Art. 2960 c.c.
Delazione di giuramento
[1]Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione e' stata opposta puo' deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si e' verificata l'estinzione del debito.
[2]Il giuramento puo' essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva