Sentenza n. 56/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 622 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile
1973 dal tribunale di Benevento sull'incidente di esecuzione proposto
da Grimaldi Alberto, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27
giugno 1973.
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza 20 ottobre 1972 il tribunale di Benevento assolveva
Grimaldi Alberto, Pasolini Pier Paolo e Iannelli Salvatore - il primo
produttore, il secondo regista del film "I racconti di Canterbury" ed
il terzo gestore del cinema - teatro comunale di Benevento ove per la
prima volta era stato proiettato detto film - dal delitto di spettacolo
osceno previsto dall'art. 528 c.p. perché il fatto non costituisce
reato e ordinava "la restituzione del film sequestrato agli aventi
diritto", rilevando, però, nella parte motiva della decisione che il
dissequestro non poteva essere immediato, così come richiesto, essendo
la sentenza impugnabile.
Avverso questa parte della decisione gli interessati proponevano
incidente di esecuzione con istanza del 23 ottobre 1972 insistendo
sull'immediata attuazione dell'ordine di restituzione contenuto nel
dispositivo della sentenza, ma il tribunale, con ordinanza 7 novembre
1972, dichiarava inammissibile l'istanza sul rilievo che la questione
circa l'immediato dissequestro aveva già formato oggetto della
precedente decisione e che sulla stessa - stante il principio del ne
bis in idem - doveva ora pronunciarsi non più il giudice a quo, ma il
giudice di appello dato che la sentenza era stata impugnata sia dagli
imputati, sia dal procuratore generale della Corte di appello di
Napoli.
Contro l'ordinanza suddetta gli imputati proponevano ricorso alla
Corte di cassazione la quale con sentenza 21 dicembre 1972 annullava
l'ordinanza impugnata e rinviava gli atti al tribunale per una nuova
deliberazione osservando che erroneamente era stato richiamato il
principio del ne bis in idem per dichiarare inammissibile l'incidente
di esecuzione poiché sulla questione dell'immediato dissequestro del
film non era stata emessa una decisione irrevocabile.
Con ordinanza 9 gennaio 1973 il tribunale - dopo aver osservato che
il disposto dell'art. 576, terzo comma, c.p.p., ai sensi del quale a
seguito della sentenza di proscioglimento è disposta l'immediata
scarcerazione dell'imputato detenuto, deve trovare applicazione anche
nel caso di sequestro di un film, giacché questo provvedimento
comporta la privazione dei diritti di libertà garantiti dalla
Costituzione - ordinava l'immediato dissequestro del film.
Su ricorso proposto dal procuratore della Repubblica di Benevento
la Corte di cassazione con sentenza 2 aprile 1973 annullava senza
rinvio, per violazione di legge, l'ordinanza 9 gennaio 1973 rilevando
che la norma contenuta nell'art. 576, comma terzo, c.p.p. è
disposizione di eccezione che trova applicazione solo in tema di
provvedimenti restrittivi della libertà personale e che la questione
della restituzione di un film sequestrato per oscenità, va, invece,
risolta in base al coordinamento delle norme contenute negli artt. 240,
primo capoverso, n. 2, c.p., 576, primo e terzo comma, e 622, primo,
quarto e quinto comma, c.p.p., i quali non consentono la restituzione
di cose sequestrate di cui debba ordinarsi la confisca in caso di
condanna.
A seguito di detta decisione il procuratore della Repubblica di
Benevento con proprio decreto del 4 aprile 1973 ordinava nuovamente il
sequestro del film "I racconti di Canterbury" ed il Grimaldi, dal suo
canto, con istanza del 7 aprile successivo, proponeva nuovo incidente
di esecuzione eccependo la illegittimità costituzionale delle norme
del codice di rito che non consentirebbero la restituzione del film
dopo la sentenza di proscioglimento di primo grado.
L'eccezione veniva accolta dal tribunale di Benevento che con
ordinanza 17 aprile 1973 ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 622 c.p.p. in riferimento agli artt. 21, 27 e
33 della Costituzione.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
La questione sottoposta all'esame della Corte con ordinanza 17
aprile 1973, emessa dal tribunale di Benevento nel procedimento
incidentale di esecuzione penale promosso dal produttore del film "I
racconti di Canterbury" con istanza 7 aprile stesso anno, riguarda
l'art. 622 del codice di procedura penale ritenuto costituzionalmente
illegittimo, in riferimento agli artt. 21, 27 e 33 Cost., nella parte
in cui tale norma sembrerebbe richiedere in ogni caso, per il
dissequestro dei corpi di reato, l'esistenza di una sentenza
irrevocabile di proscioglimento senza far salvi i casi in cui il
sequestro si traduca nella privazione o limitazione di fondamentali
diritti di libertà garantiti dalla Costituzione.
Risulta dagli atti che con sentenza 20 ottobre 1972 il tribunale
assolveva il produttore e il regista del film dall'imputazione di
spettacolo osceno ai sensi dell'art.529, comma secondo, del codice
penale.
Con istanza del successivo 23 ottobre gli interessati proponevano
incidente di esecuzione per ottenere l'immediato dissequestro del film
non disposto con la predetta sentenza. Con ordinanza 9 gennaio 1973
l'istanza veniva accolta sul rilievo che, nel caso di specie, dovessero
trovare applicazione le norme contenute negli artt. 576, comma terzo,
c.p.p. e 37 delle disposizioni di attuazione che impongono l'immediata
scarcerazione degli imputati prosciolti con sentenza non definitiva.
Contro l'ordinanza veniva proposto ricorso dal p.m. alla Corte di
cassazione, la quale con sentenza 2 aprile 1973 annullava senza rinvio,
per violazione di legge, la citata ordinanza di dissequestro immediato
9 gennaio 1973 del tribunale rilevando che, in tema di restituzione di
un film sequestrato per oscenità, non potevano essere applicate le
norme di eccezione relative a provvedimenti restrittivi della libertà
personale, bensì le disposizioni di cui agli artt. 240 c.p., 576 e 622
c.p.p. le quali non consentono la restituzione di cose sequestrate di
cui debba ordinarsi la confisca qualora in prosieguo di giudizio
intervenga condanna.
Orbene è di tutta evidenza che, alla stregua delle indicate
vicende processuali, la proposta questione di legittimità
costituzionale non può allo stato trovare ingresso in questa sede.
Nel procedimento incidentale di esecuzione, avente ad oggetto la
conservazione o meno del sequestro di un film prima di una definitiva
sentenza di proscioglimento, è intervenuta una decisione irrevocabile
della suprema Corte di cassazione. Per il principio della preclusione
processuale di cui all'art. 90 c.p.p. - che opera anche in tema di
procedimenti incidentali non poteva essere più riproposta nei medesimi
termini, tra le stesse parti e dinanzi allo stesso giudice la questione
già definitivamente discussa e risolta. L'eccezione di
incostituzionalità, che avrebbe potuto essere correttamente sollevata
dinanzi al tribunale o alla Corte di cassazione prima che sulla
questione del dissequestro o non del film si fosse formato il
giudicato, va perciò dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 622 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
agli artt. 21, 27 e 33 della Costituzione, con ordinanza 17 aprile 1973
del tribunale di Benevento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte