Sentenza n. 56/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/04/1970 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 666r.d. 773/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, prima
parte, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 666, commi primo e secondo,
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1968 dal
pretore di Racconigi nel procedimento penale a carico di Carena
Antonio, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Carena Antonio,
imputato della contravvenzione di cui agli artt. 68, prima parte, del
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666, commi primo e secondo, del codice
penale, per avere in occasione della festa del patrono e nel proprio
esercizio pubblico, organizzato e tenuto una gara di giuoco delle
bocce, senza la licenza del Questore che glie l'aveva negata: il
pretore di Racconigi ha sollevato, in rapporto ad entrambi i citati
articoli, questione di legittimità costituzionale, con riferimento
all'articolo 17, comma secondo, della Costituzione.
Se, per le riunioni anche in luogo pubblico, ha osservato il
pretore, la norma costituzionale dispone che non sia richiesto
preavviso, nessuna autorizzazione deve occorrere per tenere in un
pubblico esercizio che è luogo aperto al pubblico una gara di bocce;
sì che l'art. 68, prima parte, del testo unico delle leggi di p.s. e
l'art. 666 del codice penale - sopra citati - che richiedono, per
trattenimenti del genere da tenersi in tali luoghi, la licenza del
Questore, appaiono non conformi alla norma costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Racconigi ritiene che gli artt. 68 del testo
unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e 666 del
codice penale - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi
genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del
Questore - siano contrari alla norma dell'art. 17 della Costituzione,
la quale dispone che solo per le riunioni in luogo pubblico e non anche
per quelle in luoghi aperti al pubblico, deve essere dato preavviso
alla autorità. E se non occorre preavviso, argomenta il pretore, non
può a maggior ragione occorrere licenza.
2. - La questione è fondata, ma solo parzialmente.
Dispone l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto
di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni,
anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Il diritto di riunione è quindi tutelato nei confronti della
generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle
attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o
passatempo (sentenza n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui
si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali è stata sollevata
la questione di costituzionalità.
Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al
pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi
anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le citate
disposizioni, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre.
Gli articoli denunziati, in quanto, per tale fattispecie,
richiedono in ogni caso e da parte di tutti una licenza, sono da
ritenersi perciò contrari alla norma costituzionale.
3. - Diversamente è a dirsi se la riunione, avente per oggetto un
trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in
un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua
attività imprenditoriale.
In tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende
esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica che gli
consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività
lecite inerenti alla sua impresa.
Si è, cioè, non più nella sfera dei diritti dell'art. 17 della
Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro,
ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse. Ad ogni modo,
poiché tale ultima norma non è stata invocata, la Corte deve
astenersi dall'esame della questione relativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18
giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui
prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al
pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali,
occorre la licenza del Questore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte