Sentenza n. 55/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1982 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
proc. civ. (Procedimento di esecuzione), promosso con ordinanza emessa
il 9 luglio 1976 dal Pretore di Verona nel giudizio di opposizione
all'esecuzione promosso da Castellani Gianfranco ed altro contro
Recchia Massimiliana ed altri, iscritta al n. 668 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 340 del 22 dicembre 1976.
Visti l'atto di costituzione di Recchia Massimiliana e l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore
Michele Rossano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza 27 marzo-29 aprile 1961 il Tribunale di Verona
condannò Filippi Rosa ad arretrare il fabbricato di sua proprietà -
costruito in violazione delle norme sulle distanze legali - a tre metri
dal confine con il fabbricato di proprietà di Recchia Massimiliana,
Recchia Beatrice, Recchia Massimiliana e Godi Aristea, eredi di Recchia
Angelo, e Menon Giovanni, venditore dell'immobile a Filippi Rosa, al
risarcimento dei danni subiti dalla stessa. Tale decisione fu
confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza 9 dicembre
1971-2 aprile 1972.
Con ricorso a norma dell'art. 612 cod. proc. civ. Recchia
Massimiliana chiese al Pretore di Verona che fossero determinate le
modalità dell'esecuzione della sentenza.
Con ricorso 3 novembre 1975 al Pretore di Verona Castellani
Gianfranco e Signorini Stella, coniugi, subconduttori dell'immobile da
demolire, di proprietà di Filippi Rosa, proposero opposizione
all'esecuzione, chiedendone la sospensione, in quanto essi occupavano
l'immobile in base a contratto di locazione; e la demolizione non
poteva essere effettuata mentre era in corso la proroga legale di tale
contratto.
Il Pretore di Verona, sentite le parti, con ordinanza 12-13 aprile
1976, sospese, a norma dell'art. 624 cod. proc. civ., l'esecuzione e
rinviò, all'udienza 7 luglio 1976 la causa di opposizione.
Con ordinanza 9 luglio 1976, pronunciata fuori udienza, il medesimo
Pretore confermò la sospensione dell'esecuzione e sollevò, di
ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
proc. civ., in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del
22 dicembre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atto depositato l'11 gennaio 1977, chiedendo
che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
inammissibile o, comunque, non fondata.
Si è costituita la parte privata Massimiliana Recchia, con
deduzioni depositate il 28 luglio 1976, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Il Pretore di Verona ha rilevato, preliminarmente, che gli
opponenti, che occupavano l'immobile da demolire in base a contratto di
locazione, avevano contestato il diritto della parte istante, munita di
titolo esecutivo, ad assoggettarli all'esecuzione forzata.
Ha, poi, osservato che il giudice dell'esecuzione, in applicazione
dell'art. 613 cod. proc. civ. - al fine di eliminare la difficoltà
insorta nel corso dell'esecuzione per essere l'immobile da demolire
attualmente occupato dagli opponenti - avrebbe dovuto autorizzare
l'ufficiale giudiziario a farsi assistere dalla forza pubblica per far
sgomberare con effetto immediato l'immobile, così privando gli
opponenti della protezione particolare prevista dalla legislazione
vincolistica a favore dei conduttori di immobili adibiti ad attività
commerciali. Ha affermato che l'art. 613 cod. proc. civ. era in
contrasto con l'art. 3, comma primo, della Costituzione perché
consentiva, nell'ipotesi di demolizione forzata di immobile costruito
illegittimamente, il rilascio immediato senza alcuna salvaguardia dei
diritti spettanti ai conduttori in base alla legislazione vincolistica,
applicabile, invece, nella ipotesi in cui il rilascio fosse stato
chiesto per motivi diversi dalla demolizione dell'immobile abusivo.
2. - La questione di legittimità costituzionale deve essere
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza dato che la norma
impugnata, art. 613 cod. proc. civ., non può trovare applicazione
nella causa di opposizione all'esecuzione pendente davanti al Pretore
di Verona.
In vero l'art. 613 cod. proc. civ. riguarda solo l'ipotesi che
sorgano difficoltà materiali nel corso dell'esecuzione forzata di
obblighi di fare e di non fare; ed attribuisce al Pretore, quale
giudice dell'esecuzione, il potere di dare, con decreto, le opportune
disposizioni per eliminare tali difficoltà.
Nel caso di specie tra le parti non è sorto alcun contrasto sulle
modalità della esecuzione. La controversia verte sul diritto della
parte istante di eseguire la sentenza nei confronti degli opponenti
Castellani, subconduttori dell'immobile da demolire, i quali, a
sostegno della opposizione all'esecuzione, hanno invocato, senza
specificarle, le leggi vincolistiche sulle locazioni, che
consentirebbero ad essi la permanenza nell'immobile da demolire. A tali
norme è del tutto estraneo l'impugnato art. 613 cod. proc. civ.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 613 cod. proc. civ. proposta dal Pretore di Verona, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma
primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte