Sentenza n. 57/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1962 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del
Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1961 dal
Pretore di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Foschini
Giuseppe e Passarella Gino e Bonadini Maria, iscritta al n. 138 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Graziano,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Ravenna, il 15 luglio 1961, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del Cod. civile
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Com'è noto,
quell'articolo dà al creditore un solo mezzo di difesa contro gli
effetti estintivi di una prescrizione Presuntiva eventualmente decorsa
a suo danno: egli (a parte il precetto contenuto nell'art. 2959 del
Cod. civ.) può soltanto invitare la controparte a giurare che la sua
obbligazione non è estinta; di modo che, secondo il Pretore di
Ravenna, per quanto riguarda la permanenza in vita del debito, vengono
sottratti al creditore i normali mezzi di prova che il Codice
garantisce in ogni altro caso e la sorte della lite dipende
esclusivamente dalla coscienza del debitore. Ciò si tradurrebbe in una
limitazione di tutela per i creditori soggetti a prescrizioni
presuntive e urterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito, per
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate
l'11 agosto 1961.
L'atto d'intervento ricorda, innanzi tutto, come le prescrizioni
presuntive si fondino sulla considerazione che certi debiti s'adempiano
entro limiti brevi di tempo, di modo che, passati questi, si deve
presumere l'avvenuto pagamento: presunzione così forte che può essere
vinta dal solo giuramento (oltre che dall'ammissione di cui all'art.
2959 del Cod. civile).
Ciò non contrasta - secondo l'Avvocatura dello Stato - con l'art.
24 della Costituzione, che garantisce la facoltà di agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti, ma lascia alla disciplina della legge
ordinaria le modalita relative all'esercizio di quella facoltà e in
particolare ai mezzi probatori.
Né, secondo l'Avvocatura dello Stato, c'è contrasto con l'art. 3
della Costituzione: infatti, la disposizione impugnata, riferendosi a
tutti coloro che siano titolari di diritti rientranti in determinate
categorie, li tratta egualmente, con disciplina particolare rispetto a
quella che riguarda chi sia titolare di altri diritti; perciò,
dettando norme diverse per situazioni diverse, non contrasta col
principio d'eguaglianza sancito in quell'articolo.
D'altronde non esiste nel nostro ordinamento una regola generale
per cui qualunque diritto può essere provato con ogni mezzo di prova:
l'art. 2697 del Cod. civile, richiamato dall'ordinanza di rimessione,
non arriva a tanto e il Codice è pieno di limitazioni relative all'uso
di questo o quel mezzo di prova.
Quanto poi al giuramento, che si può deferire soltanto al debitore
e della cui efficacia probatoria il giudice a quo sembra dubitare,
l'Avvocatura osserva, invece, concludendo, che esso è una prova come
un'altra: ed aggiunge che il creditore non rimane senza tutela neanche
se il giuramento gli è sfavorevole poiché può sempre dimostrarne la
falsità e chiedere il risarcimento dei danni. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del
Cod. civile, promossa sul presupposto che i titolari di certi crediti
avrebbero una tutela minore di quella dei titolari di altri crediti e
che ciò contrasterebbe cogli artt. 3 e 24 della Costituzione, non è
fondata.
L'art. 24 si riferisce alla tutela processuale dei diritti e
perciò se ne può assumere la violazione solo quando il legislatore
limitasse ingiustificatamente la difesa processuale d'un diritto da
esso stesso attribuito o riconosciuto. Invece, i crediti sottoposti a
prescrizione presuntiva sono tali che possono essere fatti valere
incondizionatamente coi mezzi forniti dall'ordinamento giuridico
(soltanto) quando non sia decorso un certo periodo di tempo. Il
titolare di quei crediti ha l'onere di chiederne l'adempimento entro il
termine breve indicato dalla legge e, purché lo faccia entro questo
termine, la tutela processuale del suo diritto non è diversa da quella
di cui beneficiano i titolari di crediti non soggetti a prescrizione
presuntiva.
Trascorso il termine, il creditore non potrà ottenere
l'adempimento dell'obbligazione se non quando la sussistenza di essa
risulti da un'ammissione, comunque determinata, dello stesso debitore
(ammissione ex art. 2059 del Cod. civile o giuramento a lui deferito in
virtù della norma impugnata). Questa particolare situazione, che
deriva sia dalla norma denunciata sia dall'intera disciplina della c.
d. prescrizione presuntiva, non importa propriamente una diminuzione
ingiustificata della tutela processuale del credito; ma piuttosto
influisce, per ragioni connesse con la particolare natura del rapporto,
sul relativo diritto, che, non esercitato entro il termine stabilito
dalla legge, perde gran parte della sua forza e può farsi valere solo
quando ciò sia consentito in ultima istanza dal contegno del debitore:
dunque, l'art. 24 della Costituzione non risulta violato.
2. - D'altra parte, il legislatore avrebbe potuto stabilire che,
decorso quel termine, il diritto non possa più farsi valere; in tal
caso avrebbe ridotto a prescrizione ordinaria o a presunzione assoluta
d'estinzione quella che ora è una mera prescrizione presuntiva e
nessun principio costituzionale gli avrebbe impedito di farlo: non c'è
norma della Costituzione che inibisca alla legge di stabilire termini
prescrizionali diversi da diritto a diritto (negli articoli da 2947 a
2953 del Cod. civile, che contengono prescrizioni vere e proprie, il
termine è talora così breve come quello delle prescrizioni
presuntive).
Se non lo ha fatto, è proprio per dare una qualche possibilità di
esazione del credito anche decorso quel termine. Perciò si deve
escludere che abbia violato il principio d'eguaglianza riposto
nell'art. 3 della Costituzione: infatti, una norma che dà un vantaggio
al titolare di certi diritti, non può essere dichiarata illegittima
soltanto perché questo vantaggio è accordato solo entro certi limiti.
Il confronto colle obbligazioni che non sono soggette a prescrizione
presuntiva non può più farsi sul piano della legittimità
costituzionale una volta constatato che, per quelle sottoposte a
prescrizione presuntiva, particolari esigenze hanno suggerito di
ridurre col decorso del tempo il potere di imporne l'adempimento:
riduzione della quale fra l'altro il creditore non ha da lamentarsi
poiche l'avrebbe evitata se avesse esercitato tempestivamente il suo
diritto.
3. - Il legislatore ha stabilito che il decorso del termine non dia
luogo né a una presunzione relativa, superabile con qualunque mezzo di
prova, né a una presunzione assoluta. Esso si è tenuto fedele a una
soluzione intermedia ed ha riconosciuto che la presunzione possa
superarsi, ma (solo) con mezzi di prova lasciati alla coscienza e al
contegno del debitore. Evidentemente la soluzione è stata imposta
dalla necessità di dare una disciplina particolare a situazioni
particolari, cioè da motivi il cui sindacato è sottratto al giudizio
di questa Corte anche perché la loro ragionevolezza è in certo senso
provata dalla stessa vitalità dell'istituto, oramai secolare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2960 del Cod. civile, proposta con ordinanza del 15 luglio
1961, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte