Corte costituzionale

Ordinanza n. 552/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1990 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 377 del

codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 marzo 1990 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Gioia Cosimo, iscritta al

n. 496 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno

1990;

2) ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Solito Raffaele, iscritta

al n. 589 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanze 28

marzo e 4 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace,

sotto il profilo che tale norma, non consentendo il procedimento

contumaciale nei confronti degli imputati di diserzione e mancanza

alla chiamata, assicura di fatto l'impunità e la libertà ai

disertori più ostinati, in violazione degli artt. 3, 52 e 112 della

Costituzione;

Considerato che identica questione la Corte ha deciso con la

sentenza n. 469 del 1990, dichiarando l'illegittimità costituzionale

della norma, e successivamente la conseguente manifesta

inammissibilità di altra identica questione con l'ordinanza n. 532

del 1990;

che pertanto anche la questione ora sollevata dev'essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare

di pace, sollevata dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze

indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 52 e 112 della

Costituzione, per essere stata la norma denunciata già dichiarata

illegittima con la sentenza n. 469 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:552 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte