Sentenza n. 56/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1973 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 4/1929
- art. 31legge 4/1929
- art. 32legge 4/1929
- art. 33legge 4/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30,
31, 32 e 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal pretore di Livorno nel
procedimento penale a carico di Mori Mina, iscritta al n. 39 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;
2) ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Albertini Impeno e Guazzaloca
Chiara, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1973 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale (per evasione dell'imposta
di consumo) contro Mina Mori, promosso a seguito di accertamenti della
guardia di finanza, il pretore di Livorno - tenuto conto che questa, ai
fini di fare risultare la trasgressione, aveva proceduto a verifica
generale, ispezioni di contrassegni e perquisizioni presso la sede
dell'azienda - con ordinanza del 30 ottobre 1970, ha ritenuto rilevante
e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale
degli artt. 30, 31, 32 e 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che,
consentendo le anzidette operazioni, violerebbero l'art. 24 della
Costituzione.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto
depositato il 10 aprile 1971 ed ha chiesto che la questione sia
dichiarata non fondata.
L'Avvocatura afferma che l'ordinanza si limita alla mera asserzione
del contrasto degli artt. 30, 31 e 32 col suindicato precetto
costituzionale, senza che vi si rinvenga neppure una parvenza di
motivazione. Quanto, poi, all'art. 33 deduce che, nel facoltizzare la
perquisizione domiciliare per le ipotesi quivi previste, prescinde dal
presupposto della flagranza di reato e da quello dell'evasione
dell'imputato, richiesti dall'art. 224 cod. proc. pen., ma non esonera
dall'osservanza delle garanzie di difesa, esplicitamente richiamate in
quest'ultima disposizione.
Osserva, infine, che neppure potrebbe ritenersi vulnerato il
precetto costituzionale sulla inviolabilità del domicilio, dato che
l'art. 14, ultimo comma, Cost. rimette alle leggi speciali la
disciplina degli accertamenti e delle ispezioni a fini economici e
fiscali.
2. - Nel corso di altro procedimento penale contro Imperio
Albertini e Chiara Guazzaloca, imputati del medesimo reato, analoga
questione di legittimità costituzionale delle stesse norme della legge
n. 4 del 1929, in riferimento al medesimo art. 24 Cost., veniva
sollevata dal tribunale di Pistoia, con ordinanza del 25 febbraio 1972,
che fa espresso richiamo a quella del pretore di Livorno.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze sollevano la stessa questione, sicché i
procedimenti vanno riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Per i giudici a quibus (il pretore di Livorno e il tribunale
di Pistoia) l'equiparazione della polizia tributaria alla polizia
giudiziaria (art. 30, 31 e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) e, più
particolarmente, il potere loro attribuito di effettuare perquisizioni
domiciliari (art. 33 della stessa legge) "senza che - essi affermano -
sia prevista una qualsiasi garanzia per i diritti della difesa" sarebbe
in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
3. - La questione non ha fondamento.
Gli artt. 30, 31 e 32 della legge contengono norme di carattere
organizzativo e di competenza funzionale, la cui matrice risiede
nell'art. 221, ultimo comma, cod. proc. pen. e che, di per sé, non
conferiscono agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria (e ai loro
coadiutori) poteri diversi da quelli che il codice di rito prevede per
la polizia giudiziaria.
Invero, l'art. 30 statuisce che l'accertamento delle violazioni
alle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie spetta agli
ufficiali ed agenti della polizia tributaria e agli ufficiali ed agenti
della polizia giudiziaria. L'art. 31 indica le categorie degli
ufficiali e degli agenti di polizia tributaria, ai quali equipara, nei
limiti della materia stabilita dalla legislazione speciale e del
servizio cui sono destinati, i funzionari e gli agenti
dell'amministrazione finanziaria. L'art. 32 regola i rapporti, per
l'accertamento dei reati finanziari, tra la polizia tributaria e la
polizia giudiziaria, nonché le attribuzioni, sia concorrenti che
sostitutive, della polizia giudiziaria.
Non v'è relazione alcuna tra gli articoli ora riassunti e l'art.
24, secondo comma, Cost., che non ne è, né può esserne, vulnerato;
e, d'altronde, in entrambe le ordinanze manca qualsiasi motivazione in
proposito.
4. - Diverso è il problema che attiene all'art. 33 della legge n.
4 del 1929, che autorizza gli ufficiali della polizia tributaria, senza
provvedimento dell'autorità giudiziaria, a procedere a perquisizioni
domiciliari, "qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni
delle leggi finanziarie costituenti reato".
5. - È estraneo all'indagine il collegamento dell'art. 33 della
legge (il quale, nel suo secondo comma, detta che la facoltà di
eseguire perquisizioni domiciliari attiene "esclusivamente alle
violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei
sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e
polveri piriche o agli altri casi in cui sia espressamente stabilito
dalle leggi speciali") con l'autonoma regolamentazione contenuta
nell'art. 54 del r.d.l. 14 settembre 1931, n. 1175 (t.u. della finanza
locale). Ché, anzi, le ordinanze di rimessione non ne fanno il benché
minimo cenno (i capi di imputazione si conoscono solo dai fascicoli
delle cause di merito), presupponendo per implicito l'applicabilità
alle res iudicandae del censurato art. 33.
6. - Non è dato risolvere la questione senza tenere presenti
alcune indispensabili premesse:
A) V'è differenza tra la inviolabilità della libertà personale,
quale è tutelata dall'art. 13 Cost., e la inviolabilità del
domicilio, quale lo è dall'art. 14 della Costituzione. La
perquisizione personale e la ispezione personale (al pari della
detenzione e di qualsiasi altra forma di restrizione della libertà
personale) non sono ammesse "se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge" (art. 13,
secondo comma) e i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà
personale ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza sono sottoposti
alle condizioni, tassative ed estremamente rigorose,
dell'eccezionalità, della necessità e dell'urgenza (art. 13, terzo
comma), mentre, per l'inviolabilità del domicilio, l'equiparazione
all'inviolabilità della libertà personale e l'estensione delle stesse
garanzie prescritte per la tutela di quest'ultima (art. 14, secondo
comma) subiscono una deroga espressa, a fini economici e fiscali,
oltreché per motivi di sanità e di incolumità pubblica (art. 14,
terzo comma).
B) L'art. 224 cod. proc. pen. consente alla polizia giudiziaria di
procedere di propria iniziativa a perquisizione personale e domiciliare
nella flagranza del reato o quando vi sia stata evasione. Orbene,
l'art. 33, primo comma, della legge n. 4 del 1929, che si apre con la
dizione "Oltre a quanto stabilito dal codice di procedura penale per
gli ufficiali di polizia giudiziaria ecc." non innova il sistema,
perché non fa che estendere questo potere - epperò soltanto per le
perquisizioni domiciliari con esclusione delle perquisizioni personali
- ad altre situazioni, in aggiunta a quelle previste dalla legge
processuale comune, ritenute de jure contingibili, urgenti e meritevoli
di pronto intervento per il raggiungimento di scopi di essenziale
interesse pubblico, costituzionalmente protetto. Questa Corte,
occupandosi dell'art. 8 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, che dà
facoltà agli ispettori del lavoro di visitare laboratori, opifici,
cantieri e locali annessi e connessi con l'esercizio dell'azienda, ha
asserito che tale norma, rientrando nell'ambito del terzo comma
dell'art. 14 Cost., è pienamente legittima (sentenza n. 10 del 1971).
C) È da tener fermo che, se il sospettato diventa imputato (e
anche prima per gli atti diversi da quelli in esame: sentenza n. 86 del
1968 di questa Corte), vanno rispettate le norme sull'istruzione
penale.
D) Va da sé che già nella fase di accertamento è ammessa la
presenza del difensore che sia avvertito e chiamato dal sospettato od
inquisito. Ed è appena il caso di osservare che, per quanto riguarda
la perquisizione domiciliare, la garanzia difensiva si esprime,
appunto, nella facoltà del difensore di assistervi, senza il diritto
alla comunicazione dell'atto che sta per compiersi (art. 304 ter, terzo
comma, cod. proc. pen.; sentenza n. 63 del 1972 di questa Corte).
In conclusione, non sussiste il contrasto tra l'art. 33 della legge
e l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 30, 31 e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
(Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi
finanziarie), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 33 della stessa legge, sollevata con le medesime ordinanze in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte