Sentenza n. 55/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma
terzo, ultima parte, del d.lgv. 12 febbraio 1948, n. 147 ("Nuove
disposizioni sui compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di
assistenza e di previdenza per i dipendenti statali") promosso con
ordinanza emessa il 13 febbraio 1976 dal tribunale di Rovigo nel
procedimento civile vertente tra Curtarello Angelo ed altro e ospedale
S. Maria della Misericordia ed ENPAS, iscritta al n. 231 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 125 dell'anno 1976.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'obbligo di un
assistito dell'ENPAS - ricoverato in sala speciale di III classe quale
pagante in proprio, ai sensi del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631,
presso l'ospedale di S. Maria della Misericordia in Rovigo - di pagare
all'ospedale le prestazioni di degenza e medico-chirurgiche (salvo il
diritto ad ottenere poi parziale rimborso dall'ENPAS), ovvero di pagare
la sola differenza per retta di degenza (con obbligo diretto dell'ENPAS
di pagare all'ospedale le cure medico-chirurgiche) il tribunale di
Rovigo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del
d.lgv. 12 febbraio 1948, n. 147, nella parte in cui "esclude il diritto
all'assistenza diretta medico-chirurgica nel caso in cui il dipendente
dello Stato, assistito dall'ENPAS, chiede di essere ricoverato in sala
speciale d'istituto ospedaliero convenzionato".
Nell'ordinanza si afferma che, secondo la giurisprudenza della
Corte di cassazione, gli assistiti da enti previdenziali, in linea
generale, ove siano ricoverati in camere separate anziché in corsia,
sono tenuti a corrispondere all'ospedale solo la differenza tra la
tariffa di camera e quella della corsia e null'altro. A tale regola
generale farebbe eccezione, per gli assistiti dell'ENPAS, l'art. 11
del decreto legislativo impugnato, in base al quale l'assistito, il
quale chiede il ricovero in sala speciale di un istituto convenzionato,
perde il diritto all'assistenza diretta e può ottenere solo un
rimborso-spese, il cui ammontare è rimesso alla decisione
discrezionale del consiglio di amministrazione dell'ENPAS.
Secondo l'ordinanza di rimessione detta disciplina violerebbe
l'art. 3 Cost., creando una disparità di trattamento fra cittadini,
nonché l'art. 38 Cost., che garantisce l'assistenza in caso di
malattia.
Nessuna parte si è costituita dinanzi a questa Corte. Considerato in diritto :
1. - Come esattamente rileva il giudice a quo, prima della
istituzione del Servizio sanitario nazionale - che ha innovato
completamente la materia - la giurisprudenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria era ferma nel ritenere che l'ammalato, il quale si facesse
ricoverare in sala speciale, era tenuto a pagare all'ospedale soltanto
la differenza fra la tariffa propria della camera medesima e quella
dovuta invece in caso di ricovero in corsia, fermo rimanendo che l'ente
ospedaliero non poteva pretendere alcun altro pagamento a titolo di
cura, dovendo il trattamento terapeutico essere sempre uguale.
Ma da queste regole, contrariamente ora a quel che opina il giudice
a quo, non si discostava la norma contenuta nell'art. 11, secondo
comma, del D.Lgv. 12 febbraio 1948, n. 147 (a"Nuove disposizioni sui
compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i dipendenti statali") se rettamente interpretata.
2. - In effetti questa norma stabiliva pur essa chiaramente che,
anche in caso di ricovero in camera speciale, l'ente assistenziale era
tenuto a rimborsare le spese effettivamente sostenute, aggiungendo
tuttavia che l'ENPAS poteva stabilire i limiti entro i quali tale
rimborso doveva avvenire, con apposito provvedimento sottoposto a
controllo ministeriale.
Ora questa facoltà non poteva certamente essere considerata come
una facoltà discrezionale dell'Ente, in virtù della quale questo
potesse in qualsiasi modo od in qualsiasi misura limitare l'obbligo
dell'Ente stesso di assumersi la spesa per le malattie dei suoi
assistiti. La facoltà, invero, non poteva non avere una sua ratio, e
questa andava appunto ricercata nella necessità di non accollare
all'Ente quelle spese che non fossero necessarie per l'assistenza
sanitaria ma che erano invece dovute al desiderio dell'assistito di
essere ricoverato in camera speciale anziché in camera comune e di
avere così un trattamento migliore per tutto quel che va al di là
dell'aspetto terapeutico: si trattava, cioè, delle spese che anche la
cennata giurisprudenza dei giudici ordinari riteneva dovessero rimanere
a carico dell'assistito e non dovessero gravare sull'ente
assistenziale.
Così interpretata la norma dell'art. 11, secondo comma, viene meno
ogni suo contrasto con la Costituzione: non sussiste più alcuna
disparità di trattamento, dato che anche agli assistiti dell'ENPAS
veniva fatto il trattamento che la giurisprudenza ha riconosciuto agli
altri assistiti e non viene violato l'art. 38, perché a carico
dell'assistito rimaneva soltanto la spesa relativa alle migliori e
maggiori comodità delle quali egli desiderava fruire con la richiesta
di essere ricoverato in camera speciale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del d.lgv.
12 febbraio 1948, n. 147, sollevata dal Tribunale di Rovigo, con
ordinanza 13 febbraio 1976, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte