Corte costituzionale

Ordinanza n. 563/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1956

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 136, primo

comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale) e 329,

primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale),

promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1979 dal Tribunale di

Savona, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Campanella - Cantieri

navali e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Savona

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo

comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 136, primo comma, della legge

25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale) e 329, primo comma, del

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale), in quanto configurano

la civile responsabilità del titolare di stabilimenti industriali in

cui viene commesso delitto di contrabbando;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che innanzi alla Corte si è costituita la S.p.A. "Campanella"

Cantieri Navali, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Medina,

concludendo per l'accoglimento della questione di costituzionalità;

Considerato che gli artt. 136, primo comma, della legge n. 1424

del 1940, e 329, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973, contengono

regole di diritto sostanziale che non incidono in alcun modo sui

poteri delle parti nel processo né, tanto meno, comportano

limitazioni alla facoltà di prova delle parti stesse;

che, di conseguenza, non può dirsi violato il diritto alla

difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost.;

che, d'altra parte, questa Corte, nel pronunciarsi sulla

legittimità costituzionale delle obbligazioni civili da reato

previste dall'art. 196 Cod. pen., ha escluso la natura di pena delle

obbligazioni medesime (cfr. Sent. n. 40 del 1966);

che la previsione dell'obbligazione civile contenuta nelle

disposizioni impugnate costituisce una specificazione del principio

di cui all'art. 196 Cod. pen. e, quindi, del tutto inconferente

appare la censura sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma,

che attiene alla funzione rieducativa della pena e non delle sanzioni

civili conseguenti all'accertamento del reato;

che, infine, la diversità di natura tra sanzione pecuniaria

infliggibile al condannato ed obbligazione civile del committente

(cfr., ancora, Sent. n. 40 del 1966) fa sì che non possa essere

paragonata la posizione dell'autore del reato di contrabbando con

quella dell'obbligato civilmente ai sensi degli articoli impugnati;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di Savona è da ritenersi manifestamente

infondata anche in riferimento all'assunta violazione del principio

di eguaglianza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1956, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 136, primo comma, della legge 25 settembre

1940, n. 1424, e 329, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo

comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Savona con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:563 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte