Art. 2041 c.c.Azione generale di arricchimento

[1]Chi, senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

[2]Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta e' tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2041 · fonte su Normattiva