Sentenza n. 569/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 47Ordinamento penitenziario
- art. 11legge 663/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi
secondo e terzo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento
penitenziario), così come modificato dall'art. 11 della legge 10
ottobre 1986, n. 663, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 marzo 1989 dal Tribunale di
Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a
Esposito Francesco, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1989 dal Tribunale di
Sorveglianza di Trieste nel procedimento di sorveglianza a carico di
Bergamini Alberto, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 2 marzo 1989 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 47,
comma terzo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento
penitenziario), così come modificato dall'art.11 della legge 10
ottobre 1986 n. 663, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13,
secondo comma, 27, terzo comma della Costituzione.
Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che tale Francesco Esposito,
condannato dal Pretore di Lonato alla pena di mesi sei di arresto per
il reato di guida senza patente, aveva presentato istanza di
affidamento in prova al servizio sociale. Rilevava, però, il giudice
a quo che il condannato, non avendo subito nemmeno custodia
cautelare, non si trovava nelle condizioni previste dal comma
impugnato che esige, per l'ammissibilità all'affidamento in prova,
che il condannato abbia subito, se non la detenzione in espiazione,
almeno un periodo di custodia cautelare, cui sia succeduto, prima
della condanna, un periodo di libertà, "serbando comportamento tale
da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2": vale a dire,
un comportamento dal quale si possa ritenere che il provvedimento di
affidamento, "anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5,
contribuisca alla rieducazione del reo, e assicuri la prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati".
A questo punto, però, è parso al giudice a quo che la
situazione, così come delineata nel terzo comma dell'art. 47, non
sia compatibile con i parametri costituzionali invocati. Da una
parte, infatti, si viene a determinare grave sperequazione nei
confronti di chi, avendo commesso reato più lieve, o per qualsiasi
altra ragione indipendente dalla sua volontà, non ha avuto la
ventura di subire custodia cautelare: sicché può verificarsi che
colui al quale è stata inflitta una pena di tre anni di reclusione,
purché abbia subito anche un sol giorno di custodia cautelare, e
tenuto nel periodo successivo il comportamento di cui al terzo comma
in parola, può essere ammesso all'affidamento al servizio sociale,
mentre dev'esserne escluso chi non ha subito custodia cautelare, e
dovrà perciò entrare in carcere a scontare pochi mesi di pena
detentiva. In definitiva, sottolinea l'ordinanza che, mentre la
diversità fra le due situazioni è affidata a circostanza pressoché
irrilevante, ne resta ingiustamente pregiudicato proprio chi più
sarebbe meritevole dell'affidamento.
D'altra parte, risulterebbe così anche violato l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, perché verrebbe virtualmente elusa la
finalità rieducativa delle pene detentive, specie delle meno gravi,
in quanto il condannato verrebbe sottoposto ad un trattamento
carcerario, tutt'altro che rieducativo attualmente attesa la
situazione in cui versano gli Istituti di pena, ed escluso da un
reinserimento graduale ed assistito nel tessuto sociale, che la mite
pena subita farebbe ben sperare.
Infine, quanto al parametro di cui all'art. 13, secondo comma,
della Costituzione, l'ordinanza fa riferimento alla sentenza n. 343
del 1987 di questa Corte: ma l'argomentazione risulta piuttosto
oscura a causa - a quanto sembra di qualche riga del testo saltata.
2. Anche il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con ordinanza 26
giugno 1989, ha sollevato la stessa questione di legittimità
costituzionale, benché abbia limitato il riferimento ai parametri di
cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Dalla narrativa dell'ordinanza si apprende che a tale Alberto
Bergamini era stata applicata dal Pretore di Trieste la sanzione di
Lit. 600 mila di ammenda, in sostituzione della pena di giorni 20 di
arresto e Lit. centomila di ammenda che avrebbe dovuto infliggere per
il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (porto abusivo
di arma o di oggetti atti ad offendere). Ma, a seguito del ricorso
del pubblico ministero, la Corte di Cassazione aveva annullato senza
rinvio la parte della sentenza relativa alla sanzione sostitutiva,
sicché il Bergamini, ventenne ed incensurato, si era trovato a dover
scontare i 20 giorni di arresto. Egli aveva allora presentato al
Pretore istanza di sospensione dell'emissione dell'ordine di
carcerazione, ai sensi degli artt. 47, quarto comma e 50, sesto
comma, della legge impugnata, e contemporanea domanda al Tribunale di
Sorveglianza per essere ammesso all'affidamento in prova al servizio
sociale per tutta la durata della pena detentiva.
E poiché anche il Bergamini era sempre rimasto a piede libero,
pur serbando prima e dopo la condanna comportamento tale da meritare
la richiesta ammissione, il Tribunale sollevava la questione di cui
s'è detto. In particolare, faceva rilevare l'ordinanza che al
Bergamini mancava il requisito della previa custodia cautelare, fosse
pure per un sol giorno, e che, d'altra parte, egli non sarebbe stato
comunque ammesso all'affidamento nemmeno se fosse entrato in carcere
per l'espiazione, in quanto non avrebbe mai potuto raggiungere il
periodo minimo di osservazione per un mese, previsto dal secondo
comma dell'articolo impugnato.
3. Interveniva nell'uno e nell'altro giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale si riportava integralmente, senza peraltro riferirle,
alle conclusioni e alle ragioni esposte in relazione ad asserita
analoga questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Torino
con ordinanza 18 maggio 1987 nel processo contro La Fleur; questione
per la quale l'Avvocatura aveva chiesto fosse dichiarata
l'infondatezza. Considerato in diritto 1. I Tribunali di Brescia e di Trieste lamentano che, con le
riforme introdotte dalla legge n. 663 del 1986, l'art. 47 della legge
26 luglio 1975 n. 354 ha assunto un contenuto ben diverso da quanto
disponeva nella sua formulazione originaria. Accanto, infatti, a
coloro che, dovendo scontare una pena non superiore ad anni 3, hanno
subito favorevolmente in istituto l'osservazione della personalità
per almeno un mese (la disposizione originaria prevedeva addirittura
tre mesi), l'attuale terzo comma ha introdotto la possibilità di
ammettere all'affidamento anche coloro che non sono mai stati in
espiazione di pena: essendo sufficiente che sieno stati in custodia
cautelare e che, fra la cessazione della custodia e la condanna
definitiva, abbiano serbato comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al precedente comma 2.
La legge, però, non stabilisce alcun periodo minimo alla detta
custodia, sicché - secondo i giudici di merito - è da ritenersi
sufficiente anche quello di uno o due giorni. D'altra parte, il
periodo di custodia cautelare sarebbe, comunque, al di fuori
dell'osservazione, dato che il comma impugnato riferisce il
comportamento, di collaborazione alle finalità risocializzanti, al
tempo trascorso in libertà.
In tali condizioni, sembra ai giudici di merito che il vincolare
tuttavia l'ammissibilità all'affidamento ad una custodia cautelare
che può essere pressoché irrilevante, e che comunque non esercita
alcuna influenza sull'osservazione, è condizione sprovvista di
razionalità. Essa determina, infatti, ingiustificata discriminazione
a favore di chi è stato condannato a pena di certa gravità ed è
stato in custodia cautelare, sia pure per pochi giorni, di norma a
causa di una situazione di pericolo in ordine all'inquinamento delle
indagini, o alla sottoposizione all'eventuale pena irroganda o,
infine, addirittura in relazione alla perpetrazione di nuovi reati.
E, tuttavia, colui che, per la tenuità del reato, e per la sua
spontanea disponibilità e sottomissione alla Giustizia, non ha mai
subito custodia cautelare, resta escluso da questa più mite
modalità di esecuzione della pena, che dovrà interamente scontare
in carcere se la sua misura è tale - come nel caso di Trieste - da
non raggiungere nemmeno il tempo minimo di osservazione (1 mese)
imposto dal secondo comma dell'articolo in esame.
Siffatta situazione, pertanto, non solo sarebbe incompatibile con
l'art. 3, ma anche con il terzo comma dell'art. 27, perché verrebbe
escluso da un graduale ed assistito reinserimento sociale, in
relativa libertà, colui che ne sembra più meritevole, destinandolo
ad espiare nel carcere una pena breve, nelle attuali condizioni
penitenziarie ben poco favorevoli ad una collaborazione
risocializzatrice.
2. La questione è fondata.
La Corte intende preliminarmente chiarire di essersi resa ben
conto delle possibili obbiezioni all'impostazione che le ordinanze di
rimessione hanno dato alle proposte questioni.
Guardando, infatti, alla delineazione dell'istituto così come
emergeva originariamente dalla legge 26 luglio 1975, n. 354
(Ordinamento penitenziario) sembra evidente che il legislatore del
tempo avesse inteso favorire ed accelerare il reinserimento sociale
di chi, condannato a pena detentiva di un certo rilievo (fino a due
anni e sei mesi o fino a tre anni per gli infraventunenni od
ultrasettantenni), avesse dimostrato durante l'osservazione della
personalità, condotta da un collegio di esperti nell'istituto
penitenziario per almeno tre mesi, di essere disponibile a
collaborare con i preposti all'attuazione della finalità rieducativa
della pena. In tal caso, il condannato veniva ammesso ad espiare la
residua pena in relativa libertà, con l'assistenza e sotto il
controllo del servizio sociale, ma sottoposto alle prescrizioni di
cui agli artt. 5, 6 e 7 della legge, certamente limitative della sua
facoltà di determinare la sua condotta in assoluta libertà. Se la
disponibilità del condannato all'attività rieducativa del servizio
sociale continuava per tutta la durata della residua pena, questa si
estingueva assieme ad ogni altro effetto penale.
Entro tali contorni la fisionomia dell'istituto risultava ben
chiara, e questa Corte non ha mancato di sottolinearla in più
occasioni.
Non si trattava di provvedimento premiale o di clemenza, ma di un
esperimento penitenziario, condotto sotto altre modalità di
espiazione, per agevolare ed affrettare il reinserimento sociale del
condannato, consentendogli di espiare la residua pena in condizioni
di relativa libertà, e in affidamento al servizio sociale, favorendo
la disponibilità alla collaborazione rieducativa, di cui aveva dato
prova durante l'osservazione degli esperti, nel corso dell'espiazione
carceraria.
Si trattava, dunque, di un istituto "riservato" ai condannati che
si trovassero in espiazione carceraria della pena e che, come tali,
potessero essere sottoposti in istituto alla speciale osservazione
collegiale.
A fronte di quella configurazione, ogni tentativo di istituire
raffronti con chi, dovendo scontare una breve pena, si trovasse,
però, in libertà, appariva improponibile. Anche perché per queste
diverse ipotesi esistono istituti specifici intesi ad evitare - ove
consigliabile - o ad attenuare l'espiazione di pene brevi. Da quelli
previsti nella fase stessa di cognizione (sospensione condizionale,
sanzioni sostitutive) a quelle alternative alla detenzione
(semilibertà), fino al provvedimento di commutazione o di grazia,
prerogativa del Presidente della Repubblica (art. 87 della
Costituzione).
Ma nel corso dei tempi l'istituto ha subito così numerose e
importanti modificazioni, da doversi riconoscere l'attenuarsi di quei
caratteri originari con la conseguente sostanziale trasformazione
della sua stessa natura.
A parte la modifiche intervenute in ordine alla soppressione di
talune preclusioni (art. 4 legge 12 gennaio 1977, n. 1, e 7 legge 13
settembre 1982 n. 646) che non interessano il punto in esame, già
con l'art. 4-bis, inserito nel decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
al momento della conversione nella legge 21 giugno 1985, n. 297, il
periodo di osservazione collegiale veniva diminuito da tre mesi ad un
solo mese; e con l'art. 4-ter, pure inserito come il precedente in
sede di conversione, veniva formulato l'art. 47-bis della legge in
esame che ha sconvolto - sia pure per plausibili ragioni - la stessa
filosofia dell'istituto.
Com'è noto, infatti, in base al disposto di detto articolo,
quando una sentenza di condanna a pena detentiva, nei limiti di cui
al comma 1 dell'art. 47, deve essere eseguita nei confronti di
persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma di recupero, l'interessato può chiedere di essere affidato
in prova al servizio sociale per proseguire l'attività terapeutica,
sulla base di un programma da lui stesso concordato con una unità
sanitaria locale e con uno degli enti, anche privati, contemplati
dall'art. 1- bis del citato decreto-legge n. 144 del 1985. E lo può
chiedere già prima che sia data esecuzione alla pena, sicché il
pubblico ministero (o il Pretore), anziché emettere l'ordine di
carcerazione, trasmette gli atti all'autorità di sorveglianza del
luogo dove il programma terapeutico dev'essere eseguito. Dopodiché
l'autorità di sorveglianza decide nelle forme che ad essa sono
proprie e, se il condannato è ammesso, e proseguirà il programma
terapeutico osservando ogni altra prescrizione fissata dal Tribunale
di sorveglianza, egli non entrerà più nei luoghi di espiazione
carceraria.
Con siffatta grave deroga, pertanto, l'istituto già perdeva il
suo carattere originario, che lo intendeva riservato ai detenuti in
espiazione carceraria della pena; per tal modo, infatti, poteva
venire applicato anche a chi mai aveva conosciuto l'interno del
carcere. Ovviamente la deroga - come si è accennato - aveva
sicuramente una sua giustificazione sociale nelle finalità di
recupero dei tossico ed alcooldipendenti: ma sarebbe stato allora
preferibile che il legislatore ne avesse fatto uno speciale istituto,
conservandolo nell'ambito della legislazione delle "attività di
prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti", quale appunto
era la citata legge n. 297 del 1985 che lo prevedeva, senza inserirlo
nel corpo di una misura penitenziaria di cui avrebbe contribuito -
com'è avvenuto - a snaturare la fisionomia contenutistica. Così
come, del resto, si è fatto per lo speciale affidamento concernente
le condanne dei Tribunali militari (legge 20 aprile 1983, n. 167).
Ma se l'art. 47-bis, pur non avendo delineato un istituto
speciale, portava almeno, però, anche nella rubrica, il segno della
sua destinazione a "casi particolari", fu poi l'art.11 della legge 10
ottobre 1986, n. 663, che riformando ex novo l'intero testo dell'art.
47, finì di compiere l'opera di progressiva demolizione attribuendo
alla linea generale dell'istituto una natura ibrida e
contraddittoria.
A parte i limiti massimi della pena detentiva che venivano
unificati per tutti in anni tre, l'aspetto saliente e decisivo di
quest'ultima riforma è l'intima contraddizione nel carattere
dell'istituto che veniva ad instaurarsi fra i commi 1 e 2 del nuovo
art. 47, da una parte, e i commi 3 e 4 dall'altra. I primi due commi,
infatti, lasciavano sostanzialmente integro l'istituto originario,
riservato ai detenuti in espiazione carceraria della pena, sia pure
con la già vista riduzione ad un mese dell'osservazione collegiale
della personalità. Ma i due successivi commi introducevano una nuova
specie di affidamento, che prescinde del tutto dall'osservazione
collegiale in istituto spostandola invece sul comportamento che il
condannato ha tenuto nel periodo di libertà successivo ad una
eventuale custodia cautelare. E l'aspetto più singolare è
rappresentato dal fatto che di tale custodia non è indicato alcun
periodo minimo, sicché - come giustamente è stato osservato dai
giudici di merito - anche un giorno di custodia cautelare potrebbe
essere ritenuto sufficiente, in presenza delle altre condizioni, a
giustificare l'ammissione all'affidamento in prova.
3. A questo punto la sola condizione che sembra collegare le due
situazioni ora accennate è rappresentata da questa simbolica
permanenza in custodia cautelare dell'aspirante all'affidamento che
non sia mai stato in espiazione di pena. È evidente che il
legislatore ha inteso, con questa disposizione, risolvere il problema
del computo, ai fini dell'affidamento, della custodia cautelare: un
nodo che era stato indicato dalla dottrina fin dalla prima
applicazione della legge. Ed è altresì trasparente che lo
spostamento dell'osservazione collegiale sul periodo di libertà
successivo alla custodia cautelare tende a superare le difficoltà
che erano insorte in proposito. Da una parte, infatti, si sosteneva
che, in forza del disposto dell'art. 137 codice penale (oggi anche
art. 657 codice procedura penale), la custodia cautelare non poteva
non essere equiparata alla pena ad ogni effetto, ma dall'altra si
obiettava che, a norma dell'art. 13 dell'ordinamento penitenziario,
l'osservazione della personalità è riservata esclusivamente ai
soggetti condannati e non a quelli in custodia cautelare. Il
tentativo di conciliare quest'ultima difficoltà attribuendo un
significato non tecnico al termine "osservazione", usato nell'art.
47, urtava, però, manifestamente contro la specificazione testuale
che doveva trattarsi di "osservazione della personalità condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto": il che non può non
essere inteso nel senso proprio e tecnico dell'osservazione
scientifica da parte di équipe specializzata, e non di quella comune
osservazione amministrativa affidata ai dirigenti del carcere. Deve
ricordarsi, anzi, che le precise espressioni dell'art. 47
rappresentavano proprio una eloquente risposta del legislatore a
certe semplificazioni da parte dei giudici di sorveglianza. Soltanto
che, così formulato, il terzo comma dell'art. 47 ha aperto i
problemi attuali. Se, infatti, il periodo di custodia cautelare non
serve all'osservazione che viene spostata su quello successivo della
libertà, e se, proprio per questo, non occorre nemmeno più che sia
rispettato il termine di almeno un mese imposto dal comma precedente,
resta oscuro il significato di questa condizione che finisce per
proporsi come inutile presupposto della grave deroga alla disciplina
generale, rimasta ferma nei primi due commi.
Una deroga che fa dell'affidamento previsto nei commi terzo e
quarto una specie diversa, in quanto sostanzialmente esonera dalla
previa situazione di espiazione carceraria colui che, nel periodo
intermedio, dopo una simbolica custodia cautelare, abbia tenuto un
comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole
in termini rieducativi.
Ma la realtà è che, come si verifica sostanzialmente
nell'affidamento del tossicodipendente, ciò che conta veramente è
il giudizio sul comportamento tenuto in libertà.
Questo elemento della custodia cautelare, che dovrebbe
giustificare il diverso e sfavorevole trattamento usato a chi non ha
avuto la ventura d'incadervi, è assolutamente privo di significato
ai fini del giudizio di idoneità del soggetto alla rieducazione,
specie quando si tratti di qualche giorno: ed, infatti, il
legislatore, senza infingimenti, non lo pretende. Il che significa
anche che è privo di significato in termini di art. 27, terzo comma
della Costituzione.
Taluno ha ritenuto che il legislatore abbia escogitato
quell'elemento per stabilire un dies a quo dell'osservazione sul
comportamento dell'interessato ma non sembra che fosse necessario
ricorrere ad elemento così aleatorio, ben potendosi identificare
altri punti fermi (si pensi, nell'attuale codice, alla formulazione
dell'imputazione, all'udienza preliminare, al decreto di citazione a
giudizio, e da ultimo anche alla stessa sentenza di primo grado).
Il vero è che l'elemento prescelto a discriminare il campo di
coloro che hanno sempre mantenuto lo stato di libertà, non solo non
è significativo, ma è anche del tutto estraneo rispetto ai fini che
l'affidamento si ripromette. Il che appare evidente solo che si
consideri da quali e quante circostanze imprevedibili può dipendere
una custodia cautelare: come le esigenze attinenti alle indagini, in
relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la
genuinità della prova (art. 247, lett. a) codice procedura penale);
o quelle inerenti al pericolo di fuga, sempre che il giudice ritenga
che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione
(art. 247 lett. h), stesso codice); o infine quando risulti il
concreto pericolo della commissione di gravi delitti, con uso di armi
o di violenza alle persone, o di criminalità organizzata (art. 274,
lett. c), stesso codice). Tutte situazioni dove, in minore o maggior
misura, predomina il discrezionale apprezzamento del giudice.
Non solo. Ma poiché poi le misure cautelari coercitive possono
essere applicate soltanto quando si proceda per delitti per i quali
la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore
nel massimo a tre anni, tutta la microcriminalità, che non può
essere oggi sottoposta a misure cautelari personali coercitive,
così, come anche tutti coloro che, avendo commesso reati meno lievi
dei precedenti, sono stati, però, ritenuti dal giudice innocui sul
piano delle esigenze di cui al citato art. 247 codice procedura
penale, non potrebbero aspirare all'affidamento in prova al servizio
sociale.
In altri termini, l'affidamento finisce per essere così riservato
a coloro che hanno commesso reati più gravi o che hanno dimostrato
maggiore pericolosità, al punto da essere sottoposti a misure
cautelari personali coercitive. Sembra, però, difficile sostenere
che questi posseggano maggiore idoneità alla rieducazione rispetto a
chi non abbia sperimentato la custodia cautelare.
Ne consegue che il solo elemento significativo rimasto a
contraddistinguere la disciplina comune dell'affidamento, vuoi del
detenuto in espiazione, vuoi del condannato ancora in libertà, vuoi
del condannato tossico o alcooldipendente, è in definitiva
l'osservazione del comportamento ai fini del giudizio prognostico di
idoneità del soggetto alla rieducazione. Osservazione che ormai il
legislatore ha riconosciuto possa utilmente avvenire tanto durante
l'espiazione carceraria della pena (art. 47, secondo comma), quanto
in libertà (art. 47, secondo comma e 47-bis). È stato, anzi, più
volte rilevato in dottrina che, in una misura di trattamento
extracarcerario, la pur imprescindibile valutazione della
personalità può essere più opportunamente condotta in libertà,
sia per i condizionamenti indotti dalla detenzione, che spesso
generano psicosi erroneamente interpetrabili come segni di
ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia possibilità
di recupero, di subire le nefaste influenze criminogene dell'ambiente
carcerario.
Se è dunque questa la ragione che ha indotto il legislatore a
modificare così profondamente nel corso degli anni un istituto che
era nato forse con altre vocazioni, il punto di discrimine incentrato
su qualche giorno di custodia cautelare, per ammettere o escludere
l'affidamento di chi non si trovi in espiazione di pena, si presenta
incompatibile tanto con il principio di cui all'art. 3 quanto con
quello di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione. Ogni
altro profilo resta assorbito.
Vedrà poi il legislatore se non sia opportuno a questo punto dare
all'intera normativa un coordinamento più sistematico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art.47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Ordinamento penitenziario), così come modificato dall'art. 11 della
legge 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che,
anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per
custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso
all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle
altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire
il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:569 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte