Art. 137 c.p.
Carcerazione preventiva
[1]La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.
[2]La carcerazione preventiva e' considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva