Corte costituzionale

Ordinanza n. 563/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo

comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 452

dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1990

dal Pretore di Sorrento nel processo penale a carico di Paduano

Antonino ed altro, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con ordinanza del 5 giugno

1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

566, ottavo comma, del codice di procedura penale, "in riferimento"

all'art. 452 dello stesso codice, nella parte in cui prevede che il

dissenso del pubblico ministero "in ordine alla scelta del giudizio

abbreviato precluda al giudice l'applicazione della diminuente

premiale di cui all'art. 442, secondo comma, del C.P.P.", per

contrasto con gli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 102,

primo comma, della Costituzione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata

anteriormente all'apertura di un dibattimento di competenza pretorile

promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi

dell'art. 566 del codice di procedura penale;

e che, quindi, oggetto di censura è in effetti il solo art.

452, secondo comma, del codice di procedura penale, l'altra

disposizione risultando coinvolta nel giudizio di legittimità

soltanto perché contiene un richiamo all'art. 452, secondo comma;

che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo

comma, del codice di procedura penale, sia nella parte in cui non

prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta

di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso, sia nella parte in cui

non prevede che il giudice, allorché, a giudizio direttissimo

concluso, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,

possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata

dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice

di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo,

con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Pretore di

Sorrento con ordinanza del 5 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:563 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte