la compartecipazione alle spese, da parte dei titolari
dei beni inclusi nel perimetro di contribuenza del comprensorio (art.
860 del Codice civile). Autorizza perciò l'imposizione e la
ripartizione dei contributi, sia da parte dei consorzi (artt. 864 del
detto Codice e 59 del testo unico del 1933), per l'organizzazione e per
le attività che devono svolgere, in relazione all'esecuzione, alla
manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica, nonché di quelle
di miglioramento ad essi affidate; sia da parte del Ministero
competente, quando non è costituito il consorzio, nei casi preveduti
dal citato testo unico (artt. 10, 15, 17 e 19).
Discende da tutto ciò che i contributi di cui si discute,
esigibili mediante ruoli di contribuenza e con le norme e i privilegi
stabiliti per l'imposta fondiaria (art. 864 del Codice civile),
rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione.
5. - Né, in base ai principi più volte affermati da questa Corte
(da ultimo nella sentenza n. 2 del 1962), può attribuirsi rilevanza in
contrario al fatto che la prestazione sia commisurata ai benefici
derivanti ai proprietari, collettivamente o individualmente, dalle
opere di bonifica. Essendo anzi da notare che (secondo la
giurisprudenza della Corte) il carattere impositorio della prestazione
non viene meno, neppure nel caso in cui la richiesta del pubblico
servizio dipenda dalla volontà del privato. A maggior ragione, quindi,
si deve riconoscere la sussistenza di tale carattere quando, come nel
caso, ai contributi sono tenuti coattivamente tutti indistintamente i
proprietari, anche se non aderenti alla costituzione del consorzio.
6. - Resta ora da esaminare se, nelle disposizioni degli artt. 11
e 59 (denunziati dall'ordinanza) e nelle altre contenute nel Codice
civile, o nel testo unico del 1933, che vi si ricollegano, si
riscontrano direttive e criteri idonei a delimitare il predetto potere
impositorio del consorzio, come sostengono, in via subordinata, la
difesa dell'ente di bonifica e l'Avvocatura dello Stato.
La Corte è d'avviso che anche a tale quesito debba darsi
ririsposta affermativa.
L'art. 59 del testo unico stabilisce, nel secondo comma, che i
contributi, a carico delle proprietà consorziate, sono devoluti per
l'adempinento dei fini istituzionali dell'ente, ai quali si è già in
precedenza accennato. Il che, come è stato rilevato nella sentenza n.
4 del 1957 di questa Corte, costituisce già una delimitazione,
obiettiva e controllabile, dell'operato dell'ente impositore e, nella
specie, della ripartizione dell'onere fra i proprietari.
L'art. 860 del Codice civile inoltre identifica, nei proprietari
consorziati, i soggetti passivi dell'imposizione, e l'art. 11 del testo
unico indica il modo di determinare la misura della medesima, tenuto
conto e in proporzione dei benefici derivanti dalla bonifica:
riferimento e proporzione che operano anche se, in via provvisoria, i
contributi sono stabiliti sulla base di indici approssimativi e
presuntivi dei benefici stessi (art. 11, primo comma); essendo da
notare al riguardo che la legge (art. 11, secondo comma), a tutela dei
proprietari, prevede la ripartizione definitiva delle spese, con gli
eventuali conguagli, quando sia compiuto l'ultimo lotto della bonifica
(art. 11, secondo comma).
È poi da tener presente: che i criteri di ripartizione dei
contributi sono stabiliti dallo statuto del consorzio, approvato dalla
assemblea dei proprietari, o con successive deliberazioni degli organi
elettivi dell'ente (come si è verificato nella specie); che la
proposta di ripartizione provvisoria e definitiva, ai sensi dello art.
12 del testo unico, è pubblicata a norma dell'art. 4, ed è soggetta
all'approvazione del Ministro competente, che decide anche sui
problemi, salvo il ricorso in sede giurisdizionale; e che le
deliberazioni, concernenti i ruoli di contribuenza, principali o
suppletivi, sono soggette al visto di legittimità del Prefetto (art.
63, comma secondo, lett. b. del testo unico).
Si deve concludere quindi che, date le disposizioni legislative
sopra ricordate, è altresì soddisfatta l'esigenza, costantemente
affermata da questa Corte, affinché le prestazioni patrimoniali, poste
a carico dei privati, non contrastino con il precetto contenuto
nell'art. 23 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale, pertanto, deve
ritenersi non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 11 e 59 del T.U. del 13 febbraio 1933, n. 215, sulla
bonifica integrale, proposta dal Tribunale di Bergamo, con ordinanza
del 30 dicembre 1961, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte