Sentenza n. 561/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/12/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10legge 648/1950
- art. 22legge 648/1950
citata
- art. 9legge 313/1968
- art. 11legge 313/1968
- art. 1legge 313/1968
- art. 8Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- art. 11Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- art. 83Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo
comma e 22, primo comma della legge 10 agosto 1950, n. 648
(Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra); artt. 9,
primo comma e 11, primo comma della legge 18 marzo 1968, n. 313
(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra); artt. 1,
primo comma, 8, primo comma, 11, primo comma e 83 del d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1981 dalla Corte
dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto da
Pannozzo Maria Vincenza, iscritta al n. 653 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33
dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito degli esiti della violenza carnale patita da parte
di tre soldati marocchini il 22.5.1944, la signora M.V. Pannozzo,
otteneva, a far tempo dal 1.9.1949 e per la durata di due anni, un
assegno di guerra rinnovabile di ottava categoria. Con istanza del
17.3.1966 la medesima presentò istanza di aggravamento della
infermità già indennizzata. Avendo la prevista visita medica
accertato la inesistenza di esiti in atto della allegata violenza
carnale, il Ministero del Tesoro respinse la domanda di aggravamento.
Contro tale provvedimento l'interessata propose ricorso alla Corte
dei Conti, Sez. III giurisdizionale, la quale ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3
Cost., degli artt. 10, 22, primo comma, l. n. 648 del 1950; 9, 11,
primo comma, l. n. 313 del 1968; 1, primo comma, 8, primo comma, 11,
primo comma, 83 d.P.R. 23.12.1978, n. 915 (T.U. delle norme in
materia di pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono il
risarcimento del danno morale nei confronti di cittadini vittime di
violenza carnale in occasione di operazioni belliche.
Le disposizioni impugnate conferiscono il diritto al trattamento
pensionistico di guerra, oltre che alle famiglie dei morti, anche ai
cittadini italiani divenuti invalidi "per qualsiasi fatto di guerra
che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della
invalidità" (l. n. 648 del 1950, art. 10, primo comma) e cioè per
fatto avvenuto ad opera di forze armate nazionali o estere, alleate o
nemiche, anche se soltanto "occasionato" dalle operazioni belliche
(art. 10, secondo comma), precisando poi (art. 22, primo comma) che
tale trattamento consiste in un assegno rinnovabile o nella pensione
vitalizia a seconda che la "menomazione dell'integrità personale"
causa dell'invalidità (e di cui alle allegate tabelle) sia o meno
suscettibile col tempo di modificazione. Delle altre norme impugnate,
gli artt. 9, 11, primo comma, l. n. 313 del 1968, e gli artt. 8,
primo comma e 11, primo comma T.U. n. 915 del 1978, reiterano, con
formule pressoché identiche, questa disciplina, mentre l'art. 83 del
T.U. del 1978 dispone che con l'adozione delle norme pensionistiche
di guerra si ritiene regolato qualsiasi diritto verso lo Stato, tra
l'altro, di tutti coloro che abbiano contratto invalidità per fatto
di guerra.
2. - La Corte dei Conti premette che la questione sollevata è
rilevante nel giudizio a quo, e ciò in quanto - sia per le
caratteristiche peculiari della propria giurisdizione pensionistica,
sia per la operatività dell'istituto della rivalutazione (art. 53,
terzo comma, l. n. 648 del 1950 e succ. modif.) - essa Corte può,
nel giudizio in tema di aggravamento, riconoscere diritti maggiori di
quelli richiesti, o negare l'esistenza stessa del titolo della
domanda (artt. 112 l. n. 648/1950; 108, l. n. 313/1968; 114 T.U. n.
915 del 1978).
3. - Nel motivare la non manifesta infondatezza della questione,
il giudice a quo, osserva che, in applicazione dei principi vigenti
in materia di trattamenti privilegiati di guerra, in cui non opera il
criterio del pretium doloris, ma soltanto quello della riduzione
della capacità lavorativa, (art. 1 d.P.R. n. 915 del 1978), la
violenza carnale che non abbia prodotto menomazioni fisiche tali da
comportare tale riduzione resterebbe priva di qualsiasi rilievo. Di
qui la violazione dell'art. 2 Cost., che - imponendo anche allo Stato
doveri inderogabili di solidarietà economica, nel contesto di una
norma dettata a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo - sarebbe
inteso, al contrario, a portare a compimento quel processo di
dilatazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, di
cui, attualmente, all'art. 185 c.p. ed alle correlate norme del
codice civile.
Le norme impugnate, inoltre, escludono la risarcibilità del danno
non patrimoniale proprio in relazione ad un fatto che l'ordinamento
penale considera reato, e per il quale è conseguentemente ammessa la
possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla
persona offesa.
Peraltro, la violenza carnale commessa in occasione di operazioni
belliche non cesserebbe per ciò solo di essere un reato. Quindi le
norme pensionistiche di guerra, prescindendo dalla configurazione
come tale della violenza medesima, e considerandola come mero fatto
causativo di una menomazione all'integrità fisica - con l'effetto di
escludere perciò la possibilità di risarcimento del danno non
patrimoniale discendente dalla lesione della "più intima ed
essenziale dignità e nobiltà dell'uomo" - confliggerebbero non solo
con l'art. 2 Cost., ma anche con l'art. 3, perché porrebbero le
vittime della violenza carnale consumata in occasione di fatti
bellici in una situazione ingiustamente deteriore rispetto a coloro
che a tale violenza soggiacciono in circostanze nelle quali
l'ordinamento statuale funziona normalmente, e nelle quali è
consentito loro di utilizzare gli ordinari strumenti di tutela dei
propri interessi. Per altro verso, le stesse norme colliderebbero con
il medesimo art. 3 Cost. perché, prevedendo per il fatto di guerra
un identico criterio risarcitorio, irrazionalmente parificherebbero
la situazione delle vittime di violenza carnale con quella delle
vittime di altre menomazioni dell'integrità fisica, in cui siano
coinvolti valori assai meno rilevanti di quelli spirituali e
materiali insiti nel danno prodotto dalla prima, specie nella
valutazione del tempo in cui essa fu commessa;
4. - Nel giudizio così instaurato il Presidente del Consiglio dei
ministri non è intervenuto, né si è costituita la parte privata; Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti sez.
III giurisdizionale, dubita, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.,
della legittimità costituzionale di talune disposizioni delle leggi,
succedutesi nel tempo, in materia di pensioni di guerra, e
precisamente degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto
1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313;
1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; e
ciò in quanto tali disposizioni prevedono: a) che "la pensione,
assegno o indennità di guerra" siano dovute solo a "coloro che, a
causa della guerra, abbiano subìto menomazioni nell'integrità
fisica" (art. 1 d.P.R. n. 915 cit.); b) che "Sono conferite pensioni,
assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti
invalidi... per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa
violenta, diretta ed immediata dell'invalidità" (art. 10 l. n. 648
del 1950, riprodotto con variazioni solo formali negli artt. 9 l. n.
313 del 1968 e 8 d.P.R. n. 915 del 1978) e - a specificazione di ciò
- che tali trattamenti spettino solo a chi abbia "subìto menomazione
della integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui
all'annessa tabella A" o "contemplate nell'allegata tabella B" (art.
22 l. n. 648 del 1950, sostanzialmente riprodotto negli artt. 11 l.
n. 313 e 11 d.P.R. n. 915 citati); c) che "con le norme emanate in
materia di pensione di guerra si intende regolato qualsiasi diritto
verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o
attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite
o contratto infermità..." (art. 83 d.P.R. n. 915 cit.).
Come specificato in narrativa, nel caso oggetto del giudizio
principale alla ricorrente, vittima nel 1944 di violenza carnale ad
opera di tre soldati marocchini, era stato prima concesso un assegno
di guerra rinnovabile per infermità conseguita a tale violenza e poi
respinta l'istanza di aggravamento per l'insussistenza di esiti di
essa.
Il giudice a quo lamenta che il trattamento pensionistico di
guerra sia, in virtù delle disposizioni impugnate, limitato ai soli
casi di menomazioni fisiche comportanti una riduzione della capacità
lavorativa, e che sia perciò escluso il risarcimento dei danni non
patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in
occasione di fatti bellici. Si chiede, cioè, alla Corte di decidere
se, alla stregua delle disposizioni costituzionali invocate, la
violenza carnale in quanto tale - a prescindere cioè dalle lesioni o
infermità che ne siano eventualmente conseguite - debba o meno dare
titolo al risarcimento dei danni non patrimoniali.
2. - La questione è fondata.
La violenza carnale costituisce invero, nell'ordinamento giuridico
penale, la più grave violazione del fondamentale diritto alla
libertà sessuale. Essendo la sessualità uno degli essenziali modi
di espressione della persona umana, il diritto di disporne
liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va
ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla
Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona
umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire.
Da tale qualificazione discendono precise conseguenze circa
l'estensione della tutela accordata dall'ordinamento alle lesioni
della libertà sessuale assoggettate a sanzione penale.
Pronunciandosi in ordine al risarcimento del danno non
patrimoniale - inteso come "ogni danno non suscettibile direttamente
di valutazione economica" - dovuto in conseguenza delle violazioni,
penalmente sanzionate, di un diritto anch'esso oggetto di diretta
tutela costituzionale, e cioè del diritto alla salute, questa Corte
ha precisato che "dalla protezione primaria accordata dalla
Costituzione" a tale diritto "come a tutte le altre posizioni
soggettive a contenuto essenzialmente non patrimoniale, direttamente
tutelate" "deriva che la indennizzabilità non può essere limitata
alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a
produrre reddito ma deve comprendere anche gli effetti della lesione
al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma,
indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza" (sent. n.
88 del 1979).
Più di recente, poi, e sempre a proposito del danno alla salute,
la Corte ha ulteriormente precisato, nella sentenza n. 184 del 1986,
le conseguenze che discendono dalla diretta protezione costituzionale
di un diritto primario. In tale decisione si è chiarito che la
lesione del bene giuridico della salute, in quanto valore personale
garantito dalla Costituzione (art. 32) dà di per sé titolo - anche
quando consegua non ad un reato, ma ad un mero illecito civile (art.
2043 c.c.) - al risarcimento del danno derivante dalla menomazione
dell'integrità psico-fisica in cui essa si concreta (c.d. danno
biologico), senza che occorra al riguardo alcuna prova; e che tale
danno è autonomo, ed anzi costituisce un prius rispetto alle
eventuali ulteriori conseguenze del fatto illecito, e cioè sia
rispetto al danno patrimoniale in senso stretto, incidente sulla
capacità di produrre reddito lavorativo, sia rispetto al danno
morale subiettivo (o non patrimoniale), risarcibile nel vigente
ordinamento solo in quanto derivi da reato.
Ad analoghi principi deve ritenersi ispirata la tutela
risarcitoria della libertà sessuale, in virtù della già precisata
collocazione di essa tra i diritti inviolabili garantiti dall'art. 2
Cost.
La violenza carnale comporta invero, di per sé, la lesione di
fondamentali valori di libertà e dignità della persona, e può
inoltre dar luogo a pregiudizi alla vita di relazione. Tali lesioni
hanno autonomo rilievo sia rispetto alle sofferenze ed ai
perturbamenti psichici che la violenza carnale naturalmente comporta,
sia rispetto agli eventuali danni patrimoniali a questa conseguenti:
e la loro riparazione è doverosa, in quanto i suddetti valori sono,
appunto, oggetto di diretta protezione costituzionale.
3. - Alla descritta ampiezza della tutela della libertà sessuale
nell'ordinamento civilistico fa riscontro l'assenza di qualsiasi
tutela nell'ambito dell'ordinamento pensionistico di guerra, nel
quale il risarcimento (o meglio, l'indennizzo) per fatto bellico è
rigidamente circoscritto - in base alle norme impugnate - ai soli
danni patrimoniali conseguenti all'invalidità, ed in cui, quindi, la
violenza carnale è considerata solo per gli esiti puramente
eventuali (infermità o lesioni) e non anche per quelli tipici
(violazione della libertà sessuale e correlativi danni morali).
Ora, tra i fatti di guerra contemplati da tale ordinamento, la
violenza carnale ad opera di militari stranieri presenta aspetti del
tutto peculiari. Si tratta, infatti, da un lato dell'aggressione ad
una libertà che, diversamente da altre, non è suscettibile di
compressione per effetto dello stato di guerra; dall'altro di un
fatto che, esulando dalle operazioni belliche, conserva anche in
questo contesto il carattere di delitto. Ciononostante, essa resta
concretamente non perseguibile, sicché la rilevata carenza di tutela
risarcitoria nell'ordinamento pensionistico sta a fronte di una
carenza di tutela penale e (conseguentemente) risarcitoria durante lo
stato di guerra.
Un tale risultato non sembra alla Corte conseguenza ineluttabile
dei principi ispiratori dell'ordinamento in questione. Il trattamento
pensionistico è invero "atto risarcitorio, di doveroso
riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato" (art. 1 d.P.R.
n. 915 cit.) nei confronti delle vittime della guerra: è, cioè,
estrinsecazione di un principio solidaristico.
Ora, che questo non concerna solo le conseguenze economiche dei
fatti bellici è dimostrato, ad es., dalla normativa concernente i
superstiti: la quale attribuisce la pensione alla vedova, al vedovo
ed al genitore che abbia perduto più figli ovvero l'unico figlio
(artt. 37, 55, 62 e 64 d.P.R. n. 915 cit.) prescindendo dalle loro
condizioni economiche - tant'è che alla vedova che versi in stato di
bisogno è attribuita una maggiorazione (art. 39) - ed assimila alla
vedova colei con cui risulti che il militare o civile deceduto per
causa di guerra intendeva coniugarsi (art. 37 cit.).
In tali situazioni l'atto risarcitorio è indubbiamente, almeno in
parte, pretium doloris, ed è perciò singolare - pur fatte le debite
differenze - che il danno non patrimoniale non trovi riconoscimento
se patito dalla vittima di violenza carnale; né meno singolare -
atteso il favore con cui la Costituzione considera la tutela della
persona umana rispetto al trattamento fatto alle situazioni a
contenuto economico - è che la tutela risarcitoria sia assente nella
fattispecie in esame e sia viceversa assicurata per i danni alle
cose, attraverso la normativa sui danni di guerra.
Né a giustificare la carenza denunciata può valere l'ovvia
considerazione che lo Stato non può essere tenuto responsabile del
fatto delittuoso di militari stranieri: ciò spiega le peculiari
caratteristiche del risarcimento corrisposto mediante i trattamenti
pensionistici, ma non dà ragione né delle rilevate disarmonie, né,
soprattutto, del fatto che il principio solidaristico non operi
proprio nei confronti di uno di quei diritti inviolabili in relazione
ai quali l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento di doveri inderogabili
di solidarietà economica.
A tal proposito, e conclusivamente, non può che ribadirsi qui
quanto già affermato nella citata sentenza n. 184 del 1986: e cioè
che "Quand'anche si sostenesse che il riconoscimento, in un
determinato ramo dell'ordinamento, d'un diritto subiettivo non
esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria
(disponendosi ad esempio che non la lesione di quel diritto, per sé,
sia risarcibile ma la medesima purché conseguano danni di un certo
genere) va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non
può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione
dichiarati fondamentali".
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale delle
disposizioni impugnate, nella parte in cui non prevedono un
trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non
patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in
occasione di fatti bellici. Restano con ciò assorbite le censure
prospettate in riferimento all'art. 3 Cost..
Accertato così il diritto della ricorrente nel giudizio
principale al conseguimento del trattamento pensionistico di guerra,
spetterà all'Autorità competente esclusivamente l'individuazione
della categoria corrispondente ai sensi di legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, primo
comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11
della legge 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, primo comma, 11 e 83 del
d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un
trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non
patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in
occasione di fatti bellici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:561 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte