Sentenza n. 56/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 990/1969
- art. 67d.P.R. 973/1970
- art. 34legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,
sesto comma, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'articolo 67 del d.P.R. 24
novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione della predetta legge),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 gennaio 1973 dal giudice conciliatore di
Roma nel procedimento civile vertente tra Ceniccola Umberto e la
Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni, iscritta al n.
18 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;
2) ordinanza emessa il 5 marzo 1973 dal giudice conciliatore di
Salerno nel procedimento civile vertente tra Avallone Guido e la
società Unione Euro-Americana Assicurazioni, iscritta al n. 192 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;
3) ordinanza emessa il 21 settembre 1973 dal giudice conciliatore
di Benevento nel procedimento civile vertente tra Foschini Elvio ed
altri e la società Le Assicurazioni d'Italia, iscritta al n. 54 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione della Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni
e Assicurazioni;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Giuseppe Fanelli, per la Compagnia Tirrena di
Capitalizzazioni e Assicurazioni, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento civile vertente tra Umberto Ceniccola e la
Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni, di opposizione a
decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di un premio relativo ad
un contratto di assicurazione in corso e aumentato giusta le tariffe
approvate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
con decreto 9 giugno 1971, il giudice conciliatore di Roma, con
ordinanza del 3 gennaio 1973, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11, comma sesto, e 34 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice
civile, e 2 e 3 della Costituzione.
La legge n. 990 del 1969 secondo il giudice a quo non avrebbe
rispettato i principi di cui agli artt. 1325 e 1418 del codice civile,
rendendo obbligatorio "d'ufficio" un mutamento nel regime dei contratti
di diritto privato e a vantaggio di una sola parte (e cioè
dell'assicuratore); e ciò, non avrebbe potuto fare senza modificare i
detti articoli del codice civile, che anzi ha completamente ignorato.
Sarebbero poi violati gli artt. 2 e 3 della Costituzione, non
rispettandosi diritti che appartengono all'uomo come essere libero e
creandosi ingiustificati privilegi a favore o contro i cittadini che si
trovano in determinate situazioni.
Davanti a questa Corte si è costituita a mezzo dell'avv. prof.
Giuseppe Fanelli la Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e
Assicurazioni, ed ha spiegato intervento, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
comma sesto, della legge n. 990 del 1969 e - non dell'art. 34 della
legge, sibbene - dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973,
sempre in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile, e 2 e 3
della Costituzione, è stata sollevata dal giudice conciliatore di
Salerno, con ordinanza del 5 marzo 1973 nel procedimento civile, di
opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra Guido Avallone e la
società Unione Euro- Americana Assicurazioni.
In questa seconda ordinanza invocati, come norme di raffronto,
l'art. 2 e l'intero art. 3 della Costituzione, vengono sostanzialmente
ripetute le argomentazioni che si contengono nella precedente ordinanza
e che sono state sopra riportate.
Davanti alla Corte, in questo procedimento, non si è costituita
alcuna delle parti né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. - La stessa questione di legittimità costituzionale dell'art.
11, comma sesto, e dell'art. 34 della legge n. 990 del 1969 sempre con
riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3 della
Costituzione è sollevata, infine, dal giudice conciliatore di
Benevento nel corso dei procedimenti civili (riuniti) di opposizione a
decreto ingiutivo vertenti tra Elvio Foschini ed altri e la società
"Le Assicurazioni d'Italia".
Il giudice conciliatore di Benevento ha rilevato che il decreto del
Ministero dell'industria e commercio che ha approvato le tariffe,
impone delle conseguenze che certamente la parte danneggiata avrebbe
evitato qualora in tempo utile ne fosse venuta a conoscenza, e che
inoltre relativamente ai decreti ministeriali non può essere invocata
alcuna presunzione di conoscenza.
Per il resto, ha sostanzialmente ripetuto le ragioni contenute
nelle altre ordinanze. Davanti a questa Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale
dello Stato; e non si è costituita, invece, nessuna delle parti
private.
4. - Nel primo procedimento, la Compagnia Tirrena ha chiesto alla
Corte di volere dichiarare: a) inammissibile per difetto di rilevanza e
subordinatamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma sesto, della legge n. 990 del 1969; e b) infondata
quella dell'art. 34 della stessa legge.
Escluso che il conciliatore di Roma abbia voluto sollevare la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del d.P.R. n.
973 del 1970 e che relativamente alle altre norme abbia voluto invocare
come disposizioni di raffronto gli artt. 1325 e 1418 del codice civile,
la Compagnia Tirrena ha eccepito la totale estraneità dell'art. 11,
comma sesto, della legge relativamente alla specie, perché per i
contratti in corso all'entrata in vigore della ripetuta legge
provvedono l'art. 34 di essa ed il citato art. 67 del regolamento
(sempre che l'assicurato nei termini contrattuali non abbia esercitato
il diritto di recesso).
Ha rilevato poi che nel sistema adottato nel nostro paese per la
migliore tutela delle vittime della strada sono termini correlativi
l'assicurazione obbligatoria e le tariffe obbligatorie, e
l'introduzione di tale sistema "ha comportato necessariamente, col
sacrificio della libertà di non assicurarsi, anche una modificazione
della efficacia dei contratti di assicurazione precedentemente
stipulati nel senso che il contenuto dei medesimi deve essere
obbligatoriamente adeguato alle prescrizioni della legge speciale".
Tale rigore è stato però attenuato dall'art. 67 del regolamento,
dandosi all'assicuratore la facoltà (di cui si sarebbero avvalse tutte
le imprese a vantaggio della propria clientela) di differire, per
quanto riguarda le sole tariffe dei premi, l'adeguamento dei contratti
in corso fino alla prima scadenza annuale per quelli stipulati per
somme non inferiori ai massimali di legge.
Ha poi osservato la detta Compagnia assicuratrice, che non avrebbe
senso chiamare in causa il principio dell'assoluta inviolabilità dei
diritti fondamentali della persona umana per una norma come l'art. 34
della legge, "che, per la tutela di un interesse pubblico connesso alla
protezione delle vittime della strada, mira semplicemente, ma
doverosamente, a far sì che il complesso sistema dell'assicurazione
obbligatoria, attraverso il quale questa protezione si realizza, entra
in applicazione a partire da una stessa data per tutti i soggetti che
comunque vi sono interessati (assicuratori, assicurati e terzi
danneggiati)". Non vi sarebbero particolari diritti quesiti derivanti
da contratti in corso alla cui sopravvivenza dover sacrificare anche
temporaneamente gli interessi generali tutelati con il nuovo sistema; e
d'altronde, in realtà, sia per effetto dell'art. 67 del regolamento
che per effetto dell'esercizio della facoltà di disdetta nessun
sacrificio dei diritti quesiti si è avuto a danno degli assicurati.
Ed infine, circa l'asserita violazione dell'art. 3 della
Costituzione, il giudice a quo non avrebbe motivato, e non sarebbe
comunque facile rinvenire eventuali ragioni a sostegno della tesi.
L'art. 34 della legge, oltre tutto, sarebbe servito ad evitare
disparità di trattamento tra i vecchi ed i nuovi assicurati.
5. - L'Avvocatura generale dello Stato, nel primo e nel terzo
procedimento, ha chiesto che fosse dichiarata manifestamente
irrilevante la questione di cui all'art. 11, comma sesto, della legge e
fosse dichiarata la non fondatezza dell'altra concernente l'art. 34
della stessa legge.
Anzitutto, le tariffe, in forza delle quali sono stati aumentati i
premi, sarebbero state approvate con il decreto ministeriale del 9
giugno 1971. In secondo luogo, fra i diritti inviolabili dell'uomo di
cui all'art. 2 della Costituzione non può farsi rientrare quello
relativo all'autonomia contrattuale, ché anzi tale disposizione
consente che ai cittadini sia imposto l'adempimento di doveri di
solidarietà.
Ancora, in passato non si è dubitato circa la legittimità
costituzionale di provvedimenti comportanti l'eterointegrazione di cui
all'art. 1339 del codice civile.
Ed infine, sarebbe frutto di un equivoco l'ulteriore assunto del
giudice a quo secondo cui la legge in oggetto avrebbe imposto un
mutamento nel regime dei contratti a vantaggio dei soli assicuratori:
nessuna delle parti è stata posta in posizione di privilegio; e poi,
la determinazione delle tariffe è stata oggettivamente effettuata
sulla base delle valutazioni dei rischi e dei necessari caricamenti.
6. - All'udienza del 18 dicembre 1974 l'avv. Fanelli, per la
Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni; e il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, hanno insistito nelle precedenti richieste,
svolgendo le relative ragioni. Considerato in diritto :
1. - Giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe hanno
ad oggetto questioni che concernono o le stesse norme (artt. 11, comma
sesto, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti) o una norma alle prime strettamente
connessa (art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 - regolamento di
esecuzione della detta legge - ); e pertanto vanno riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - In via preliminare, dato che l'art.67 del d.P.R. n.973 del
1970, relativo all'adeguamento dei contratti di assicurazione in corso
alle tariffe approvate, fa parte del regolamento di esecuzione della
legge n. 990 del 1969, non può non osservarsi che la denuncia di
incostituzionalità che si riferisce a quell'articolo non è rivolta
nei confronti di una norma di legge o di atto avente forza di legge, e
che la questione è, pertanto, inammissibile.
3. - Relativamente alle questioni sollevate a proposito delle altre
norme deve, da un canto, constatarsi che non sono ammissibili quelle
caratterizzate dalla asserita contrarietà a norme di legge ordinaria
(artt. 1325 e 1418 del codice civile), atteso che come parametro, in
sede di controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi,
possono essere assunti disposizioni o principi costituzionali; e
dall'altro, che è del pari inammissibile, per difetto di rilevanza
constatabile prima facie dall'esame degli atti, la questione relativa
all'art. 11, comma sesto, della legge n.990 del 1969 dato che nei
giudizi pendenti davanti ai giudici conciliatori di Roma, di Salerno e
di Benevento non si discute circa l'inserzione di diritto nei contratti
di assicurazione in corso delle tariffe stabilite (d'ufficio, dal
Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato) ai sensi del
quarto e quinto comma dello stesso art. 11, sibbene, e unicamente,
trova applicazione l'art. 34 della legge n. 990 del 1969 il quale
dispone che i detti contratti debbano essere adeguati alle disposizioni
della legge e, sul punto, a quelle contenute nei primi tre commi del
detto art. 11.
4. - Resta, per ciò, da valutare nel merito solo la questione di
legittimità costituzionale del citato art. 34 in riferimento agli
artt. 2 e 3 della Costituzione.
Ma tale questione, sotto entrambi i profili, appare non fondata.
Non si può, infatti, ritenere che la legge speciale, nel
presupposto che abbia reso obbligatorio un mutamento nel regime dei
contratti (di assicurazione della responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli) contro i principi di cui agli
artt. 1325 e 1418 del codice civile, e che non abbia quindi rispettato
l'autonomia contrattuale, abbia violato l'art. 2 della Costituzione,
perché tale disposizione è invocata senza alcun riferimento, sia pure
implicito, ad altra disposizione della stessa Costituzione, e così a
quelle degli artt. 41 e 42, e fra i diritti inviolabili dell'uomo solo
in via generale tutelati dall'art. 2, non può farsi rientrare quello
relativo all'autonomia contrattuale (sentenza n. 16 del 1968).
D'altra parte non è sostenibile che dall'asserito mutamento nel
regime dei contratti sia derivato solo un vantaggio per gli
assicuratori e che per ciò si avrebbe la violazione del principio di
eguaglianza: l'eterointegrazione contrattuale si è verificata, nel
caso in esame, con effetti nei confronti di entrambe le parti
contraenti, perché alle condizioni generali di polizza approvate e
alle tariffe dei premi approvate o stabilite a sensi degli artt. 11 e
14 della legge sono tenuti a sottostare (ed alla loro applicazione
hanno diritto) gli assicurati, ma anche le imprese assicuratrici (per
le quali è prevista dall'art. 16, la possibilità di revoca
dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione de qua qualora
rifiutino proposte che siano loro presentate in conformità della detta
legge); perché tale legge non è ispirata ai fini di privilegio ed è
stata anzi dettata dalla necessità di tutelare esigenze sociali
particolarmente avvertite; e, d'altronde, perché la formazione delle
tariffe dei premi è stata riportata al criterio obiettivo ed
imparziale della "valutazione dei rischi e dei necessari caricamenti"
(art. 11, comma secondo, della legge) secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dal regolamento, e l'imposizione autoritativa di esse è
intimamente collegata alla obbligatorietà dell'assicurazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dell'art. 67
del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione della
legge n. 990 del 1969), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe
dai giudici conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento, in
riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3 della
Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dai giudici
conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento con le dette ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte