Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti del danneggiato - Revoca della prestazione inizialmente riconosciuta - Azione del danneggiato ex art. 2041 c.c. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.
Il danneggiato che abbia ricevuto un assegno di invalidità successivamente revocato non è legittimato ad agire ex art. 2041 c.c., nei confronti dell'INPS, per la corresponsione della somma da quest'ultimo conseguita, in surrogazione ex art. 14 della l. n. 222 del 1984, in virtù di una transazione con la compagnia assicuratrice del responsabile, essendo quest'ultima l'unico soggetto ad aver subito un depauperamento privo di idonea causa giustificativa, in conseguenza del ristoro di un pregiudizio rivelatosi inesistente.
Cass. civ. n. 30699/2025Sez. 3Rv. 676912-01
Riguarda ancheart. 14 legge 222/1984art. 1916 Codice civile
Precedenti: 661835-01, 543612-01, 649426-01
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Indebito arricchimento - P.A. - Prestazioni sanitarie erogate in mancanza di contratto scritto - Sussistenza dell'arricchimento - Criteri per la quantificazione.
In tema di indebito arricchimento derivante dall'erogazione di prestazioni sanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la P.A., l'arricchimento dell'ASL è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti.
Cass. civ. n. 24785/2025Sez. 1Rv. 675674-01
Precedenti: 671563-01, 658618-02
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Pactum fiduciae - Efficacia meramente obbligatoria - Violazione - Tutela risarcitoria - Esperibilità - Conseguenze - Proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento - Esclusione - Ragioni. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.
Il pactum fiduciae non ha efficacia traslativa ma meramente obbligatoria, in quanto vincola al ritrasferimento della proprietà, sicché, in ipotesi di sua violazione, è possibile agire per il risarcimento del danno, con conseguente esclusione della proponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., stante il difetto del requisito della sussidiarietà, necessario per attivare il rimedio generale contro l'ingiustificato arricchimento.
Cass. civ. n. 21346/2025Sez. 3Rv. 675898-01
Riguarda ancheart. 2042 Codice civile
Precedenti: 657212-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - CONTRIBUZIONE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA Acquisto di immobile intestato al coniuge e destinato ad abitazione dei genitori di quest’ultimo - Adempimento del dovere ex art. 143 c.c. - Esclusione - Fattispecie.
L'acquisto, da parte di un coniuge, di un immobile intestato all'altro e destinato ad abitazione dei genitori di quest'ultimo non costituisce adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sulla scorta di tale erronea qualificazione, aveva rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento promossa dal coniuge che aveva provveduto al pagamento del bene).
Cass. civ. n. 21451/2025Sez. 3Rv. 675908-01
Riguarda ancheart. 143 Codice civileart. 2034 Codice civile
Precedenti: 674667-01, 649049-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Azione di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni - Effetti - Soggetto tenuto al pagamento dei tributi gravanti sull’immobile - Conseguenze in tema di ingiustificato arricchimento.
L'azione di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di proprietà di un immobile, oggetto di contratto di compravendita stipulato per scrittura privata, ha natura dichiarativa, con la conseguenza che, fin dalla sottoscrizione della scrittura la parte acquirente è tenuta al pagamento dei tributi gravanti sull'immobile, sicché è ingiustificato l'arricchimento dell'acquirente se il pagamento è eseguito dalla parte venditrice o (nei limiti della quota acquistata) dal suo avente causa, a prescindere dall'opponibilità a terzi dell'acquisto.
Cass. civ. n. 20680/2025Sez. 3Rv. 675128-01
Riguarda ancheart. 1376 Codice civileart. 1470 Codice civile
Precedenti: 665446-01
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE Immobile locato - Pignoramento dell’immobile - Diritto dei creditori, a mezzo del custode, di ottenere il pagamento del canone di locazione - Legittimazione del locatore ad esperire l’azione di arricchimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.
Nel caso di immobile locato dal debitore in un momento successivo al pignoramento del bene, sussiste il diritto dei creditori procedenti e intervenuti a conseguire i frutti civili del bene pignorato, diritto che comporta la legittimazione esclusiva del custode (e poi dell'aggiudicatario) ad esigere i canoni di locazione e/o l'indennità di occupazione dovuti per l'immobile pignorato e l'esclusione della concorrente legittimazione del locatore; conseguentemente difetta, altresì, un ingiustificato arricchimento dell'occupante e un correlativo impoverimento del locatore, ai sensi dell'art. 2041 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto un indennizzo in favore del conduttore-sublocatore di bene immobile, richiesto con riferimento ad una porzione indivisa dello stesso cespite immobiliare).
Cass. civ. n. 20696/2025Sez. 3Rv. 675129-01
Riguarda ancheart. 559 Codice di procedura civileart. 2912 Codice civileart. 1571 Codice civile
Precedenti: 647901-01, 667399-02
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Enti locali - Impegno di spesa attivato dal funzionario in violazione dello schema procedimentale - Conseguenze - Rapporto obbligatorio diretto con il funzionario inadempiente - Esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente locale - Esclusione - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Presupposti.
In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute.
Cass. civ. n. 12943/2025Sez. 3Rv. 674697-01
Riguarda ancheart. 2042 Codice civile
Precedenti: 651591-01, 657048-01, 660732-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Presupposti - Prestazioni di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro - Azione ex art. 2041 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI In genere.
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale; pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che le somme versate all'ex convivente per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui i due avevano coabitato, in quanto corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile, fosse proporzionato e, come tale, da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo).
Cass. civ. n. 11337/2025Sez. 3Rv. 674667-01
Riguarda ancheart. 2033 Codice civileart. 2034 Codice civile
Precedenti: 649049-01, 663923-01, 673591-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
La giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi. (Fattispecie relativa alla domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla società proprietaria di un ponteggio, la cui posa le era stata commissionata dall'appaltatore incaricato della costruzione di un'opera pubblica, nei confronti dell'ente committente che ne aveva mantenuto la disponibilità anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto).
Cass. civ. n. 10934/2025Sez. URv. 674778-01
Riguarda ancheart. 4 legge 2248/1865
Precedenti: 614812-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Arricchimento cosiddetto indiretto - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
In tema di c.d. arricchimento indiretto, l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo che ha conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante quando l'arricchimento è stato dallo stesso conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto, nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del "depauperato", e resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo, mentre è inammissibile se la prestazione è stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di rigetto della domanda di indebito arricchimento proposta da una società di costruzioni, che – in base a un contratto di subappalto stipulato con l'ATI appaltatrice - aveva fornito all'appaltante Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. dei casseri per la realizzazione di una tratta ferroviaria, senza neppure dedurre l'insolvenza dell'ATI).
Cass. civ. n. 9754/2025Sez. 3Rv. 674712-01
Precedenti: 662731-02, 556612-01, 604830-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Obbligazioni in genere - Nascenti dalle legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere - Azione di arricchimento senza causa - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie in tema di c.d. arricchimento indiretto. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.
Anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte. (Nella specie, relativa ad azione di c.d. arricchimento indiretto proposta nei confronti del Comune dal suo direttore dei lavori per recuperare le somme versate in forza di sentenza di condanna all'impresa appaltatrice, quale compenso di lavori eseguiti e non previsti nel progetto principale, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella data di realizzazione dell'impoverimento per effetto della sentenza di condanna passata in giudicato, anziché nella data di esecuzione dei lavori).
Cass. civ. n. 9135/2025Sez. 3Rv. 674709-01
Riguarda ancheart. 2935 Codice civileart. 2946 Codice civile
Precedenti: 484400-01, 595748-01, 581855-01
Azione di indebito arricchimento - Nullità del contratto concluso dalla P.A. per inosservanza della forma scritta ad substantiam - Carattere ostativo - Esclusione - Fondamento - Esercizio dell’azione da parte della P.A. - Ammissibilità - Ripetizione di indebito - Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. - Condizioni.
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Terza civile con ordinanza interlocutoria n. 1284/2025, hanno affermato i seguenti principi di diritto: «La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata - alle medesime condizioni - anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo». «In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda».
Cass. civ. n. 11513/2026Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 2033 Codice civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).