Sentenza n. 55/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/06/1966 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 251Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 29Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 260Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 310Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 311Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
citata
- art. 23legge 6972/1890
- art. 21legge 257/1927
- art. 1legge 257/1927
- art. 30legge 257/1927
- art. 3legge 257/1927
- art. 5legge 257/1927
- art. 3legge 6972/1890
- art. 30legge 6972/1890
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23, 29,
251, 260, 310 e 311 del testo unico comunale e provinciale approvato
con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, promosso con ordinanza emessa il 4
maggio 1965 dalla Corte dei conti - Sezione II giurisdizionale - su
ricorso di Nanni Alessandro, Pitzalis Antonio ed altri avverso
decisione del Consiglio di prefettura di Sassari, iscritta al n. 173
del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965.
Visto l'atto di costituzione di Pitzalis Antonio ed altri;
udita nell'udienza pubblica del 20 aprile 1966 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito l'avv. Domenico Rizzo, per Antonio Pitzalis ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 4 maggio 1965 nel giudizio di appello
avverso la decisione 13 settembre 1960 del Consiglio di prefettura di
Sassari promosso da Nanni Alessandro ed altri, la Corte dei conti,
Sezione Il giurisdizionale, ha denunciato l'illegittimità, per
contrasto con gli artt. 3, 24, 101 e 108 della Costituzione, degli
artt. 23, 29, 251, 260, 310 e 311 del testo unico della legge comunale
e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riguardanti la
giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura. Le questioni
sollevate sono diverse e prospettate sotto vari profili.
Una prima questione investe la composizione dei Consigli di
prefettura, regolata dall'art. 23 del T.U. citato. Tale organo è
presieduto dal prefetto (o dal suo vicario); degli altri quattro
componenti, due sono funzionari di prefettura direttamente dipendenti
dal prefetto, un altro è il direttore di ragioneria della stessa
prefettura, e l'ultimo è il direttore della ragioneria provinciale
dello Stato. Nessuno dei cinque è coperto dalla garanzia della
inamovibilità. Il prefetto anzi può esser colpito, a discrezione del
Consiglio dei Ministri, dal provvedimento di collocamento a
disposizione previsto dagli artt. 237-238 del T.U. 10 gennaio 1957, n.
3. Data la posizione di stretta subordinazione del prefetto rispetto al
Governo del quale deve attuare gli indirizzi, e dato che appunto in
tale posizione quest'organo adempie - direttamente o a mezzo di
funzionari dipendenti - ai suoi compiti di vigilanza sull'andamento di
tutte le pubbliche amministrazioni esistenti nella provincia e di
controllo degli enti locali, l'anzidetta composizione in cui il
prefetto primeggia e domina, - aggravata, per giunta, dalla mancanza di
inamovibilità dei giudici - sarebbe in grado di fare, dei giudizi
contabili, degli strumenti di potere delle forze della maggioranza
governativa nei confronti degli amministratori degli enti locali. Il
ricordato art. 23, non garantendo l'imparzialità e l'indipendenza del
giudice, contrasterebbe quindi con gli artt. 3, 101 e 108 della
Costituzione. Contrasto aggravato dal fatto che ai sensi dell'art. 260
del testo unico comunale e provinciale risale al prefetto la stessa
decisione se promuovere o meno il giudizio contro gli amministratori, e
dall'ulteriore fatto che il prefetto, dopo avere esercitato i suoi
penetranti poteri di vigilanza e di tutela verrebbe ad acquistare,
unitamente ai suoi diretti collaboratori e al direttore della
ragioneria provinciale dello Stato, la veste di giudice "rispetto a
fatti e situazioni che egli stesso ha concorso a porre in luce e sui
quali si è sostanzialmente già pronunciato con il deferimento al
Consiglio di prefettura".
Un'altra aggravante sarebbe poi da riscontrare nel fatto che la
legge non contiene alcuna norma per la sostituzione, in caso di
incompatibilità, dei due direttori di ragioneria componenti del
Consiglio di prefettura. Ciò comporterebbe alternativamente la lesione
del principio di imparzialità del giudice o quella del principio della
precostituzione del giudice.
Quest'ultimo principio, poi, sarebbe leso altresì dal fatto che la
designazione dei rimanenti due componenti del Consiglio spetta al
potere esecutivo senza esser regolata in alcun modo.
Un ulteriore vizio dell'art. 23 sarebbe rappresentato dal fatto che
esso prevede la partecipazione alla decisione, sia pure con voto
consultivo, di un estraneo al collegio giudicante, il funzionario di
ragioneria che compilò la relazione sul conto. La partecipazione alla
camera di consiglio di questo altro "rappresentante dell'esecutivo"
sarebbe aggravata poi dal fatto che l'art. 311 commina delle sanzioni
a suo carico, nel caso che egli incorra in errori.
L'ordinanza denuncia infine la violazione, da parte delle
disposizioni impugnate, dell'art. 24 della Costituzione in quanto: a)
una volta iniziato il giudizio, e quando pure siano state sentite le
parti che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del quarto comma
dell'art. 310, nondimeno il Consiglio potrebbe compiere in modo
informale ulteriori accertamenti senza che le parti ne abbiano notizia,
mentre, inoltre, ulteriori chiarimenti e apprezzamenti non contestabili
dalle parti potrebbero esser formulati durante la camera di consiglio
dal compilatore della relazione sul conto; b) la mancanza dell'udienza
pubblica sarebbe particolarmente grave in un giudizio iniziato
d'ufficio e destinato a coinvolgere, oltre gli interessi economici,
anche interessi morali e politici; c) l'impossibilità, o quanto meno
la difficoltà della conoscenza della effettiva composizione del
collegio precluderebbe l'uso della facoltà di ricusazione; d) la
mancanza di ogni possibilità di accesso al testo originale della
decisione renderebbe difficile, se non impossibile, accertarne la
veridicità; e) la mancanza di una cancelleria e segreteria, oltre a
escludere la possibilità di ottenere le prestazioni di autenticazione,
attestazione e certificazione proprie di siffatti uffici, comporterebbe
che non siano consentiti "il deposito e la consultazione di atti e
documenti e l'ottenimento di copie di essi da parte dei difensori", e
coonesterebbe i dubbi da taluno formulati circa l'effettivo
funzionamento collegiale dei Consigli di prefettura.
L'ordinanza è stata notificata il 22 luglio 1965 alle parti in
causa, il 24 luglio al Presidente del Consiglio dei Ministri, il 26
luglio al Comune di Olbia non presente nel giudizio. Essa è stata poi
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 19 luglio e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 4 settembre 1965.
Innanzi a questa Corte si sono costituiti soltanto i signori Carta
Giuseppe, Meloni Antonio Maria, Sanna Bruno, Pitzalis Antonio, in data
21 settembre 1965. Nelle loro deduzioni vengono ribadite le
argomentazioni dell'ordinanza di rimessione.
All'udienza di trattazione della causa il difensore delle anzidette
parti ha insistito nei medesimi sensi. Considerato in diritto :
1. - Il problema della compatibilità della giurisdizione contabile
dei Consigli di prefettura con la Costituzione fu già preso in esame
da questa Corte nella sentenza n. 17 del 1965 sotto altri profili,
ritenuti non sufficienti a far dichiarare illegittima la giurisdizione
stessa.
In quel giudizio - promosso anch'esso dalla Corte dei conti -
questa Corte ebbe però ad osservare che la soluzione adottata in
ordine alle questioni sottoposte al suo esame non escludeva che la
giurisdizione in questione potesse essere, per la sua struttura o per
differenti ragioni, incompatibile con la Costituzione. Ciò sul
presupposto - tratto dalla propria giurisprudenza - che la necessità
che le giurisdizioni speciali siano sottoposte a "revisione" ai sensi
della VI disposizione transitoria della Costituzione, non importa che
prima della "revisione" esse possano continuare a vivere così come
sono, anche quando la loro struttura e il loro modo di operare
contrasti coi precetti dettati dalla Costituzione per la giurisdizione
in generale, e perciò validi per qualsiasi tipo di giurisdizione.
Sottolineava perciò la Corte che i Consigli di prefettura in tanto
avrebbero potuto continuare a esercitare legittimamente la propria
giurisdizione fino al momento della "revisione", in quanto la loro
composizione e il loro funzionamento non apparisse in alcun modo in
contrasto coi precetti dettati dalla Costituzione per l'esercizio
stesso.
Alla stregua di tali concetti occorre esaminare le questioni ora
proposte dalla nuova ordinanza della Corte dei conti, nei confronti
delle disposizioni del vigente testo unico comunale e provinciale
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, relative alla giurisdizione
dei Consigli di prefettura.
Tali questioni sono di ben più vasta portata rispetto a quella
proposta nei confronti del medesimo testo unico con l'ordinanza che
diede occasione alla citata sentenza del 1965. Quella riguardava il
solo profilo della conciliabilità della proposizione del giudizio
contabile ex ufficio col principio costituzionale della imparzialità
del giudice. Le questioni ora proposte denunciano invece le
disposizioni relative alla composizione dell'organo e allo svolgimento
del processo in riferimento ai principi costituzionali della
indipendenza e imparzialità del giudice, del diritto di difesa e della
precostituzione del giudice.
2. - La prima e fondamentale censura investe il secondo comma
dell'art. 23 del testo unico, riguardante la composizione del Consiglio
di prefettura in sede di giurisdizione contabile.
In base a tale disposizione (e tenendo presenti le successive
innovazioni dovute al T.U. sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché al D.P.R. 30
giugno 1955, n. 1544, riguardante il decentramento dei servizi del
Ministero del tesoro) quel consesso si compone attualmente del prefetto
(o del suo vicario) - che ne assume la presidenza -, di due funzionari
della prefettura appartenenti alla medesima carriera prefettizia
(carriera direttiva dell'Amministrazione dell'interno), aventi, di
norma, la qualifica di direttori di sezione, del direttore di
ragioneria della stessa prefettura e del direttore della ragioneria
provinciale dello Stato. Tutti e cinque i componenti del collegio
giurisdizionale appartengono dunque all'Amministrazione civile dello
Stato: quattro all'Amministrazione dell'interno ed uno a quella del
tesoro; tutti in posizione di dipendenza gerarchica dal potere
esecutivo, il quale è anche competente ad adottare nei loro confronti
i provvedimenti relativi alla carriera, allo stato giuridico, ai
trasferimenti. In particolare è nota la posizione di dipendenza
fiduciaria del prefetto dal Governo: i prefetti sono i principali
strumenti operativi del Governo in sede locale (art. 19 del T.U.
comunale e provinciale e art. 1 del regolamento approvato con R.D. 12
febbraio 1911, n. 297); e il Governo dispone della possibilità di
collocarli a disposizione e a riposo con provvedimento pienamente
discrezionale (artt. 237-238 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, e art. 6
del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70). I due funzionari appartenenti alla
carriera direttiva dell'Amministrazione dell'interno sono inoltre, a
loro volta, dipendenti diretti del prefetto (presidente del consesso
giurisdizionale in questione), il quale è competente anche per i loro
rapporti informativi. E in posizione di dipendenza rispetto a
quest'ultimo si trova altresì il direttore di ragioneria della
prefettura.
Siccome nessuna disposizione legislativa indica con quali modalità
e per quale durata debba procedersi alla composizione dei Consigli di
prefettura, la rinnovazione, totale o parziale, di questo organo di
giurisdizione viene poi a dipendere esclusivamente dai poteri
discrezionali dell'Amministrazione centrale relativi alla carriera e ai
trasferimenti dei diversi funzionari. Inoltre i modi e i tempi
dell'avvicendamento dei due funzionari della carriera prefettizia sono
condizionati altresì dalle libere scelte del prefetto in ordine
all'organizzazione degli uffici da lui dipendenti.
Tale essendo lo stato della legislazione, il denunciato contrasto
del secondo comma dell'art. 23 con la Costituzione non può esser
negato.
Tanto più poi esso è notevole quando si consideri l'oggetto del
giudizio.
Il giudizio di responsabilità contabile nei confronti degli
amministratori degli enti locali, e di coloro che maneggiano i fondi
degli enti stessi, è uno strumento essenziale e indispensabile a
garanzia della legalità nella gestione finanziaria di tali enti.
Essendo peraltro in grado di colpire nella personalità e nel
patrimonio gli agenti di questi ultimi, e (quel che è più importante)
i loro amministratori - e, tra questi, in particolare, gli
amministratori degli enti territoriali, liberamente scelti dalle
rispettive comunità -, la giurisdizione in esame, qualora non venga
esercitata in condizioni di assoluta indipendenza e imparzialità,
rischia di ripercuotersi in modo pregiudizievole sul regime delle
autonomie. Ciò è tanto più manifesto in relazione agli
amministratori degli enti territoriali, dato che la dichiarazione di
responsabilità si risolve, per essi, in ragione di ineleggibilità
(art. 15, n. 8, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulle elezioni
comunali, e art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122,
sulle elezioni provinciali), e che gli amministratori che ricoprono la
carica di sindaco (o, rispettivamente, di presidente della Giunta
provinciale) o di assessore, quando nei loro confronti sia pendente il
giudizio contabile, possono essere sospesi dalla carica fino all'esito
del giudizio (ultimo comma del citato art. 15). È palese pertanto il
pericolo che un organo di giurisdizione contabile composto di
funzionari in posizione di stretta dipendenza dall'autorità
governativa può rappresentare per le autonomie locali.
La denuncia del secondo comma dell'art. 23 per contrasto della
disciplina della composizione dei Consigli di prefettura in sede
giurisdizionale ivi contenuta col principio di indipendenza del giudice
- e in particolare con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione,
il quale vuole assicurata l'indipendenza anche ai giudici speciali, e
con lo stesso art. 101, secondo comma, il quale, disponendo che i
giudici siano soggetti soltanto alla legge, li vuole sottratti, nel
loro giudizio, ad ogni volontà esterna, che non sia quella obbiettiva
della legge - è da considerare perciò fondata. Ciò consente di
dichiarare assorbita ogni altra questione proposta nell'ordinanza di
rimessione nei confronti della composizione dell'organo.
3. - Con riferimento alle denuncie contenute nell'ordinanza di
rimessione, la Corte riscontra, inoltre, nelle rimanenti disposizioni
del testo unico comunale e provinciale riguardanti la giurisdizione dei
Consigli di prefettura, i seguenti vizi di legittimità costituzionale:
- l'art. 260 contrasta col principio di imparzialità del giudice,
per il fatto che dispone che il giudizio contro gli amministratori
viene promosso e svolto dai Consigli di prefettura d'ufficio o su
richiesta del prefetto-presidente, nonostante che la funzione
amministrativa inquirente destinata a condurre al giudizio spetti
istituzionalmente allo stesso prefetto e a funzionari da lui dipendenti
(è anche da tener presente che la riferita disposizione contraddice
alle regole dettate a proposito dell'astensione e della ricusazione dei
giudici nel processo civile, nel processo penale e in quello
amministrativo: art. 51, n. 4, del Codice di procedura civile; art. 61
del Codice di procedura penale; art. 43 del T.U. 26 giugno 1924, n.
1054, sul Consiglio di Stato). Inoltre la discrezionalità del potere
di promuovere il giudizio, concessa al Consiglio ed al prefetto -
presidente dal secondo comma dell'art. 260, può - data la constatata
posizione di dipendenza di tutti i componenti del consesso rispetto al
potere esecutivo - incidere sull'eguaglianza di trattamento nei
confronti degli amministratori dei diversi enti locali e persino dei
diversi amministratori di uno stesso ente, nonché sulla imparzialità
del giudice, sotto il profilo della possibilità di discriminazioni (e
particolarmente di discriminazioni politiche), senza che contro tali
inconvenienti sia offerto alcun rimedio giuridico;
- date le modalità del giudizio, la mancanza di una adeguata
garanzia che, successivamente alla audizione delle parti private
(prescritta dall'art. 310, quarto comma), non vengano introdotti nel
processo, in modo non formale, elementi di giudizio non conosciuti
dalle parti, contrasta col diritto di difesa (art. 24, secondo comma,
della Costituzione);
- l'ultima parte del secondo comma dell'art. 23, riflettente la
partecipazione alle sedute del Consiglio di prefettura del funzionario
di ragioneria che ebbe a compilare la relazione sul conto -
disposizione alla quale si richiama anche l'art. 311 -, contrasta con
gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, a causa della
disparità di trattamento fatto alle parti private, rispetto a un
funzionario avente funzione essenzialmente accusatoria, in ordine alla
possibilità di rappresentare ai giudici, dopo che questi si siano
riuniti per decidere, le rispettive ragioni;
- la mancanza di una disposizione che assicuri alle parti la
possibilità di prender visione del testo originale della pronuncia del
giudice contrasta con l'art. 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, a causa della menomazione che da ciò può derivare al
diritto di difesa e di impugnativa.
4. - Per le ragioni che precedono deve essere dichiarata
l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 23 del
testo unico comunale e provinciale; e inoltre delle seguenti altre
disposizioni dello stesso testo unico: art. 260; comma quarto dell'art.
310, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "è
sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale decide nel
termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate";
comma quinto e comma sesto dello stesso art. 310; art. 311,
limitatamente alla parte che riguarda la partecipazione alla seduta del
Consiglio di prefettura, con voto consultivo, del funzionario di
ragioneria che ebbe a compilare la relazione sul conto.
Deve essere altresì dichiarata illegittima - in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - quella parte dell'art.
251 del testo unico comunale e provinciale che prevede la
sottoposizione alla "giurisdizione amministrativa" (e cioè alla
giurisdizione dei Consigli di prefettura) dei soggetti ivi contemplati.
È da respingere invece la richiesta di dichiarazione di
illegittimità dell'art. 29 del testo unico, dato che contempla
competenze non giurisdizionali dei Consigli di prefettura e competenze
delle Giunte provinciali amministrative.
5. - Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve
essere dichiarata altresì l'illegittimità costituzionale: a) del
comma terzultimo dell'art. 21 della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (così come
sostituito dall'art. 1 decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257) -
limitatamente alla disposizione per cui il conto "è sottoposto al
giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei
mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate" -, nonché
dell'intero comma penultimo e dell'intero comma ultimo dello stesso
articolo; b) dell'art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257,
limitatamente alla parte in cui dispone che i Consigli di prefettura
pronunciano sulla responsabilità contabile degli amministratori delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplata dall'art.
3 dello stesso decreto (che ha introdotto il testo attuale degli ultimi
quattro commi dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972); c)
dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ultimo comma, nel
testo attuale (introdotto con l'art. 3 decreto-legge 20 febbraio 1927,
n. 257), contenente norme di procedura a proposito dei giudizi di cui
alla precedente lettera b).
6. - La presente pronuncia non investe la giurisdizione contabile
della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta,
sottentrata, in quella Regione, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del decreto
legislativo 15 novembre 1946, n. 367, alla giurisdizione dei Consigli
di prefettura. Nessuna autonoma questione di legittimità
costituzionale è stata sollevata infatti in ordine a tale
giurisdizione, affidata a un organo diversamente composto, la struttura
del quale comporta anche talune disparità sul piano del processo.
Le disposizioni sulla giurisdizione dei Consigli di prefettura e
sui giudizi davanti ad essi applicabili alla Giunta ai sensi dell'art.
5, comma primo, del citato decreto debbono perciò esser fatte salve
per quanto riguarda l'applicazione nei giudizi davanti a quest'ultima.
La Corte non intende escludere che taluna di tali disposizioni
possa risultare illegittima anche con riferimento all'anzidetta
giurisdizione. Ma ritiene che le disposizioni stesse non potrebbero
formare oggetto di esame sotto il profilo in questione, se non con
particolare riferimento alla giurisdizione medesima, e quindi sulla
base di una impugnativa che le investisse con specifico riferimento
alla stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) delle seguenti disposizioni del testo unico comunale e
provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383: art. 23, comma
secondo; art. 251, limitatamente alla parte in cui dispone che chi si
ingerisca nel maneggio del denaro "è sottoposto alla giurisdizione
amministrativa"; art. 260; art. 310, comma quarto - limitatamente alla
parte in cui dispone che il conto "è sottoposto al giudizio del
Consiglio di prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi,
sentite, ove lo richiedano, le parti interessate" -, nonché comma
quinto e comma sesto; art. 311, limitatamente alla parte in cui dispone
che il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul
conto "assiste alla seduta del Consiglio di prefettura con voto
consultivo a norma dell'art. 23";
b) delle seguenti disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: art. 21 (così
come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 20 febbraio 1927, n.
257), comma terzultimo - limitatamente alla parte in cui dispone che il
conto "è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale
deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti
interessate" -, nonché comma penultimo e comma ultimo; art. 30 (così
come modificato dall'art. 3 del citato decreto-legge 20 febbraio 1927,
n. 257), comma quinto;
c) dell'art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257,
limitatamente alla parte in cui dispone che i Consigli di prefettura
pronunciano sulla responsabilità degli amministratori delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplata dall'art.
3 dello stesso decreto, modificativo dell'art. 30 della legge 17 luglio
1890, n. 6972.
La dichiarazione di illegittimità delle anzidette disposizioni non
riguarda la giurisdizione della Giunta giurisdizionale amministrativa
della Valle d'Aosta e i relativi giudizi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte