Sentenza n. 55/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1974 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11,
primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali), e dell'art. 35, primo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 maggio 1972 dal pretore di Montagnana
nella causa di lavoro Vertente tra Pertile Antonio e la ditta Pomello -
Chinaglia, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;
2) ordinanza emessa il 15 giugno 1972 dal pretore di Milano nella
causa di lavoro vertente tra Fassina Marino e la società Recordati
Industria chimica e farmaceutica, iscritta al n. 321 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 296 del 15 novembre 1972;
3) ordinanza emessa il 12 settembre 1972 dal pretore di Padova
nella causa di lavoro vertente tra Berto Armando e Miazzo Arcangelo,
iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973;
4) ordinanza emessa il 23 gennaio 1973 dal pretore di Sant'Agata
dei Goti nella causa di lavoro vertente tra D'Angelo Pietro e Damiano
Giuseppe, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione della società Recordati Industria chimica e
farmaceutica;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice
relatore Nicola Reale;
uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la società Recordati, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nella causa promossa da Pertile Antonio nei confronti della
ditta Pomello - Chinaglia per la declaratoria d'inefficacia del
licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, il pretore di
Montagnana, accertato che la convenuta occupava complessivamente, nei
due stabilimenti siti nei comuni di Este e di Montagnana, meno di
trentacinque dipendenti e meno di quindici nel solo stabilimento di
Montagnana, ove risultava addetto l'attore, ha sollevato, con ordinanza
27 maggio 1972, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui
esclude che le disposizioni della legge medesima - fatti salvi gli
artt. 4 e 9 - si applichino ai datori di lavoro che occupano fino a
trentacinque dipendenti. Il pretore, pur dando atto di non ignorare la
decisione di questa Corte n. 81 del 1969, che ha ritenuto non fondata
la medesima questione in riferimento agli artt. 3,4 e 35 della
Costituzione, ha ravvisato non manifestamente infondato il dubbio circa
la compatibilità con l'art. 3 della Costituzione della deroga che la
norma denunciata apporta alla disciplina comune dei licenziamenti
individuali. Il pretore ha sollevato, inoltre, in riferimento allo
stesso principio di uguaglianza, la questione circa la legittimità
dell'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d.
Statuto dei lavoratori), nella parte in cui prevede che le disposizioni
dell'art. 18 della legge medesima (reintegrazione nel posto di lavoro)
s'applichino, per le imprese industriali e commerciali, a ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più
di quindici dipendenti. Premesso che il citato art. 35 dovrebbe
interpretarsi nel senso che la reintegrazione nel posto di lavoro è
subordinata alla sussistenza di due condizioni: che il datore di lavoro
occupi più di trentacinque dipendenti, ai sensi dell'art. 11, primo
comma, della legge n. 604 del 1966, e che l'unità produttiva, cui
risulti addetto il lavoratore illegittimamente licenziato, occupi più
di quindici dipendenti; il giudice a quo osserva che quest'ultimo
criterio numerico crea un'irragionevole disparità di trattamento tra i
dipendenti di una media o grande azienda, occupante complessivamente
centinaia di lavoratori, suddivisi però in unità produttive di
quindici elementi, cui è inapplicabile l'istituto della
reintegrazione, e i dipendenti di un'azienda di minori dimensioni,
consistente in una sola unità produttiva occupante sedici o più
elementi, cui è invece applicabile la reintegrazione suddetta.
2. - Davanti a questa Corte, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, con atto di
deduzioni 10 ottobre 1972, ha osservato che, in ordine alla
costituzionalità dell'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del
1966, non sono stati prospettati profili diversi da quelli già
esaminati da questa Corte con la sentenza n. 81 del 1969.
L'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'articolo
35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, sarebbe inammissibile
per difetto di rilevanza nel giudizio di merito: risultando, infatti,
dall'ordinanza che la ditta convenuta occupa complessivamente meno di
trentacinque dipendenti, difetterebbe nella specie il primo presupposto
per l'applicabilità della disposizione, relativa alla reintegrazione.
La disposizione contenuta nella norma impugnata, circa i limiti di
operatività dell'istituto della reintegrazione nel posto di lavoro,
sarebbe peraltro giustificata dalla condizione che nelle unità
produttive di dimensioni organizzative modeste, rivelate dalla
consistenza numerica dei dipendenti occupati (fino a quindici) verrebbe
a prevalere il principio fiduciario. L'Avvocatura dello Stato ha
concluso quindi per la declaratoria di infondatezza delle questioni
sollevate.
3. - Con provvedimento del 12 settembre 1972 nel corso della causa
instaurata da Berto Armando nei confronti di Miazzo Arcangelo per la
declaratoria di inefficacia del licenziamento, anche il pretore di
Padova, dopo avere accertato che il convenuto occupa non più di dieci
dipendenti, ha proposto questione di legittimità dell'art. 11, primo
comma, della legge n. 604 del 1966, in termini analoghi a quelli
indicati nella ordinanza sopra ricordata.
4. - Nel corso di altro analogo procedimento civile instaurato da
Fassina Mario contro la Recordati Industria chimica e farmaceutica
soc.p.az. il pretore di Milano con ordinanza 15 giugno 1972, previo
accertamento che soltanto sei risultavano essere i dipendenti occupati
nella filiale di detta società, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.; dell'art.
35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui
prevede che le disposizioni dell'art. 18 dello Statuto medesimo
concernente la reintegrazione nel posto di lavoro s'applichino per le
imprese industriali e commerciali a ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici
dipendenti. Nel ritenere pregiudiziale e non manifestamente infondata
la questione, il giudice a quo, pur riconoscendo la razionalità di una
delimitazione di categorie di datori di lavoro, a seconda delle forze
di lavoro occupate, come quella operata dall'art. 11, primo comma,
della legge n. 604 del 1966, osserva tuttavia che il criterio della
componente numerica dei lavoratori addetti alla singola unità
produttiva crea un'irragionevole disuguaglianza tra i lavoratori della
stessa azienda di medie o grandi dimensioni. Questa differenza di
trattamento renderebbe, peraltro, concreto il pericolo che "dipendenti
sgraditi alla direzione possano da questa essere trasferiti da
un'unità produttiva, ad altra in cui non sussista possibilità di
reintegrazione onde consentirne in prosieguo il licenziamento".
5. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la
società Recordati con atto 4 dicembre 1972, nel quale si contesta, con
argomentazioni ribadite nella successiva memoria 5 dicembre 1973, che
la dedotta questione di legittimità costituzionale sia fondata.
Premesso che l'art. 35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori
ha innovato la normativa della legge n. 604 del 1966 "soltanto per
quanto riguarda le conseguenze del licenziamento risultato illegittimo
ai sensi di quest'ultima legge", e che esso "va coordinato ed integrato
con gli artt. 8 e 11 della legge n. 604 del 1966", si osserva che
anche per l'ipotesi prevista dalla norma impugnata sarebbe valido il
medesimo criterio della componente numerica dei lavoratori occupati,
riconosciuto legittimo da questa Corte con la sentenza n. 81 del 1969.
Trattandosi, infatti, di piccole unità produttive, l'elemento del
rapporto personale tra il dipendente ed i preposti ad esse
acquisterebbe importanza essenziale per la possibilità della
continuazione del rapporto di lavoro e la distinzione operata dalla
norma in questione, che prescinde dalla circostanza che la
potenzialità economica complessiva dell'impresa sia la medesima,
sarebbe giustificata in considerazione "della difficoltà di
reinserimento di un lavoratore già licenziato nel medesimo posto e
nello stesso ambiente di lavoro nell'ambito di una piccola unità
produttiva".
Circa il pericolo del trasferimento di lavoratori sgraditi alla
direzione dell'azienda da una unità produttiva ad un'altra, volto ad
eludere l'applicazione dello Statuto, si obietta che l'art. 13 dello
Statuto medesimo, richiede che "comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive" giustifichino il trasferimento.
6. - In un altro procedimento, di analogo oggetto, infine, promosso
da D'Angelo Pietro nei confronti di Damiano Giuseppe, imprenditore con
soli sette dipendenti, il pretore di Sant'Agata dei Goti, con ordinanza
23 gennaio 1973 ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale della medesima disposizione di cui all'art. 35, primo
comma, dello Statuto dei lavoratori, in riferimento agli artt. 3 e 24,
primo comma, della Costituzione, dubitando che "le dimensioni
economiche delle imprese e la diversa rilevanza del rapporto fiduciario
tra imprenditori e dipendenti giustifichino una così radicale
discriminazione" tra i lavoratori, ai fini di una diversa tutela del
diritto alla conservazione del posto di lavoro. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze sollevano questioni analoghe o connesse,
onde si ravvisa opportuna la riunione dei giudizi per dar luogo a
decisione con unica sentenza.
2. - L'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604,
sui licenziamenti individuali, è impugnato con l'ordinanza del pretore
di Montagnana in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte
in cui esclude che le disposizioni della legge medesima, fatti salvi
gli artt. 4 e 9, si applichino ai datori di lavoro che non occupano
più di 35 dipendenti, mentre con l'ordinanza del pretore di Padova la
censura è limitata alla parte in cui, nella situazione di cui sopra,
non fa salva l'applicazione oltre che dei citati artt. 4 e 9 anche
dell'art. 2 della legge concernente l'obbligo del datore di lavoro di
dare comunicazione scritta del licenziamento e - se richiestone -
l'indicazione dei motivi di esso.
Dai pretori di Montagnana, di Milano e di Sant'Agata dei Goti, è
proposta, inoltre, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d.
Statuto dei lavoratori), nella parte in cui prevede che, per le imprese
industriali e commerciali, l'art. 18 della legge medesima, recante la
disciplina della reintegrazione nel posto di lavoro, si applica a
ciascuna loro sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
che occupa più di 15 dipendenti.
Tale criterio meramente numerico, assume il pretore di Montagnana,
creerebbe una irrazionale disparità di disciplina del rapporto di
lavoro a seconda che si tratti di una media o grande azienda articolata
in una pluralità di unità produttive, occupanti ciascuna meno di 16
dipendenti, ovvero di una azienda di minori dimensioni, consistente in
una sola unità produttiva occupante 16 o più dipendenti, ai quali
soltanto risulterebbe applicabile l'obbligo di reintegrazione nel posto
di lavoro.
Il pretore di Milano - a sua volta - censura la discriminazione del
regime dei licenziamenti individuali tra i lavoratori addetti a diverse
ed autonome unità produttive della stessa impresa industriale o
commerciale (a seconda che esse occupino, o non, più di 15 dipendenti)
ed osserva che ciò consentirebbe il trasferimento di dipendenti
sgraditi, per pretese ragioni tecniche, organizzative o produttive, da
una unità per la quale il licenziamento è sindacabile ai fini della
reintegrazione ad altra in cui questa possibilità non esiste, e ciò
al fine di sottrarre i dipendenti stessi al beneficio della stabilità.
3. - Le disposizioni impugnate rispecchiano l'evoluzione della
legislazione in materia di risoluzione del contratto di lavoro.
Innovandosi alla disciplina della risolubilità "ad nutum" prevista a
favore di entrambi i contraenti dall'art. 2118 c.c., si è stabilito
(con l'art. 8 della legge n. 604 del 1966) che, in caso di
licenziamento intimato senza giusta causa, o senza giustificato motivo,
il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro o,
in mancanza, a risarcirgli il danno mediante una indennità
ragguagliata ad un multiplo, variabile, secondo determinate
circostanze, fra un massimo e un minimo dell'ultima retribuzione
mensile. Ma, successivamente, con l'art. 18 della legge n. 300 del
1970, si è riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel posto di
lavoro al dipendente illegittimamente licenziato, oltre al risarcimento
del danno, ed eventualmente anche il diritto al pagamento
dell'ammontare delle retribuzioni, dovutegli in virtù del rapporto di
lavoro, dalla data della sentenza a quella della effettiva di lui
reintegrazione.
Ai fini del coordinamento di tali diverse normative va rilevato,
peraltro, che, ai sensi del ricordato art. 11, primo comma, della legge
n. 604 del 1966, l'art. 8 non è applicabile ai datori di lavoro che
occupino fino a 35 dipendenti, mentre l'art. 35 della legge n. 300 del
1970 - sotto la rubrica "Campo d'applicazione" - dopo avere, nel
parimenti ricordato comma primo, stabilito che le disposizioni
dell'art. 18 (oltre quelle del titolo III della legge) si applicano a
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che
occupa più di 15 dipendenti, aggiunge, nel secondo comma, l'estensione
delle stesse alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito di
uno stesso comune occupino più di 15 dipendenti, anche se ciascuna
delle unità produttive dell'unica impresa non raggiunga tali limiti.
Analoghe disposizioni, con riferimento a minor numero di dipendenti
sono stabilite per le imprese agricole, che peraltro non ricadono
nell'oggetto del presente giudizio.
4. - Quanto all'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966,
deve rilevarsi che, con sentenza n. 81 del 1969, questa Corte ha già
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
prospettata in riferimento al principio d'uguaglianza. I motivi che
hanno fatto ritenere non irrazionale la diversificazione, introdotta al
fine di determinare il regime dei licenziamenti individuali, a seconda
delle dimensioni che il datore di lavoro abbia conferito alla
organizzazione della sua attività, quale dato aderente alla realtà
economica di comune esperienza, meritano di essere ora riconfermati,
anche perché nessuna sostanzialmente nuova argomentazione contraria
risulta dedotta nelle ordinanze di rimessione o dalle parti. Ed appena
occorre aggiungere che la legittimità della norma in esame permane,
anche riconoscendosi ad essa, a seguito della successiva legge n. 300
del 1970, un ambito di applicabilità diverso da quello che la
caratterizzava anteriormente.
La questione stessa deve dichiararsi, quindi, infondata.
5. - E lo è anche sotto l'accennata prospettazione svolta in
ordine alla non applicabilità in ogni caso dell'art. 2 della stessa
legge
Quanto a quest'ultima disposizione, che impone al datore di lavoro
l'obbligo di comunicare al dipendente i motivi del licenziamento nelle
ipotesi disciplinate dalla legge in questione, occorre appena osservare
che simile limitazione posta dall'articolo 11 non può ritenersi in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Deve escludersi, infatti,
che derivi disparità di trattamento ed ingiustificato pregiudizio al
lavoratore dall'assenza dell'obbligo per il datore di lavoro della
comunicazione del licenziamento e dei motivi di esso anche quando si
ipotizzi che il licenziamento sia stato determinato da motivi politici
o sindacali o religiosi, in ispregio alle libertà civili garantite
dalla Costituzione.
Nel caso suddetto, infatti, vige il principio della più ampia
facoltà di indagine e di prova sui reali motivi del licenziamento,
indipendentemente dal silenzio o da eventuale comunicazione del datore
di lavoro, ove la sua decisione risulti viziata da contrasto con l'art.
4 della legge predetta.
6. - La risoluzione delle ulteriori questioni rende anzitutto
necessario il coordinamento, in via interpretativa, della disciplina
dei licenziamenti individuali prevista dalle due leggi in esame (artt.
8 e 11 della legge del 1966; 18, 35 e 40 della legge del 1970) per
identificare l'esatto contenuto della norma impugnata. Orbene, tenendo
conto dei ben noti dubbi interpretativi, nonché della diversità degli
orientamenti emersi al riguardo nel corso dei lavori preparatori per la
formulazione dell'art. 35 dello Statuto, e successivamente in dottrina
e nella giurisprudenza di merito formatasi in sede di prima
applicazione, questa Corte ritiene che, ferma restando ogni altra non
contrastante disposizione della legge 1966, n. 604, la innovazione
introdotta dall'art. 18 dello Statuto alla disciplina dei licenziamenti
riconosciuti illegittimi sia stata dall'art. 35 resa applicabile - nei
sensi in appresso specificati - alle imprese industriali e commerciali,
purché si presentino con sedi, stabilimenti, filiali, uffici o reparti
autonomi (unità produttive) occupanti più di 15 dipendenti (art. 35,
primo comma), oppure con pluralità di unità produttive aventi meno di
16 dipendenti ma che ne occupino, nel complesso, più di 15 e operino
nell'ambito territoriale dello stesso comune (secondo comma).
Sembra essere stata intenzione del legislatore di dare così
giuridico rilievo, non solo ai fini dello svolgimento delle attività
sindacali di cui al terzo titolo dello Statuto ma anche ai fini del
licenziamento, all'unità produttiva distinta dalla complessa
organizzazione imprenditoriale, nel cui ambito esso si delinea con
carattere di autonomia, così dal punto di vista economico strutturale,
come da quello finalistico o del risultato produttivo, nella più vasta
area del mercato dei beni o dei servizi. Ad identificare le unità
produttive non è necessario che esse siano rilevanti come autonomi
centri di imputazione di rapporti giuridici.
Né alla loro configurazione concreta osta l'unitaria funzione
dirigenziale esercitata dall'imprenditore, e nemmeno è incompatibile
con la loro articolazione la circostanza che nel quadro organizzativo
dell'impresa siano previsti uffici direzionali comuni, che presiedano
al coordinamento produttivo e ad un armonico sviluppo dell'attività
economica complessiva.
Il che, d'altra parte, giustifica la globale ed unitaria
considerazione dell'impresa sotto profili e per fini diversi.
Orbene realizzandosi in un'impresa commerciale o industriale le
suesposte condizioni ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 35.
ai dipendenti dell'unità (che potrebbe essere unica ed esaurire la
consistenza dell'impresa) o delle unità produttive da prendersi in
considerazione ai sensi dei due commi dell'art. 35, si applicherà
l'art. 18.
La normativa della legge del 1966 (anche nell'art. 8) rimane a sua
volta applicabile ai dipendenti estranei all'unità o alle unità
produttive, quando, il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa
superi comunque il limite dei 35 stabilito dal ricordato art. 11.
Spetterà ovviamente al giudice accertare, caso per caso, quali
dipendenti siano da considerare estranei all'unità produttiva onde
ritenerli non soggetti all'applicazione dell'art. 18.
In ultimo, il regime di cui all'art. 2118 del codice civile resta
in vigore quando entrambi i predetti livelli occupazionali, nei sensi
sopra precisati, non trovino realizzazione.
7. - Così coordinandosi le predette disposizioni risulta
ammissibile la questione sollevata dal pretore di Montagnana che,
peraltro, al pari di quelle sollevate dagli altri due giudici, va
dichiarata non fondata.
Oltre a doversi ribadire (come in sentenza n. 81 del 1969 di questa
Corte) che l'art. 3 della Costituzione "non corrisponde ad un criterio
di mera uguaglianza formale e perciò non esclude che il legislatore
possa dettare norme diverse per regolare situazioni che egli ritenga
diverse, entro un margine di discrezionalità che giustifichi
sostanzialmente il criterio di differenziazione adottato", e che nei
sensi accennati deve valutarsi "la componente numerica dei lavoratori,
quale indice di un modo di essere e di operare dell'impresa o delle sue
oggettive articolazioni", non può negarsi che l'art. 35, primo comma,
dello Statuto, nel segnare per la reintegrazione del lavoratore
illegittimamente licenziato il limite di non meno di 16 dipendenti
addetti a ciascuna unità produttiva di imprese industriali o
commerciali, è la risultante di scelte discrezionali operate,
nell'ambito della Costituzione, dal legislatore e non prive di
razionalità.
Invero deve ritenersi che il legislatore, senza dare esclusivo
rilievo al criterio della fiduciarietà nel rapporto di lavoro o
all'esigenza di non gravare di oneri economici eccessivi le imprese di
minori dimensioni, abbia attribuito prevalente e determinante valore
all'esigenza di salvaguardare la funzionalità delle unità produttive,
nell'intento di evitare in quelle con minor numero di dipendenti
(secondo l'indice numerico che ha ritenuto opportuno di stabilire) il
verificarsi di situazioni di tensione nelle quotidiane relazioni umane
e di lavoro correnti tra il dipendente licenziato (e poi reintegrato
nel medesimo ambiente) e i preposti all'unità produttiva nonché gli
altri lavoratori ad essa appartenenti. Quale indice della volontà del
legislatore può ricordarsi il dettato del secondo comma dell'art. 35,
giacché nei casi ivi previsti gli inconvenienti derivanti
dall'obbligatoria reintegrazione nel posto di lavoro, possono, senza
apprezzabile pregiudizio per il lavoratore, evitarsi col trasferimento
da un'unità ad un'altra, nell'ambito dello stesso comune.
Ne consegue che la tipizzazione di diverse fattispecie, ai fini di
una disciplina non uniforme dei licenziamenti individuali, sfugge, per
se stessa a censure sotto il profilo della razionalità, ponendo in
luce valutazioni discrezionali di politica legislativa, aventi riguardo
ad equilibri economico - sociali che ne hanno consigliato l'adozione
nell'interesse generale. Il che non esclude, ovviamente, ulteriori
interventi legislativi volti a migliorare, nell'interesse generale, sia
la sostanza della normativa, ora vigente, sia la formulazione di essa,
onde agevolare il compito dell'interprete.
8. - Le sopra esposte considerazioni dimostrano che la questione è
infondata anche in riferimento all'art. 24, primo comma, della
Costituzione, inteso quale specificazione ulteriore del principio di
uguaglianza.
Spetterà al giudice di merito accertare, nei limiti della domanda
proposta, se il trasferimento del prestatore di lavoro da un'unità ad
un'altra di minore consistenza, sia realmente giustificato da
"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", giusta il
disposto dell'art. 13 dello Statuto medesimo, e non preordinato
all'allontanamento dall'impresa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme
sui licenziamenti individuali), sollevate dai pretori di Montagnana e
di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
dichiara non fondate - nei sensi di cui in motivazione - le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevate
dai pretori di Montagnana, di Milano e di Sant'Agata dei Goti, con le
ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte