Sentenza n. 555/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/05/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 86/1986
applicata al caso
- art. 4legge 86/1986
- art. 21legge 86/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 21,
commi primo e quarto, della legge 26 marzo 1986 n. 86 recante
"Ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di
competenze", promosso con ricorso della Provincia autonoma di
Bolzano, notificato il 30 aprile 1986, depositato in Cancelleria il 7
maggio successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1986;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Francesco Saja;
Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia
autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 30 aprile 1986 la Provincia di
Bolzano ha impugnato la legge 26 marzo 1986 n. 86 relativa alla
"Ristrutturazione dell'Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle
Strade)". Deduce la ricorrente che gli artt. 4, 5 e 21 della legge
impugnata violano l'art. 10 Cost. e la disciplina statutaria (artt.
8, 11, 12 comma primo, 13 comma primo e quinto, 15, 20 d.P.R. 26
luglio 1976 n. 752, 89 comma primo e quinto, 100 e 107 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto
1972 n. 670), sia nella parte in cui prevedono che i compartimenti
dell'Anas abbiano sede nei capoluoghi di regione - con conseguente
trasferimento di quello di Bolzano a Trento - sia in quella che
istituisce nuovi ruoli di tecnici (geologi e architetti) senza
assoggettare i relativi concorsi di assunzione ai principi di tutela
delle minoranze linguistiche.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
deducendo la non fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Considerato in diritto
1. - Con la prima censura la Provincia ricorrente deduce che le
disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 della legge impugnata,
disponendo il trasferimento del compartimento Anas a Trento da
Bolzano e l'istituzione in quest'ultima città di una sezione
distaccata, vanificherebbe l'autonomia provinciale e lederebbe il
principio di tutela delle minoranze linguistiche, dettato dalle norme
statutarie e di attuazione per il personale degli uffici statali
nella Provincia medesima.
La questione, proposta peraltro in maniera non del tutto lineare e
coerente, risulta infondata.
Al riguardo va premesso che alla Provincia di Bolzano è
attribuita ex art. 8 n. 17 cit. d.P.R. n. 670 del 1972 soltanto la
competenza in materia di viabilità di interesse provinciale e che
rientra, invece, nelle attribuzioni dello Stato la disciplina
concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali
e dei connessi apparati. Pertanto deve ritenersi che la legge
impugnata si è correttamente adeguata alla ripartizione delle
competenze stabilite dallo Statuto, e che lo Stato ha esercitato un
proprio potere riorganizzando l'azienda competente a costruire e a
gestire l'uso delle strade statali, localizzando, tra l'altro, per
l'intero territorio nazionale la sede dei compartimenti nei
capoluoghi di regione.
Da ciò discende chiaramente l'infondatezza della questione
sollevata, con la quale si è addirittura invocato l'Accordo De
Gasperi-Gruber, quasi che il semplice spostamento della sede del
compartimento importi un attentato all'esistenza stessa
dell'autonomia provinciale.
Naturalmente rimangono immutate le garanzie spettanti alla
Provincia altoatesina sia per quanto concerne la stabilità del
personale in servizio nei ruoli locali, che ai sensi dell'art. 89,
commi quinto e sesto, dello Statuto può essere trasferito solo per
esigenze di servizio, sia per la percentuale dello stesso personale
di lingua tedesca, comunque destinabile ad altra sede: eventuali
provvedimenti della pubblica amministrazione che ledessero tali
garanzie sarebbero certamente viziati e gli interessati troverebbero
tutela davanti alla giurisdizione amministrativa.
Anche sotto tale profilo, dunque, la questione deve ritenersi
infondata.
2. La seconda censura concerne l'istituzione nella pianta organica
dell'Anas di diciannove posti di geologo e nove di architetto, per
l'assunzione dei quali non sarebbe stato recepito, nell'art. 5 della
legge impugnata, il principio del bilinguismo.
Questa seconda censura, nei limiti appresso indicati, va
condivisa.
Lo Stato ha eccepito che per le caratteristiche geologiche del
territorio della Provincia di Bolzano il nuovo personale non dovrebbe
trovare impiego nell'ambito della Provincia medesima e quindi
correttamente non si sarebbe fatto riferimento ai principi invocati.
Tale assunto non può essere evidentemente accolto in quanto i
geologi e gli architetti, pur dovendo essere destinati alla Direzione
generale del Ministero ed ai diversi compartimenti, hanno compiti
estesi all'intero ambito regionale con la conseguenza, attinente al
caso di specie, che quelli destinati al compartimento di Trento
debbono occuparsi, se necessario, anche del territorio della
Provincia di Bolzano. Conseguentemente, con riguardo al contingente
di cui all' art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 752/1976 come modificato
dall'art. 1 d.P.R. n. 327/1982, avrebbe dovuto trovare attuazione la
disposizione relativa alla conoscenza delle due lingue.
Per contro la norma impugnata nulla dispone in proposito, onde,
limitatamente al ricordato contingente, essa non si sottrae alla
dichiarazione di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 21, commi
primo e quarto, della legge 26 marzo 1986 n. 86, sollevata - in
riferimento all'art. 10 Cost., 89, commi primo e quinto, 100, 107
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 - dalla Provincia autonoma di Bolzano,
con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 26 marzo
1986 n. 86, nella parte in cui non osserva il principio del
bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento,
destinato al contingente con competenza anche sulla Provincia di
Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:555 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte