Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art 538,

comma secondo, del codice di procedura civile, promossi con quattro

ordinanze emesse il 4 agosto 1982 dal pretore di Nizza Monferrato ed

iscritte ai nn. 749, 750, 751 e 757 del registro ordinanze 1982 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 81 e 88 del

1983;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con quattro identiche ordinanze emesse in data 4

agosto 1982 nei procedimenti esecutivi mobiliari promossi

rispettivamente dalla S.n.c. A. Funari e C. e dalla ditta Lebuan s.r.l.

contro Ameglio Patrizia, dalla ditta Legertex contro Prata Claudio e

dalla S.a.s. N.G.F. contro la ditta ICEM di Quercioli Armando, il

Pretore di Nizza Monferrato ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 538, secondo comma, Codice procedura civile,

in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. assumendo che la disposizione

censurata, in quanto prevede la vendita al secondo incanto senza prezzo

base in danno del debitore sottoposto ad espropriazione mobiliare

concreterebbe: 1) una disparità di trattamento di fronte al debitore

che subisce l'espropriazione immobiliare poiché l'art. 591 cod. proc.

civ. prevede che nel caso di vano esperimento della prima asta, la

seconda sia fissata ad un prezzo base inferiore solo di un quinto a

quello precedente, e, 2) un contrasto con la garanzia costituzionale

della proprietà privata consentendo che il debitore veda vanificato il

contenuto economico dei suoi beni;

che questa Corte, con la sentenza n. 130/72 ha già dichiarato non

fondate identiche questioni sulla basilare considerazione del più

ridotto valore dei beni mobili quale giustificazione della diversità

di disciplina;

che la possibilità di esistenza di beni mobili di maggior valore

degli immobili, prospettata dal Pretore nella ordinanza in esame, è

del tutto marginale, mentre la razionalità di una norma va riguardata

con riferimento alla normalità delle situazioni verificabili in

concreto;

che neppure può valere ad indurre questa Corte a discostarsi dalla

precedente decisione il raffronto, pure prospettato al Pretore, fra

beni mobili rimasti tali e quelli eventualmente incorporati in un

immobile, in quanto, nell'ipotesi di vendita, il bene mobile non viene

in considerazione autonomamente ed è ovvio quindi che venga

assoggettato alla disciplina dell'immobile cui accede;

che pertanto la ricordata giurisprudenza di questa Corte va

confermata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi iscritti ai nn. 749, 750, 751, 757/82 dichiara la

manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 538, secondo comma codice procedura civile, sollevate in

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione con ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte