Sentenza n. 55/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. e,
e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre
1972 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Foti
Natale, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Visti gli atti di costituzione della parte civile Crignola Maria e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Pierangelo Parravicini, per Crignola Maria, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale pendente davanti al tribunale di Como
a carico di Natale Foti, imputato di omicidio colposo per avere
provocato l'uscita dalla sede stradale dell'autovettura da lui guidata
(senza patente) e l'urto contro un palo di cemento, con conseguenti
gravi lesioni del trasportato Luigi Montrasio, che poi decedeva in
ospedale, la Compagnia Mercury Assicurazioni e Riassicurazioni di
Bologna, presso la quale il Foti era assicurato, citata quale
responsabile civile ad istanza del coniuge e dei figli del defunto,
costituitisi parte civile contro l'imputato, ha chiesto di essere
estromessa dal giudizio, deducendo l'improponibilità dell'azione
diretta del danneggiato, o suoi eredi, contro l'assicuratore: ai sensi
dell'art. 2, comma secondo, 4, lett. e, e 18 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, le persone trasportate da veicoli diversi da quelli di
cui all'art. 1, ultimo comma (ed anche dai natanti di cui all'art. 2,
comma secondo, ultima parte) della stessa legge, infatti, non sarebbero
considerate "terzi" e non avrebbero diritto ai benefici derivanti dai
contratti di assicurazione obbligatoria a norma della ripetuta legge n.
990 del 1969. La difesa delle parti civili ha eccepito l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, lett. c, di detta legge, ed a tale
eccezione si è associato il pubblico ministero.
Il tribunale, ritenuta non fondata l'istanza di estromissione del
responsabile civile, con ordinanza del 13 novembre 1972, rilevato che
la persona trasportata qualora riporti danno ancorché coperto da
assicurazione (come nella specie), per il combinato disposto dei citati
articoli 4, lett. c, e 18 non ha azione diretta contro l'assicuratore,
non avendo i trasportati diritto ai benefici derivanti dai contratti di
assicurazione obbligatoria, e rilevato altresì che tale esclusione
(che trae origine anche dal disposto di cui al secondo comma dell'art.
2) "comporta una disparità di trattamento tra persone che versano
nella stessa situazione di vittime della strada e di danneggiati,
riservando la legge l'azione di cui sopra unicamente ai danneggiati non
trasportati", ha considerato rilevante e non manifestamente infondata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, comma secondo, 4, lett. c,
e 18 della legge n. 990 del 1969, nella parte in cui dette norme non
pongono l'obbligo di assicurazione relativamente alla responsabilità
per i danni prodotti alle persone trasportate e negano a dette persone
l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti
dell'assicuratore.
2. - Davanti a questa Corte si è costituita Maria Crignola, parte
civile nel procedimento penale a quo ed ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Secondo la parte privata, la questione sarebbe fondata. L'art. 3
della Costituzione sarebbe violato dalle norme denunciate, oltre che
per le ragioni indicate in ordinanza, anche perché, in base al
richiamo che l'art. 1 (comma primo) fa all'articolo 2054 del codice
civile, l'obbligo dell'assicurazione riguarderebbe anche i soggetti del
rapporto di trasporto (art. 1681 del codice civile); perché le vittime
della strada (tra le quali rientrano le persone trasportate a qualsiasi
titolo che subiscano danni per la circolazione dei veicoli a motore),
data la finalità sociale della legge, non possono essere trattate in
modo differenziato; perché il richiamo all'assunzione volontaria del
rischio non è sufficiente ad escludere una parte dei trasportati; e
perché infine, in caso di assicurazione volontaria per i trasportati,
a questi è negata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ed
agli stessi sono opponibili dall'assicuratore le eccezioni
contrattuali, e poi "in altra occasione viene tutelata un'assunzione di
rischio posta in essere volontariamente dall'assicurato".
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le deduzioni
presentate dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto a questa
Corte di voler dichiarare non fondata la questione. Osservato
preliminarmente che l'assunto del tribunale è formulato genericamente
ed apoditticamente, ha rilevato che nella differenziata disciplina di
cui alle norme oggetto di denuncia, non poteva ravvisarsi alcuna
irrazionale arbitrarietà. Infatti, è intuitiva la differenza tra la
situazione del terzo, utente della strada e del trasportato dal veicolo
che provoca l'incidente dannoso, atteso che quello si limita soltanto
ad usare la strada e questo, invece, si sceglie liberamente il vettore
e si assume volontariamente il rischio connesso alla conduzione e alla
circolazione del mezzo, e sarebbero ipotizzabili collusioni tra
trasportato e vettore. Ed in secondo luogo, è altrettanto innegabile
la diversità delle situazioni previste dagli artt. 1, ultimo comma, e
2, comma secondo, ultima parte, e dall'art. 4, lett. c, essendo le
prime qualificate da ulteriori, particolari circostanze ritenute dal
legislatore tali da giustificare la più ampia tutela di un affidamento
fondato su elementi obiettivi ed essendo invece le altre situazioni
basate su mere valutazioni soggettive (dei trasportati).
4. - All'udienza del 18 dicembre 1974, l'avv. Pierangelo
Parravicini, per la Crignola, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri,
hanno svolto le ragioni a sostegno delle rispettive richieste ed hanno
in queste insistito. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Como
solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. c, e 18 della legge 24
dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti), perché non è prevista l'obbligatorietà del contratto di
assicurazione per i danni riportati dalle persone trasportate e perché
non è data a queste persone che abbiano riportato danno ancorché
coperto da assicurazione, azione diretta nei confronti
dell'assicuratore.
2. - La questione, sotto entrambi i profili, non è fondata. C'è
anzitutto da ricordare che la normativa denunciata, e più propriamente
l'art. 1, comma terzo, della legge n. 990 del 1969 (che non è stato
richiamato in modo specifico nell'ordinanza), trova riscontro nella
Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, all. II, n. 9, con cui
ciascuna delle parti si è riservato di escludere dall'obbligo
dell'assicurazione i danni causati alle persone trasportate dal veicolo
che ha causato il danno in caso di trasporto a titolo gratuito o di
cortesia; e che il legislatore italiano ha disciplinato la materia,
relativamente alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a
queste equiparate, dei veicoli a motore senza guida di rotaie e
relativamente alla copertura dell'assicurazione per la responsabilità
civile verso i terzi, disponendo che l'assicurazione deve comprendere
"la responsabilità per i danni prodotti alle persone trasportate dai
veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato
e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonché dai
veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente
autorizzati al trasporto di persone" (art. 1, comma terzo, cit.) ed
escludendo quindi dall'assicurazione obbligatoria la responsabilità
civile per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli
diversi da quelli indicati.
E va ancora precisato che il giudice a quo, nel prospettare la
questione, non si è soffermato sulla disparità di trattamento che si
è così venuta a determinare nell'ambito della categoria delle persone
trasportate dai veicoli che hanno ad esse causato il danno, sibbene, e
unicamente, sul fatto che dette persone non sono considerate terzi
(art. 4, lett. c) e, non essendovi in relazione ai veicoli che le
trasportano obbligo di assicurazione, non hanno azione diretta nei
confronti dell'assicuratore (ed anche nel caso in cui abbiano riportato
danno coperto da assicurazione volontaria).
"Terzi", invero, sono le persone a cui sia prodotto un danno per la
circolazione di un veicolo senza guida di rotaie e che per ciò hanno
diritto ad essere risarcite dal conducente e dal proprietario (o
dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio)
del veicolo, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2054 del codice
civile; e tra codesti terzi proprio in base a tale norma non rientrano
le persone trasportate. La legge n. 990 del 1969, che fa espresso
riferimento all'articolo del codice civile ora ricordato, è stata
introdotta nel sistema per garantire i diritti delle persone che
abbiano subito un danno causato da un veicolo (o natante) a motore,
mediante l'instaurazione di un regime d'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile verso i terzi, e quindi l'assicurazione
che copre il veicolo e per cui è posto legislativamente l'obbligo si
riferisce di regola alla responsabilità civile ex art. 2054 del codice
civile.
Da ciò consegue che la situazione di fatto e giuridica della
persona trasportata dal veicolo che ad essa ha causato il danno e
quella del "terzo" risultano diverse.
ogni ragione di responsabilità tra conducente del veicolo e
persona trasportata che subisca un danno per fatto e colpa del
conducente, infatti, si pone e si risolve nell'ambito del rapporto di
trasporto (e resta a parte la possibilità che ricorrano o concorrano
profili di responsabilità extracontrattuale), ed invece la seconda
situazione è caratterizzata dalla normale estraneità del terzo nei
confronti del responsabile civile.
Il danno sofferto dai "terzi" e quello subito dalle persone
trasportate si ricollegano a differenti premesse: perché stanno su
piani diversi chi rimane estraneo alla circolazione del veicolo e non
è in condizione, per circostanze di tempo e di luogo, di prevedere ed
evitare il danno e chi, invece, partecipa alla circolazione del veicolo
ed ha modo, usando l'ordinaria diligenza, di evitare o contenere il
danno e comunque sa che, richiedendo o accettando il trasporto, può
andare incontro a pericoli e danni derivanti dal fatto della
circolazione del veicolo sul quale è trasportato, ed affronta
scientemente i rischi del trasporto confidando o dovendo confidare
sulla solvibilità del vettore a cui si affida.
La lamentata violazione del principio di eguaglianza, pertanto, non
sussiste sotto il primo dei due profili indicati dal giudice a quo,
perché i terzi e le persone trasportate, a differenza di quanto assume
il tribunale di Como, non versano nella stessa situazione di vittime
della strada e di danneggiati, e comunque non è irrazionale che il
legislatore abbia considerato non eguali le rispettive posizioni.
D'altra parte, che per il risarcimento del danno subito la persona
trasportata non abbia azione diretta contro l'assicuratore, si spiega
agevolmente solo che si consideri che il fondamento della spettanza di
codesta azione al terzo danneggiato non risiede nell'essere il rischio
assicurato (cosa questa che, come nella specie, può aversi in base ad
un espresso patto) ma nell'obbligatorietà dell'assicurazione della
responsabilità civile come garanzia per il terzo, e quindi nello
speciale regime instaurato con la legge n. 990 del 1969. E poi, la
persona trasportata, nell'ipotesi di assicurazione volontaria del
rischio della responsabilità civile, non viene a sopportare in proprio
il danno che abbia subito, giacché ha azione contro l'autore e questi,
in quanto assicurato, ha diritto d'essere tenuto indenne, entro i
limiti convenuti, da parte dell'assicuratore.
Con la conseguenza, in base alle considerazioni che precedono, che
non risulta costituzionalmente illegittima, sotto gli indicati profili,
la disciplina della materia in atto vigente.
Ciò, tuttavia, non esclude che questa possa, sul punto, essere
modificata nel senso di una maggiore estensione del campo di
applicazione dell'assicurazione obbligatoria e vengano, così, a
trovare soddisfazione le istanze al riguardo avanzate da più parti in
sede di discussione ed approvazione della ripetuta legge n. 990 del
1969 ed allora non accolte in quanto si è ritenuto di dover introdurre
il nuovo regime di assicurazione in modo graduale e di non poter
rendere ancora più gravi gli oneri per l'assicurato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4, lett. c, e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Como con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte