Sentenza n. 56/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 263-terd.P.R. 447/1988
- art. 8legge 532/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263-ter del
codice di procedura penale (Provvedimenti del giudice competente per il
riesame), introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532
(Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della
libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure
alternative alla custodia cautelare), promosso con ordinanza emessa il
25 settembre 1982 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento di
riesame avverso il decreto di convalida del fermo emanato nei confronti
di Saporito Tommaso, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno
1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il minore Tommaso Saporito, in stato di fermo di polizia
giudiziaria, convalidato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Catanzaro, proponeva richiesta di riesame
al Tribunale di Catanzaro avverso il decreto di convalida del fermo.
Il Tribunale, premesso che nei confronti della disciplina del
riesame avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale
potevano prospettarsi varie questioni di legittimità costituzionale,
tra cui quella dell'art. 263-bis, in relazione all'art. 238 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede il riesame del decreto di
convalida del fermo, ha ritenuto "preliminare" la questione di
legittimità, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 della
Costituzione, dell'art. 263-ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 8
della legge 12 agosto 1982, n. 532, "nella parte in cui nulla dispone
per il riesame dei provvedimenti coercitivi relativi ad imputati
minorenni", questione che ha sollevato con ordinanza del 25 settembre
1982.
Secondo il giudice a quo, dalla formulazione degli artt. 263-bis e
263-ter cod. proc. pen. non sarebbe consentito dedurre, per l'istituto
del riesame, "la competenza del Tribunale ordinario provinciale",
giacche questa - "attesa la particolarità delle strutture e delle
finalità dell'intero processo minorile", con riguardo al quale più
volte la Corte (sentenze n. 10 del 1966 e n. 198 del 1972) ebbe a
ribadire l'esigenza dell'istituzione di un giudice naturale per i
minorenni - risulterebbe in contrasto con l'art. 25 Cost.. Non potrebbe
però affermarsi nemmeno la competenza del tribunale per i minorenni o
della sezione per i minorenni della corte d'appello, dato che il
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale
determina l'"attribuzione ad un organo giurisdizionale di nuova e
specifica competenza per ipotesi di riesame ed appello su provvedimenti
istruttori restrittivi della libertà". In sostanza, la mancata
previsione di una specifica disciplina per i provvedimenti restrittivi
della libertà personale concernenti reati commessi da minori degli
anni diciotto apparirebbe il frutto di "una mera omissione", confermata
(tra l'altro) dal silenzio in ordine alle misure alternative alla
custodia preventiva nei casi previsti dall'art. 247 cod. proc. pen..
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 27 aprile 1983.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione venga dichiarata "inammissibile, in quanto irrilevante
ai fini del decidere il giudizio nel corso del quale è stata
proposta". E ciò perché la convalida del fermo non rientrerebbe tra i
provvedimenti suscettibili di riesame: il Tribunale avrebbe dovuto -
semmai - sollevare in via "preliminare" la questione di legittimità
dell'art. 263-bis nella parte in cui non prevede il riesame del
decreto di convalida del fermo e poi denunciare l'illegittimità
dell'art. 263-ter: "ogni questione in ordine alla asserita mancata
individuazione del giudice competente ad operare il riesame" sarebbe,
perciò, "irrilevante, proprio perché il decreto di convalida del
fermo non è tra i provvedimenti suscettibili di riesame".
Ove, poi - possibilità, questa, del tutto astratta ed ipotetica -
l'istituto del riesame fosse esteso al fermo, ne conseguirebbe che la
procedura introdotta dalla legge n. 532 del 1982 sarebbe applicabile
anche ai procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni,
operando il generale rinvio, disposto dall'art. 34 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, alle norme dei codici, delle
leggi e dei regolamenti per quanto non diversamente stabilito nel
decreto stesso. I dubbi che possono sorgere in merito
all'individuazione del giudice competente per il riesame dovrebbero,
perciò, essere risolti alla stregua del precetto contenuto nell'art. 9
del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, che configura, appunto,
quale giudice naturale per i procedimenti riguardanti i minorenni, il
tribunale per i minorenni: a tale organo - e non al tribunale indicato
nell'art. 263-ter cod. proc. pen. - spetta, infatti, decidere sulle
richieste di riesame riguardanti reati commessi da minorenni. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro porta al
vaglio di questa Corte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 Cost.,
l'art. 263 - ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 8 della legge 12
agosto 1982, n. 532, "nella parte in cui nulla dispone per il riesame
dei provvedimenti coercitivi relativi ad imputati minorenni" (rectius,
relativi a procedimenti per reati commessi da minori degli anni
diciotto).
Nella specie, un imputato minorenne in stato di fermo di polizia
giudiziaria, convalidato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Catanzaro, aveva avanzato, ai sensi
dell'art. 263-bis cod. proc. pen., richiesta di riesame avverso il
decreto di convalida del fermo, richiesta poi trasmessa dallo stesso
Procuratore della Repubblica al Tribunale di Catanzaro, quale
"tribunale capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio
dell'autorità che ha emesso il provvedimento" (cosiddetto tribunale
della libertà), in ritenuta ottemperanza al disposto dell'art. 263 -
ter, primo comma, cod. proc. pen..
Così investito della richiesta, il Tribunale di Catanzaro, a causa
anche della novità del caso (la legge n. 532 del 1982 era entrata in
vigore appena da un mese, per giunta durante il periodo feriale), si
trovava di fronte ad una serie di dubbi "preliminari", taluni
prospettati dalle parti ed altri sollevati d'ufficio, tutti
puntualmente elencati nell'ordinanza, che ha, tuttavia, ritenuto
prioritario quello tradottosi nella questione di legittimità ora in
discussione.
2. - Nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito
l'inammissibilità della questione, perché "irrilevante al fine del
decidere il giudizio nel corso del quale ... è stata proposta", e ciò
in quanto "il decreto di convalida del fermo non rientra tra i
provvedimenti suscettibili di riesame". Più precisamente, "ogni
questione in ordine all'asserita mancata individuazione del giudice
competente ad operare il riesame appare irrilevante proprio perché il
decreto di convalida del fermo non è tra i provvedimenti suscettibili
di riesame".
Pur essendo esatte le premesse di ordine concettuale da cui muove
l'eccezione dell'Avvocatura, in piena conformità, del resto, a
numerosi precedenti di questa Corte (v., ad es., sentenze n. 95 del
1979, n. 74 del 1980, n. 30 del 1982, n. 143 del 1983, n. 327 del 1983,
ove si conclude per l'inammissibilità della questione allorché non
potendosi in nessun caso fare applicazione nel procedimento a quo della
norma denunciata, "qualsiasi pronuncia nel merito da parte di questa
Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio nel corso del quale la
questione è stata proposta"), sono le particolarità del caso di
specie - i cui contorni vanno, pertanto, meglio precisati - a
consentire il superamente dell'eccezione.
In primo luogo, non si può non tener conto del fatto che per il
Tribunale di Catanzaro a venire in discussione non è, come afferma
l'Avvocatura, "l'asserita mancata individuazione del giudice competente
ad operare il riesame", ma, ben più in radice, l'asserita mancata
previsione di un riesame in qualsiasi sede dei provvedimenti coercitivi
relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni: ne
consegue che l'ordinanza de qua non evidenzia un semplice problema di
competenza in ordine al riesame dei provvedimenti coercitivi relativi a
procedimenti per reati commessi da imputati minorenni (tribunale
ordinario o tribunale per i minorenni?), bensì lamenta addirittura la
sottrazione di tali provvedimenti al nuovo rimedio giurisdizionale del
riesame.
Si aggiunga che il giudice a quo non ha dato per scontato che la
convalida del fermo sia e debba restare provvedimento non suscettibile
di riesame, tanto è vero che ha elencato tra i suoi dubbi di ordine
"preliminare" anche quello relativo alla legittimità costituzionale
della mancata previsione - persino per i reati attribuiti ai
maggiorenni - del riesame nei riguardi del decreto di convalida del
fermo. In tal modo viene meno la possibilità di affermare che,
quand'anche la questione attualmente dedotta risultasse fondata, la
pronuncia della Corte non avrebbe influenza alcuna. Un effetto
specifico sarebbe comunque riscontrabile, qualora venisse riconosciuta
la sottoponibilità a riesame dei provvedimenti coercitivi relativi a
procedimenti per reati commessi da imputati minorenni: tale
riconoscimento, infatti, implicherebbe pure il riconoscimento che
esiste un giudice legittimato (lo stesso giudice a quo od un altro
giudice) a sollevare la seconda, più circoscritta, questione di
legittimità già adombrata dal giudice a quo.
Naturalmente, per ovvie esigenze di economia processuale, meglio
avrebbe fatto il Tribunale di Catanzaro a sollevare congiuntamente
entrambe le questioni che in quel momento gli erano parse meritevoli di
considerazione. A maggior ragione, le medesime esigenze di economia
processuale debbono, però, condurre la Corte a scendere nel merito
della sola questione proposta, tanto più trattandosi di materia
attinente a restrizioni della libertà personale.
3. - La censura sollevata dall'ordinanza di rimessione, anche se
nemmeno una parola vi viene spesa a dimostrazione del dedotto contrasto
con i quattro parametri costituzionali richiamati, sarebbe da
considerare fondata, qualora risultasse esatto quanto affermato dal
Tribunale di Catanzaro: cioè che la legge 12 agosto 1982, n. 532,
nulla disponendo per il riesame dei provvedimenti coercitivi relativi a
(procedimenti per reati commessi da) imputati minorenni, sottrarrebbe
tali provvedimenti al suddetto riesame.
Già in ordine alla non dissimile questione proposta con riguardo
ai procedimenti di competenza dei tribunali militari, questa Corte
(sentenza n. 50 del 1985) ha avuto modo di asserire che "se la legge de
qua fosse inapplicabile al rito dei tribunali militari, si
determinerebbe una situazione di grave disparità a danno dei cittadini
sottoposti alla giurisdizione militare in tempo di pace, giacché
soltanto a questi resterebbe precluso il riesame nel merito dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale". Ma, anche qui,
come nell'occasione appena ricordata, si può ben ripetere che "alla
Corte non sembra che nella realtà si verifichi la detta situazione".
Anche qui, cioè, il fatto che la legge nulla espressamente disponga
circa l'applicabilità del nuovo istituto non risulta "ostativo".
Mentre, nel caso del rito militare ad ovviare al silenzio è "il
principio generale sancito dall'art. 261 c.p.m.p." in ordine sia al
profilo oggettivo delle materie sia al profilo soggettivo delle
competenze, nel caso del rito minorile - come esattamente rileva
l'Avvocatura Generale - ad ovviare al silenzio soccorrono due regole
altrettanto fondamentali: per ciò che attiene al profilo oggettivo
delle materie, "il generale rinvio operato dall'art. 34 del R.D.L. 20
luglio 1934, n. 1404, alle norme dei codici, delle leggi e dei
regolamenti, per quanto non diversamente disposto dal decreto stesso"
e, per ciò che attiene al profilo soggettivo delle competenze, il
generale "disposto dell'art. 9 del succitato R.D.L.", che demanda alla
competenza del tribunale per i minorenni "tutti i procedimenti penali"
per reati commessi dai minori degli anni diciotto, senza possibilità
ormai di eccezione alcuna (v. sentenza n. 222 del 1983).
4. - Ad avallare la suddetta conclusione, in contrapposto
all'interpretazione indicata dal giudice a quo, sovviene in modo
decisivo la giurisprudenza della Corte di cassazione. Più volte
intervenendo, fin dai mesi immediatamente successivi alla presente
ordinanza di rimessione, su conflitti o ricorsi occasionati proprio da
richieste di riesame concernenti imputati minorenni, la Corte di
cassazione si è costantemente pronunciata - in sintonia con
l'orientamento subito espresso dal Consiglio Superiore della
Magistratura e con l'opinione unanime di copiosa dottrina - nel senso
che, "essendo innaturale che dal nuovo regime debbano restare esclusi i
provvedimenti riguardanti gli imputati minorenni", la "portata non
eccezionale" (e, quindi, generale) del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, comporta che tutte le nuove attribuzioni "devolute dalla
legge n. 532 del 1982 al tribunale ordinario" spettano, nel settore
minorile, al "tribunale per i minorenni".
Si può, perciò, ripetere ancora una volta (v., da ultimo,
sentenze n. 72 e n. 325 del 1983, n. 104 del 1984) che la presenza di
un "diritto vivente", anche se consolidatosi in tempo successivo
all'ordinanza di rimessione, vale a privare di fondamento questioni di
costituzionalità insorte sulla base di interpretazioni e applicazioni
opposte al "diritto vivente" stesso.
Né giova addurre in contrario gli inconvenienti che sul piano
pratico possono nascere dalla particolare strutturazione del tribunale
per i minorenni, non sempre in grado di garantire la diversità fra i
giudici del riesame e quelli del giudizio principale. Si tratta di un
problema non certamente nuovo (anche se destinato ad acuirsi) per il
settore della giustizia minorile, data la pluralità di funzioni da
sempre incombenti, sin dalla fase istruttoria, sul tribunale per i
minorenni. Di tale problema, proprio all'indomani dell'entrata in
vigore della legge 12 agosto 1982, n. 532, si è specificamente
occupato il Consiglio Superiore della Magistratura. Per una migliore
funzionalità dell'istituto del riesame nei procedimenti minorili non
resta, dunque, che auspicare, come già si è fatto per i tribunali
militari (sentenza n. 50 del 1985), l'adozione di misure organizzative
veramente idonee e di altrettanto opportuni adeguamenti legislativi.
Soprattutto la disciplina delle cause d'incompatibilità, ferma alle
scelte del 1930, sarebbe da riconsiderare a fondo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità dell'art. 263-ter cod. proc. pen., introtrodotto
dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 della Costituzione, dal Tribunale
di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 7 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte