Sentenza n. 56/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 47/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 luglio 1960 dal Tribunale di Trapani nel
procedimento penale a carico di Vento Antonio, iscritta al n. 77 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica n. 216 del 3 settembre 1960;
2) ordinanza emessa il 12 luglio 1960 dal Tribunale di Trapani nel
procedimento penale a carico di Di Giovanni Leonarda, Graziano Giuseppe
e Galante Ignazio, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1960 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 10
settembre 1960.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 giugno 1961 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In due procedimenti penali, instaurati con rito direttissimo presso
il Tribunale di Trapani, a carico l'uno di Di Giovanni Leonarda ed
altri, per il reato di cui all'art. 725 Cod. pen., in relazione
all'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (offerta in vendita di
copie di riviste con disegni e fotografie tali da offendere la pubblica
decenza), l'altro a carico di Vento Antonio, per il reato di cui
all'art. 23 della stessa legge, in relazione all'art. 595 Cod. pen.
(diffamazione a mezzo della stampa), la difesa degli imputati, non
avendo ottenuto il termine a difesa ai sensi dell'articolo 503, secondo
capoverso, Cod. proc. pen., sollevava questione di legittimità
costituzionale del predetto art. 21, ritenuto contrastante con l'art.
24 della Costituzione.
Il Tribunale, con due ordinanze, del 12 e del 13 luglio 1960,
dall'identico contenuto, premesso che al giudizio con rito direttissimo
previsto dalla legge sulla stampa non potrebbero applicarsi le norme
generali del Codice di procedura penale sul giudizio direttissimo,
dichiarava la questione non manifestamente infondata e, sospeso il
procedimento, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
Le ordinanze, debitamente comunicate e notificate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 216 e 223.
Il 13 agosto 1960 si costituiva in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura afferma che al rito direttissimo
disposto dalla legge sulla stampa possono sempre applicarsi, se
compatibili, le norme sul giudizio direttissimo quale è, in via
generale, preveduto dal Codice di procedura penale; e tra queste è la
concessione del termine a difesa. Di ciò è chiara conferma anche
nella relazione premessa alla legge sulla stampa, nella quale si
rilevò che si era ritenuto opportuno di non elaborare norme
particolari, ma di far capo al sistema procedurale vigente e alle norme
sul giudizio direttissimo ivi previste, in quanto applicabili.
L'Avvocatura conclude richiedendo che si dichiari non fondata la
questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
Data la identità dell'oggetto, le questioni sollevate con le due
ordinanze del Tribunale di Trapani sono da decidere con unica sentenza.
La Corte ritiene priva di fondamento l'affermazione, contenuta
nelle due ordinanze, secondo la quale il giudizio direttissimo,
disposto dall'art. 21 della legge sulla stampa, non soggiace alle norme
che per l'analogo rito sono contenute nel Codice di procedura penale,
con la conseguenza di una asserita impossibilità di applicazione
dell'art. 503 del detto Codice per ciò che riguarda la concessione di
un termine a difesa.
Anche senza prendere in considerazione i lavori preparatori della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, nei quali è pur dato riscontrare un
riferimento esplicito alle vigenti norme sul giudizio direttissimo in
quanto applicabili, è lo stesso testo della norma impugnata che di per
sé vale ad eliminare ogni dubbio in proposito. L'art. 21, dopo aver
stabilito, nei commi primo e secondo, che la cognizione dei reati
commessi a mezzo della stampa spetta al Tribunale senza possibilità di
rimessione del procedimento al Pretore, dispone nel terzo comma che "al
giudizio si procede col rito direttissimo". Questa disposizione implica
logicamente il riferimento (con la conseguente applicabilità, in via
generale, delle relative norme) a un giudizio direttissimo già
esistente nell'ordinamento, vale a dire al giudizio direttissimo quale
è disciplinato dal Codice di procedura penale. Se così non fosse, non
soltanto la disposizione dell'art. 21 non avrebbe senso, ma non avrebbe
possibilità di concreta applicazione.
È da escludere, pertanto, che possa ritenersi valida
l'affermazione di una inapplicabilità delle norme del Codice di
procedura penale sul giudizio direttissimo al rito speciale disposto
dall'art. 21 per i reati di stampa. Resta solo a stabilire se una
incompatibilità possa in particolare sussistere fra un tal rito e la
norma relativa alla concessione del termine a difesa. Ma è da
escludere che la incompatibilità possa avere un qualsiasi fondamento,
se si consideri da un lato che la concessione del termine a difesa è
espressione del principio, energicamente riaffermato dal secondo comma
dell'art. 24 della Costituzione, per il quale "la difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", e dall'altro che,
nelle finalità proprie del rito direttissimo disposto per i reati di
stampa, nulla è dato scorgere che possa dirsi elemento di contrasto
con la norma generale relativa alla concessione del termine a difesa.
Dovendosi, pertanto, ritenere una tale norma applicabile anche nel rito
speciale per i reati di stampa, è da escludere che possa dirsi fondata
la questione di legittimità costituzionale sollevata con le due
ordinanze del Tribunale di Trapani.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
dichiara non fondata la questione, sollevata con le due ordinanze
del 12 e 13 luglio 1960 del Tribunale di Trapani, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte